Art. 6. Attuazione degli obblighi internazionali al fine di punire i gravi crimini di portata internazionale 1. Le parti ribadiscono che i delitti piu' gravi che riguardano l'insieme della comunita' internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante misure adottate a livello nazionale e nel rispetto dei rispettivi obblighi internazionali, cooperando nei tribunali internazionali istituiti a tal fine. 2. Le parti ritengono che l'istituzione e l'efficace funzionamento di tali tribunali costituisca un passo avanti importante ai fini della pace e della giustizia internazionali. Le parti decidono di collaborare per condividere le esperienze e le competenze tecniche relative agli adeguamenti giuridici richiesti per attuare e adempiere i rispettivi obblighi internazionali. 3. Le parti riconoscono l'importanza della Corte penale internazionale nel contesto della lotta contro l'impunita' e convengono di impegnarsi in un dialogo sul suo funzionamento imparziale e indipendente.