Art. 8. Armi leggere e di piccolo calibro 1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro, munizioni comprese, il loro eccessivo accumulo e la loro diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale. 2. Le parti convengono di rispettare e adempiere integralmente i rispettivi obblighi in materia di lotta al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, conformemente agli accordi internazionali di cui esse sono parti contraenti e alle risoluzioni pertinenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; convengono inoltre di rispettare e adempiere appieno gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in questo settore, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere ed eliminare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti. 3. Le parti si impegnano, conformemente ai loro obblighi internazionali, a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarita' e la sinergia degli sforzi intesi a lottare contro il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale e concordano di avviare un dialogo regolare che consenta di sostenere e consolidare tale impegno.