Art. 2.
  Le  amministrazioni dello  Stato che  nell'anno 1997  hanno fornito
assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati per la presentazione
della dichiarazione dei redditi devono consegnare, contestualmente ai
supporti di cui all'art. 1, i  supporti magnetici con i dati relativi
alle   dichiarazioni  mod.   730  degli   assistiti,  predisposti   e
confezionati secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato C
al  decreto   del  Ministro  delle   finanze  29  ottobre   1996,  di
approvazione dei modelli  730 e dal decreto  ministeriale 13 febbraio
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1997.
  Le amministrazioni che hanno fornito  assistenza fiscale e non sono
in grado di  fornire il supporto magnetico devono  trasmettere i dati
utilizzando copia dei  modelli di dichiarazione mod. 730  base e mod.
730-3.