Art. 2.
                          P r o c e d u r e
  1.  Le  domande  di  finanziamento  devono  essere  presentate alla
regione   o  provincia  autonoma  ove  e'  ubicata  l'azienda  ed  al
Meliorconsorzio   entro   il   28  febbraio  1997.  Le  modalita'  di
accreditamento al Meliorconsorzio dell'ammontare del contributo dello
Stato  e le altre modalita' tecniche dell'intervento sono determinate
con  decreto  del  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro del tesoro.
  2.  Le  operazioni  di  cui  all'articolo  1 sono autorizzate dalla
regione  o  provincia  autonoma  ove  e'  ubicata  l'azienda,  previa
verifica  da  parte  della  stessa  della  sussistenza  dei requisiti
oggettivi e soggettivi dell'intervento.
  3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, determinato
in  lire  53,900  miliardi  per  l'anno  1997,  si  provvede mediante
riduzione  dello  stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1997, all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.