Art. 2. P r o c e d u r e 1. Le domande di finanziamento devono essere presentate alla regione o provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda ed al Meliorconsorzio entro il 28 febbraio 1997. Le modalita' di accreditamento al Meliorconsorzio dell'ammontare del contributo dello Stato e le altre modalita' tecniche dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Le operazioni di cui all'articolo 1 sono autorizzate dalla regione o provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda, previa verifica da parte della stessa della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'intervento. 3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, determinato in lire 53,900 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.