(Accordo-art. 7)
                               Art. 7. 
                Lotta contro la proliferazione delle 
                    armi di distruzione di massa 
 
    1. Le  parti  ritengono  che  la  proliferazione  delle  armi  di
distruzione di massa e dei relativi vettori, a  livello  di  soggetti
statali e non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce  alla
stabilita' e alla sicurezza internazionali. 
    2. Le parti convengono pertanto di  cooperare  e  di  contribuire
alla lotta contro la proliferazione  delle  armi  di  distruzione  di
massa  e  dei  relativi  vettori  garantendo  il  pieno  rispetto   e
l'attuazione a livello nazionale degli obblighi che a esse  incombono
in virtu' dei trattati e degli accordi internazionali sul  disarmo  e
sulla non proliferazione, nonche' delle altre risoluzioni  pertinenti
delle Nazioni Unite e degli strumenti internazionali  applicabili  di
cui le parti sono  parti  contraenti.  Le  parti  convengono  che  la
presente disposizione costituisce un elemento essenziale del presente
accordo. 
    3. Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla
lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di  massa  e
dei relativi vettori mediante: 
      a)  l'adozione  a  opera  di  ciascuna  di  esse  delle  misure
necessarie per la firma e la ratifica di tutti  gli  altri  strumenti
internazionali   pertinenti   in   materia   di   lotta   contro   la
proliferazione delle armi di distruzione di massa o per l'adesione ai
medesimi, e per la loro piena applicazione; 
      b) l'istituzione di un efficace sistema di controlli  nazionali
all'esportazione, che verifichi l'esportazione e  il  transito  delle
merci collegate alle  armi  di  distruzione  di  massa,  compreso  un
controllo dell'uso finale dei beni/delle tecnologie  a  duplice  uso,
con   efficaci   strumenti   di   applicazione    amministrativa    o
giurisdizionale, incluse sanzioni effettive e  misure  preventive  in
caso di violazione dei controlli all'esportazione. 
    4. Nel quadro della cooperazione, le parti convengono di avere un
dialogo regolare sulle questioni che attengono alla lotta  contro  la
proliferazione delle armi di distruzione di massa.  Il  dialogo  puo'
svolgersi a livello regionale.