Art. 4.
  1. Con la consegna al  concessionario il ruolo diventa esigibile ed
esso  viene  posto in  riscossione,  nei  confronti di  ogni  singolo
debitore, alla prima scadenza di  ruolo utile successiva alla data di
pagamento indicata sulla  minuta. Non e' ammessa  la rateazione degli
importi  iscritti a  ruolo. Per  le entrate  extratributarie indicate
all'art. 1, comma  1, le eventuali scadenze  di pagamento infrannuali
sono  accorpate e  riscosse  in coincidenza  di  ciascuna delle  rate
previste per il pagamento delle somme riscosse a mezzo ruolo.
  2. Il  ruolo e'  affidato al concessionario  con l'obbligo  del non
riscosso  come  riscosso.  L'anticipazione delle  somme  relative  e'
effettuata  con le  modalita'  indicate dall'art.  72,  comma 1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio l988, n. 43, cosi'
come modificato dall'art. 14-bis del decretolegge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla  legge 24 marzo 1993, n. 75.
Il compenso di riscossione e' trattenuto all'atto del versamento.
  3. Entro il 15 dicembre di ciascun anno il concessionario trasmette
ai competenti centri informativi  le informazioni relative allo stato
della  riscossione per  ogni  soggetto iscritto  a  ruolo secondo  le
modalita' indicate dagli stessi centri  che, a loro volta, provvedono
a trasferirle ai singoli uffici  interessati. Entro lo stesso termine
il  concessionario  trasmette  le suddette  informazioni  anche  agli
uffici delle amministrazioni diverse dal Ministero delle finanze.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 dicembre 1997
                                            Il direttore generale
                                       del Dipartimento delle entrate
                                                   Romano
      Il direttore generale
del Dipartimento del territorio
             Vaccari