Art. 11.
         Disposizioni previdenziali per il settore agricolo
  1. La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della
legge   1   marzo   1986,   n.  64,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  e'  rideterminata  per  la  rata  relativa  al  quarto
trimestre  dell'anno 1996 nella misura del 60 per cento. Detta misura
si  applica  anche  per la rata relativa al primo trimestre dell'anno
1997. La predetta riduzione e' fissata per le ulteriori rate relative
all'anno  1997  e  per  gli  anni 1998 e 1999 nella misura del 40 per
cento  ed  opera  per  le  aziende  ubicate  nelle  regioni Campania,
Basilicata,  Puglia,  Calabria,  Sicilia  e  Sardegna.  Alle predette
riduzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9
e  13,  del  decreto-legge  9  ottobre  1989, n. 338, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  1989, n. 389, e successive
modificazioni e integrazioni.
  2.  Le  misure  previste dall'articolo 11, comma 27, della legge 24
dicembre  1993,  n.  537,  dei  premi  e  dei  contributi dovuti alle
gestioni   previdenziali  ed  assistenziali,  dai  datori  di  lavoro
agricolo  per  il  proprio  personale  dipendente,  occupato  a tempo
indeterminato  e  a  tempo  determinato, relativi al quarto trimestre
dell'anno  1996 ed al primo trimestre dell'anno 1997, sono ridotte di
5  punti  percentuali nei territori montani di cui all'articolo 9 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
di  10 punti percentuali nelle zone agricole svantaggiate, delimitate
ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
  3.  Il  termine  per  il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali  dovuti  per  gli operai agricoli impiegati nel secondo
trimestre  1996  e' differito, senza interessi od altri oneri, dal 20
gennaio  1997 al 10 marzo 1997. Il relativo onere e' valutato in lire
5 miliardi per l'anno 1997.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 344
miliardi  per  l'anno  1997 e in lire 300 miliardi per ciascuno degli
anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  finanziario  1997, all'uopo parzialmente utilizzando per lire
334  miliardi  per il 1997 e per lire 300 miliardi per ciascuno degli
anni  1998  e  1999,  l'accantonamento  relativo  alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  e,  per  lire  10  miliardi  per  il 1997,
l'accantonamento  relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.  Il  Ministro  del  tesoro  e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.