IL MINISTRO DEL LAVORO 
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 
  Visto   l'art.   118   del   testo   unico    delle    disposizioni
sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e  le
malattie professionali, approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che da' facolta' al Ministero  di
stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli  effetti
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e  le
malattie professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 29  giugno  1985,  che  fissa  salari
convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di facchinaggio e
di carico  e  scarico  di  navi  in  tutti  i  porti  del  territorio
nazionale; 
  Vista la richiesta delle organizzazioni sindacali di  categoria  di
procedere   all'aggiornamento   delle   retribuzioni    convenzionali
stabilite con il predetto decreto; 
  Sentiti il Ministero della marina mercantile, l'INAIL,  nonche'  le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  La retribuzione convenzionale giornaliera dei  lavoratori  portuali
delle compagnie e gruppi portuali di  cui  all'art.  110  del  codice
della navigazione (lavoratori permanenti, avventizi  ed  occasionali,
di cui agli articoli 150 e  194  del  regolamento  del  codice  della
navigazione medesimo) viene fissata, a far tempo dal 30 giugno  1987,
nelle seguenti misure: 
    per le compagnie portuali (lavoratori  permanenti  e  avventizi):
L. 69.850 giornaliere; 
    per i gruppi portuali: L. 37.650 giornaliere. 
  La  retribuzione  da  assumere  come  base  per   la   liquidazione
dell'indennita' per inabilita' temporanea  e'  uguale  alla  indicata
retribuzione convenzionale, e la retribuzione annua da assumere  come
base per la liquidazione della rendita per  inabilita'  permanente  e
della rendita ai superstiti si valuta  uguale  a  trecento  volte  la
stessa retribuzione convenzionale, ferma restando, in ogni  caso,  la
disposizione del terzo comma dell'art. 116 del testo unico  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,
come sostituito dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 
  Inoltre, ai  sensi  degli  articoli  30,  primo  comma,  e  41  del
richiamato testo unico, la retribuzione da prendere  a  base  per  il
calcolo del premio di  assicurazione  e'  uguale:  per  i  lavoratori
portuali permanenti, alla retribuzione convenzionale  giornaliera  di
cui sopra, moltiplicata per il coefficiente 12 a mese e 144 ad  anno;
per  gli  avventizi  ed  occasionali,  la   rispettiva   retribuzione
convenzionale moltiplicata per le  giornate  effettivamente  lavorate
(indipendentemente dal numero delle ore di lavoro eseguite  per  ogni
giornata). 
 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              --  Il  testo  dell'art.  118  del  testo  unico  delle
          disposizioni per l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni sul lavoro  e  le  malattie  professionali,  come
          modificato dall'art. 2 della legge n.  251/1982  (Norme  in
          materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e
          le malattie professionali) e' il seguente: 
              «Art. 118. -- Con decreto del Ministro per il lavoro  e
          la previdenza sociale, sentite le organizzazioni  sindacali
          nazionali  di   categoria   maggiormente   rappresentative,
          possono essere stabilite, d'ufficio o  su  richiesta  delle
          organizzazioni  predette  o   dell'istituto   assicuratore,
          tabelle  di  retribuzioni   medie   o   convenzionali   per
          determinate localita' o anche per  singole  imprese  o  per
          speciali categorie di prestatori d'opera, da assumere  come
          base della liquidazione delle indennita',  fermo  rimanendo
          il disposto del terzo comma dell'art. 116. 
              Le rendite liquidate sulle  retribuzioni  convenzionali
          previste dal presente articolo sono riliquidate ogni anno a
          norma  dell'art.  116   sulla   base   delle   retribuzioni
          convenzionali in vigore  alla  scadenza  di  ciascun  anno,
          sempreche' sia intervenuta una variazione non inferiore  al
          cinque per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali
          cui fare riferimento si applica  il  disposto  del  settimo
          comma dell'art. 116. 
              La variazione inferiore al cinque per cento intervenuta
          nell'anno si computa con  quelle  verificatesi  negli  anni
          successivi per la riliquidazione delle rendite». 
              -- Il D.M. 29 giugno 1985  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 168 del 18 luglio 1985. 
 
          Nota all'art. 1: 
 
              Il testo dell'intero art. 116 del testo unico approvato
          con D.P.R. n. 1124/1965 e' riportato nella nota all'art. 2.