Art. 2. Obblighi di informazione Le imprese dovranno indicare, nella nota integrativa al bilancio di esercizio, la situazione delle esposizioni relative alle garanzie rilasciate a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie. Le imprese dovranno, inoltre, comunicare all'ISVAP ogni garanzia rilasciata ai sensi del presente provvedimento, entro quindici giorni dal rilascio medesimo, indicando nella comunicazione ogni elemento utile a verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente provvedimento.