(Accordo-art. 8)
                               Art. 8. 
                  Armi leggere e di piccolo calibro 
 
    1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento  e
la circolazione illegali  di  armi  leggere  e  di  piccolo  calibro,
munizioni comprese, il loro eccessivo accumulo e la  loro  diffusione
incontrollata continuano a rappresentare una grave  minaccia  per  la
pace e la sicurezza internazionale. 
    2. Le parti convengono di rispettare e adempiere integralmente  i
rispettivi obblighi in materia di lotta al commercio illegale di armi
leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, conformemente agli
accordi internazionali di cui  esse  sono  parti  contraenti  e  alle
risoluzioni pertinenti  del  Consiglio  di  Sicurezza  delle  Nazioni
Unite; convengono inoltre  di  rispettare  e  adempiere  appieno  gli
impegni  assunti  nel  quadro  di  altri   strumenti   internazionali
applicabili in questo settore,  quali  il  programma  d'azione  delle
Nazioni Unite per prevenire, combattere  ed  eliminare  il  commercio
illecito di armi leggere  e  di  piccolo  calibro  in  tutti  i  suoi
aspetti. 
    3.  Le  parti  si  impegnano,  conformemente  ai  loro   obblighi
internazionali, a  cooperare  e  a  garantire  il  coordinamento,  la
complementarita' e la sinergia degli sforzi intesi a  lottare  contro
il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative
munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e  nazionale  e
concordano di avviare un dialogo regolare che consenta di sostenere e
consolidare tale impegno.