Art. 3. 1. Le minute dei ruoli sono trasmesse in via telematica ovvero su supporti cartacei o magnetici sulla base delle specifiche tecniche che saranno definite, con decreto dirigenziale, dall'Ammistrazione finanziaria d'intesa con il Consorzio nazionale concessionari. Tali minute dovranno pervenire al suddetto Consorzio, per le somme la cui riscossione ha inizio nel corso dell'anno ovvero deriva da atti stipulati nei mesi di novembre e dicembre, quaranta giorni prima delle scadenze indicate nell'art. 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e comunque per tutti i restanti ratei derivanti dagli stessi atti, entro il 5 novembre di ogni anno. 2. Entro i dieci giorni antecedenti le scadenze indicate nell'art. 13, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per ciascun ufficio e concessione, il Consorzio nazionale concessionari provvede alla formazione ed alla consegna all'ufficio: di un ruolo, in duplice esemplare, contenente tutti gli elementi indicati sulla minuta e nel quale sono iscritti gli importi dovuti nell'anno solare successivo; di tre copie del frontespizio del ruolo contenente l'indicazione della concessione, la specificazione che il ruolo e' affidato con l'obbligo del non riscosso come riscosso, l'importo del compenso spettante al concessionario, la tipologia del tributo o dell'entrata, il numero degli articoli contenuti nel ruolo e l'indicazione per ciascun capitolo di bilancio dell'ammontare complessivo dell'importo affidato in riscossione; di tre copie del riassunto riepilogativo del ruolo redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 maggio 1992. 3. L'ufficio competente, riscontrata la correttezza dei dati contenuti nei documenti di cui al comma 2, provvede, entro i termini indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: all'apposizione del visto di esecutorieta' sui riassunti riepilogativi secondo le modalita' indicate dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; alla consegna, entro il giorno 10 del mese di gennaio, del ruolo, e dei tre esemplari dei frontespizi e dei riassunti riepilogativi al concessionario. Quest'ultimo trattiene il ruolo e, dopo aver apposto e sottoscritto la dichiarazione di accettazione sulle copie dei frontespizi e dei riassunti, ne trattiene una da allegare al conto giudiziale e restituisce le altre all'ufficio; alla trasmissione, ai fini dell'accertamento degli importi dovuti all'erario, alla ragioneria provinciale dello Stato di una copia del frontespizio e del riassunto sottoscritti per accettazione dal concessionario. 4. Fino all'attivazione degli uffici delle entrate e di quelli del territorio il visto di esecutorieta' e' apposto dalla competente sezione staccata della direzione regionale delle entrate ovvero dalla competente sezione staccata della direzione compartimentale del territorio. 5. Per le entrate da riscuotere a partire dall'anno 1998 il primo ruolo sara' posto in riscossione alla scadenza di settembre 1998.