Art. 4.
  Le specialita'  medicinali classificate nelle  fascie a) e  b) sono
prescrivibili  a  totale o  parziale  carico  del Servizio  sanitario
nazionale con le limitazioni ed  alle condizioni previste nelle note,
purche' le  patologie ivi  indicate risultino tra  quelle per  cui e'
stata rilasciata l'A.I.C.
  Il presente  provvedimento sara' trasmesso al  competente organo di
controllo  per  la  registrazione  ed   entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 29 ottobre 1997
                                             Il Ministro
                                      Presidente della Commissione
                                                 Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1997
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 55