Art. 3.
  1. Le minute  dei ruoli sono trasmesse in via  telematica ovvero su
supporti cartacei  o magnetici  sulla base delle  specifiche tecniche
che  saranno definite,  con decreto  dirigenziale, dall'Ammistrazione
finanziaria d'intesa  con il Consorzio nazionale  concessionari. Tali
minute dovranno pervenire al suddetto  Consorzio, per le somme la cui
riscossione  ha inizio  nel  corso dell'anno  ovvero  deriva da  atti
stipulati  nei mesi  di novembre  e dicembre,  quaranta giorni  prima
delle scadenze  indicate nell'art. 13,  primo comma, del  decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e comunque per
tutti  i restanti  ratei  derivanti  dagli stessi  atti,  entro il  5
novembre di ogni anno.
  2. Entro i dieci giorni  antecedenti le scadenze indicate nell'art.
13,  comma primo,  del  decreto del  Presidente  della Repubblica  29
settembre  1973,  n.  602,  per ciascun  ufficio  e  concessione,  il
Consorzio nazionale  concessionari provvede  alla formazione  ed alla
consegna all'ufficio:
  di un  ruolo, in duplice  esemplare, contenente tutti  gli elementi
indicati sulla  minuta e nel  quale sono iscritti gli  importi dovuti
nell'anno solare successivo;
  di tre  copie del  frontespizio del ruolo  contenente l'indicazione
della concessione,  la specificazione  che il  ruolo e'  affidato con
l'obbligo  del non  riscosso  come riscosso,  l'importo del  compenso
spettante al concessionario, la tipologia del tributo o dell'entrata,
il  numero degli  articoli contenuti  nel ruolo  e l'indicazione  per
ciascun capitolo di  bilancio dell'ammontare complessivo dell'importo
affidato in riscossione;
  di  tre copie  del  riassunto riepilogativo  del  ruolo redatto  in
conformita'  al  modello approvato  con  decreto  del Ministro  delle
finanze 11 maggio 1992.
  3.  L'ufficio  competente,  riscontrata  la  correttezza  dei  dati
contenuti nei documenti di cui al  comma 2, provvede, entro i termini
indicati  nel decreto  del Presidente  della Repubblica  29 settembre
1973, n. 602:
  all'apposizione   del   visto   di  esecutorieta'   sui   riassunti
riepilogativi secondo le modalita'  indicate dall'art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  alla consegna, entro il giorno 10 del mese di gennaio, del ruolo, e
dei tre  esemplari dei frontespizi  e dei riassunti  riepilogativi al
concessionario. Quest'ultimo trattiene il  ruolo e, dopo aver apposto
e  sottoscritto  la dichiarazione  di  accettazione  sulle copie  dei
frontespizi e  dei riassunti, ne  trattiene una da allegare  al conto
giudiziale e restituisce le altre all'ufficio;
  alla trasmissione,  ai fini dell'accertamento degli  importi dovuti
all'erario, alla ragioneria provinciale dello  Stato di una copia del
frontespizio  e  del  riassunto  sottoscritti  per  accettazione  dal
concessionario.
  4. Fino all'attivazione degli uffici  delle entrate e di quelli del
territorio  il visto  di  esecutorieta' e'  apposto dalla  competente
sezione staccata della direzione regionale delle entrate ovvero dalla
competente  sezione  staccata  della  direzione  compartimentale  del
territorio.
  5. Per le  entrate da riscuotere a partire dall'anno  1998 il primo
ruolo sara' posto in riscossione alla scadenza di settembre 1998.