Art. 9. Principi generali 1. Le parti avviano un dialogo bilaterale in materia di scambi e di investimenti al fine di rafforzare e promuovere il sistema multilaterale degli scambi e il commercio bilaterale tra le parti. 2. A tal fine, le parti attuano la cooperazione reciproca nel settore degli scambi e degli investimenti anche tramite l'accordo di libero scambio. Il suddetto accordo costituisce un accordo specifico che attua le disposizioni in materia di scambi contenute nel presente accordo e costituisce parte integrante del complesso delle relazioni bilaterali e del quadro istituzionale comune, di cui all'articolo 43, paragrafo 3. 3. Le parti possono decidere di sviluppare le loro relazioni in materia di scambi e di investimenti, affrontando, tra l'altro, le questioni di cui agli articoli da 10 a 16.