(Accordo-art. 48)
                              Art. 48. 
                     Diffusione di informazioni 
 
    Nessuna   disposizione   del   presente   accordo   puo'   essere
interpretata come tale da  imporre  a  una  delle  parti  di  fornire
informazioni la cui diffusione  sia  considerata  contraria  ai  suoi
interessi essenziali di sicurezza o  al  mantenimento  della  pace  e
della sicurezza internazionali.