Art. 7. Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa 1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce alla stabilita' e alla sicurezza internazionali. 2. Le parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi che a esse incombono in virtu' dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonche' delle altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite e degli strumenti internazionali applicabili di cui le parti sono parti contraenti. Le parti convengono che la presente disposizione costituisce un elemento essenziale del presente accordo. 3. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante: a) l'adozione a opera di ciascuna di esse delle misure necessarie per la firma e la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti in materia di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa o per l'adesione ai medesimi, e per la loro piena applicazione; b) l'istituzione di un efficace sistema di controlli nazionali all'esportazione, che verifichi l'esportazione e il transito delle merci collegate alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'uso finale dei beni/delle tecnologie a duplice uso, con efficaci strumenti di applicazione amministrativa o giurisdizionale, incluse sanzioni effettive e misure preventive in caso di violazione dei controlli all'esportazione. 4. Nel quadro della cooperazione, le parti convengono di avere un dialogo regolare sulle questioni che attengono alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il dialogo puo' svolgersi a livello regionale.