(Accordo-art. 46)
                              Art. 46. 
                      Applicazione territoriale 
 
    Il presente accordo si applica, da un lato, al territorio in  cui
si applicano il  trattato  sull'Unione  europea  e  il  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate,  e,
dall'altro, al territorio della Repubblica di Singapore.