Art. 2. 
 
  Le eventuali variazioni apportate alle retribuzioni annue ai  sensi
dell'art. 116 del testo unico approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124,  cosi'  come  modificato
dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20  della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, saranno  applicate  automaticamente  e
nella stessa misura alle retribuzioni convenzionali di  cui  all'art.
1,  ferma  restando  la  decorrenza  dal  30  giugno   dell'anno   di
riferimento. 
 
    Roma, addi' 13 novembre 1987 
 
                                                 II Ministro: Formica 
 
 
          Nota all'art. 2: 
 
              Il  testo  dell'art.  116   del   testo   unico   delle
          disposizioni  sull'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
          con D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dall'art. 1  della
          legge n. 251/1982 (per il titolo si veda  nelle  note  alle
          premesse), e' il seguente: 
              «Art. 116. -- Per la  liquidazione  delle  rendite  per
          inabilita' permanente e delle rendite ai superstiti, quando
          non ricorra l'applicazione dell'art. 118, e' assunta  quale
          retribuzione annua la retribuzione effettiva che  e'  stata
          corrisposta all'infortunato sia in danaro,  sia  in  natura
          durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio. 
              Qualora l'infortunato non abbia prestato la  sua  opera
          durante il detto periodo in modo continuativo,  oppure  non
          l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro  e  non
          sia possibile  determinare  il  cumulo  delle  retribuzioni
          percepite nel periodo medesimo, la  retribuzione  annua  si
          valuta eguale a trecento volte la retribuzione giornaliera.
          A questo effetto, si considera retribuzione giornaliera  la
          sesta parte della somma che  si  ottiene  rapportando  alla
          durata   oraria   normale   della   settimana   di   lavoro
          nell'azienda per la categoria cui appartiene  l'infortunato
          il guadagno medio orario percepito dall'infortunato  stesso
          anche presso successivi datori di  lavoro  fino  al  giorno
          dell'infortunio nel periodo, non superiore ai dodici  mesi,
          per il quale  sia  possibile  l'accertamento  dei  guadagni
          percepiti. 
              In ogni caso la retribuzione annua e' computata  da  un
          minimo corrispondente  a  trecento  volte  la  retribuzione
          media giornaliera diminuita del  trenta  per  cento  ad  un
          massimo corrispondente a  trecento  volte  la  retribuzione
          media giornaliera aumentata del trenta per cento. A  questo
          effetto, la retribuzione media giornaliera e'  fissata  per
          ogni anno a partire dal 1° luglio 1983,  non  oltre  i  tre
          mesi dalla  scadenza  dell'anno  stesso,  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale di  concerto
          con il Ministro del tesoro, sulle  retribuzioni  assunte  a
          base  della  liquidazione  dell'indennita'  per  inabilita'
          temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti  e  da
          malattie   professionali    manifestatesi    nell'esercizio
          precedente e definiti nell'esercizio stesso. 
              Ove sia intervenuta, rispetto alla  retribuzione  media
          giornaliera  precedentemente  fissata,  una  variazione  in
          misura non  inferiore  al  cinque  per  cento,  il  decreto
          interministeriale determina  la  nuova  retribuzione  media
          giornaliera per gli effetti di cui al  precedente  comma  e
          indica, per gli effetti  di  cui  al  penultimo  comma  del
          presente articolo, i coefficienti annui di  variazione  per
          il periodo di tempo considerato. 
              La  variazione   inferiore   al   cinque   per   cento,
          intervenuta nell'anno, si computa con  quelle  verificatesi
          negli  anni  successivi   per   la   determinazione   della
          retribuzione media giornaliera. 
              Per i componenti lo stato  maggiore  della  navigazione
          marittima e della pesca marittima la  retribuzione  massima
          risultante  dal  terzo  comma  del  presente  articolo   e'
          aumentata del quarantaquattro per cento per i comandanti  e
          per i capi macchinisti, del ventidue per cento per i  primi
          ufficiali di coperta e di macchina e dell'undici per  cento
          per gli altri ufficiali. 
              Le rendite in corso di  godimento  alla  data  d'inizio
          dell'anno,   per   il   quale   ha   effetto   il   decreto
          interministeriale di  cui  al  quarto  comma  del  presente
          articolo, sono riliquidate, con effetto da tale  data  e  a
          norma del presente  decreto,  su  retribuzioni  variate  in
          relazione alle accertate variazioni  salariali  considerate
          dal decreto stesso. 
              Per il  periodo  1°  luglio  1983-30  giugno  1984,  la
          determinazione della nuova retribuzione  media  giornaliera
          terra' conto della variazione  intervenuta  in  misura  non
          inferiore al dieci per  cento  rispetto  alla  retribuzione
          media giornaliera, fissata con decreto interministeriale  3
          luglio 1980». 
              L'art. 20, comma  3,  della  legge  n.  41/1986  (Legge
          finanziaria 1986) cosi' recita:  «3.  A  decorrere  dal  1°
          luglio  1985  la  retribuzione  media  giornaliera  di  cui
          all'art.  116  del  testo  unico  delle  disposizioni   per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali, approvato  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  e
          la retribuzione annua convenzionale di cui all'art. 234 del
          medesimo    testo    unico,    cosi'    come    modificati,
          rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio
          1982,  n.  251,  sono  fissate,  qualora   intervenga   una
          variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni
          precedentemente stabilite, ogni biennio,  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con il Ministro del  tesoro.  Restano  fermi  i  rispettivi
          meccanismi di calcolo  e  gli  effetti  per  i  quali  sono
          determinate». 
              Il comma 5 dello stesso art. 20 cosi' presegue: «5.  Le
          variazioni inferiori  al  10  per  cento,  intervenute  nel
          biennio sulle retribuzioni di cui al comma 3,  e  nell'anno
          sulle retribuzioni di cui al  comma  4,  si  computano  con
          quelle verificatesi nei corrispondenti  periodi  successivi
          per la determinazione delle singole retribuzioni».