Art. 2.
                       Obblighi di informazione
  Le imprese dovranno indicare, nella nota integrativa al bilancio di
esercizio,  la situazione  delle esposizioni  relative alle  garanzie
rilasciate a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie.
  Le imprese  dovranno, inoltre,  comunicare all'ISVAP  ogni garanzia
rilasciata ai sensi del presente provvedimento, entro quindici giorni
dal rilascio  medesimo, indicando  nella comunicazione  ogni elemento
utile a  verificare il rispetto  delle condizioni di cui  al presente
provvedimento.