(Accordo-art. 47)
                              Art. 47. 
                       Definizione delle parti 
 
    Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o
i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati  membri,  in  base
alle  rispettive  attribuzioni,  da  un  lato,  e  la  Repubblica  di
Singapore, dall'altro.