Art. 4. 1. Con la consegna al concessionario il ruolo diventa esigibile ed esso viene posto in riscossione, nei confronti di ogni singolo debitore, alla prima scadenza di ruolo utile successiva alla data di pagamento indicata sulla minuta. Non e' ammessa la rateazione degli importi iscritti a ruolo. Per le entrate extratributarie indicate all'art. 1, comma 1, le eventuali scadenze di pagamento infrannuali sono accorpate e riscosse in coincidenza di ciascuna delle rate previste per il pagamento delle somme riscosse a mezzo ruolo. 2. Il ruolo e' affidato al concessionario con l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'anticipazione delle somme relative e' effettuata con le modalita' indicate dall'art. 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio l988, n. 43, cosi' come modificato dall'art. 14-bis del decretolegge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Il compenso di riscossione e' trattenuto all'atto del versamento. 3. Entro il 15 dicembre di ciascun anno il concessionario trasmette ai competenti centri informativi le informazioni relative allo stato della riscossione per ogni soggetto iscritto a ruolo secondo le modalita' indicate dagli stessi centri che, a loro volta, provvedono a trasferirle ai singoli uffici interessati. Entro lo stesso termine il concessionario trasmette le suddette informazioni anche agli uffici delle amministrazioni diverse dal Ministero delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 dicembre 1997 Il direttore generale del Dipartimento delle entrate Romano Il direttore generale del Dipartimento del territorio Vaccari