(Accordo-art. 9)
                               Art. 9. 
                          Principi generali 
 
    1. Le parti avviano un dialogo bilaterale in materia di scambi  e
di investimenti  al  fine  di  rafforzare  e  promuovere  il  sistema
multilaterale degli scambi e il commercio bilaterale tra le parti. 
    2. A tal fine, le parti attuano  la  cooperazione  reciproca  nel
settore degli scambi e degli investimenti anche tramite l'accordo  di
libero scambio. Il suddetto accordo costituisce un accordo  specifico
che attua le disposizioni in materia di scambi contenute nel presente
accordo e costituisce parte integrante del complesso delle  relazioni
bilaterali e del quadro istituzionale comune, di cui all'articolo 43,
paragrafo 3. 
    3. Le parti possono decidere di sviluppare le loro  relazioni  in
materia di scambi e di investimenti,  affrontando,  tra  l'altro,  le
questioni di cui agli articoli da 10 a 16.