(Accordo-art. 49)
                              Art. 49. 
                     Entrata in vigore e durata 
 
    1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno  del  mese
successivo  alla  data  in  cui  le  parti  si  sono   reciprocamente
notificate  l'avvenuto  completamento  delle   procedure   giuridiche
necessarie a tal fine. 
    2. Il presente accordo e' concluso per un periodo di cinque anni;
e' automaticamente prorogato per periodi successivi  di  un  anno,  a
meno che, sei mesi prima dello scadere di uno dei  suddetti  periodi,
la Repubblica di Singapore, da un lato,  oppure  l'Unione  e  i  suoi
Stati  membri,  dall'altro,  non  notifichi  all'altra   parte,   per
iscritto, l'intenzione di non prorogarlo. 
    3. Le eventuali modifiche del presente accordo sono apportate  di
concerto fra le parti. Tali modifiche diventano effettive  solo  dopo
che la seconda e ultima  parte  ha  notificato  all'altra  l'avvenuto
espletamento di tutte le formalita' necessarie. 
    4. Il presente accordo puo' essere denunciato  mediante  notifica
scritta in tal senso data dalla Repubblica di Singapore, da un  lato,
oppure dall'Unione e dai suoi  Stati  membri,  dall'altro,  all'altra
parte. La denuncia ha effetto sei mesi  dopo  che  l'altra  parte  ha
ricevuto la notifica.