(Accordo-art. 6)
                               Art. 6. 
         Attuazione degli obblighi internazionali al fine di 
          punire i gravi crimini di portata internazionale 
 
    1. Le parti ribadiscono che i delitti piu' gravi  che  riguardano
l'insieme  della  comunita'  internazionale  non   possono   rimanere
impuniti  e  che  la  loro  repressione  deve  essere   efficacemente
garantita mediante misure adottate a livello nazionale e nel rispetto
dei rispettivi  obblighi  internazionali,  cooperando  nei  tribunali
internazionali istituiti a tal fine. 
    2.  Le   parti   ritengono   che   l'istituzione   e   l'efficace
funzionamento  di  tali  tribunali  costituisca   un   passo   avanti
importante ai fini della pace e della  giustizia  internazionali.  Le
parti decidono di collaborare per  condividere  le  esperienze  e  le
competenze tecniche relative agli adeguamenti giuridici richiesti per
attuare e adempiere i rispettivi obblighi internazionali. 
    3.  Le  parti  riconoscono  l'importanza   della   Corte   penale
internazionale  nel  contesto  della  lotta  contro   l'impunita'   e
convengono  di  impegnarsi  in  un  dialogo  sul  suo   funzionamento
imparziale e indipendente.