IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che da' facolta' al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1985, che fissa salari convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di facchinaggio e di carico e scarico di navi in tutti i porti del territorio nazionale; Vista la richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria di procedere all'aggiornamento delle retribuzioni convenzionali stabilite con il predetto decreto; Sentiti il Ministero della marina mercantile, l'INAIL, nonche' le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative; Decreta: Art. 1. La retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori portuali delle compagnie e gruppi portuali di cui all'art. 110 del codice della navigazione (lavoratori permanenti, avventizi ed occasionali, di cui agli articoli 150 e 194 del regolamento del codice della navigazione medesimo) viene fissata, a far tempo dal 30 giugno 1987, nelle seguenti misure: per le compagnie portuali (lavoratori permanenti e avventizi): L. 69.850 giornaliere; per i gruppi portuali: L. 37.650 giornaliere. La retribuzione da assumere come base per la liquidazione dell'indennita' per inabilita' temporanea e' uguale alla indicata retribuzione convenzionale, e la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione della rendita per inabilita' permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte la stessa retribuzione convenzionale, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Inoltre, ai sensi degli articoli 30, primo comma, e 41 del richiamato testo unico, la retribuzione da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione e' uguale: per i lavoratori portuali permanenti, alla retribuzione convenzionale giornaliera di cui sopra, moltiplicata per il coefficiente 12 a mese e 144 ad anno; per gli avventizi ed occasionali, la rispettiva retribuzione convenzionale moltiplicata per le giornate effettivamente lavorate (indipendentemente dal numero delle ore di lavoro eseguite per ogni giornata).
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: -- Il testo dell'art. 118 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come modificato dall'art. 2 della legge n. 251/1982 (Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e' il seguente: «Art. 118. -- Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, possono essere stabilite, d'ufficio o su richiesta delle organizzazioni predette o dell'istituto assicuratore, tabelle di retribuzioni medie o convenzionali per determinate localita' o anche per singole imprese o per speciali categorie di prestatori d'opera, da assumere come base della liquidazione delle indennita', fermo rimanendo il disposto del terzo comma dell'art. 116. Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell'art. 116 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun anno, sempreche' sia intervenuta una variazione non inferiore al cinque per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del settimo comma dell'art. 116. La variazione inferiore al cinque per cento intervenuta nell'anno si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite». -- Il D.M. 29 giugno 1985 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 18 luglio 1985. Nota all'art. 1: Il testo dell'intero art. 116 del testo unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 e' riportato nella nota all'art. 2.