Art. 3. Premio per la perdita di reddito 1. Le aziende agricole di cui all'articolo 1, ubicate nelle aree a piu' alta vocazione produttiva e che non abbiano richiesto il finanziamento di cui al medesimo articolo, possono richiedere un premio commisurato alla perdita di reddito subita a causa della encefalopatia spongiforme bovina, determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, da erogarsi da parte dell'AIMA previa verifica ed autorizzazione della regione o provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda. L'ammontare del premio e' determinato anche in relazione al numero delle domande ammesse. 2. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda e all'AIMA entro il 31 marzo 1997. 3. I premi di cui al presente articolo possono essere erogati esclusivamente entro il 1 luglio 1997. 4. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 72 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e le funzioni residuali concernenti i regolamenti comunitari a durata pluriennale, gia' rientranti nella competenza del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono espletate dall'AIMA.