Art. 49. Entrata in vigore e durata 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto completamento delle procedure giuridiche necessarie a tal fine. 2. Il presente accordo e' concluso per un periodo di cinque anni; e' automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che, sei mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi, la Repubblica di Singapore, da un lato, oppure l'Unione e i suoi Stati membri, dall'altro, non notifichi all'altra parte, per iscritto, l'intenzione di non prorogarlo. 3. Le eventuali modifiche del presente accordo sono apportate di concerto fra le parti. Tali modifiche diventano effettive solo dopo che la seconda e ultima parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalita' necessarie. 4. Il presente accordo puo' essere denunciato mediante notifica scritta in tal senso data dalla Repubblica di Singapore, da un lato, oppure dall'Unione e dai suoi Stati membri, dall'altro, all'altra parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica.