Art. 3.
                  Premio per la perdita di reddito
  1.  Le aziende agricole di cui all'articolo 1, ubicate nelle aree a
piu'  alta  vocazione  produttiva  e  che  non  abbiano  richiesto il
finanziamento  di  cui  al  medesimo  articolo, possono richiedere un
premio  commisurato  alla  perdita  di  reddito  subita a causa della
encefalopatia  spongiforme bovina, determinata ai sensi dell'articolo
1,  comma  3,  da  erogarsi  da  parte  dell'AIMA  previa verifica ed
autorizzazione  della  regione  o  provincia  autonoma ove e' ubicata
l'azienda.  L'ammontare  del premio e' determinato anche in relazione
al numero delle domande ammesse.
  2.  La  domanda per il premio deve essere presentata alla regione o
provincia  autonoma  ove  e' ubicata l'azienda e all'AIMA entro il 31
marzo 1997.
  3.  I  premi  di  cui  al  presente articolo possono essere erogati
esclusivamente entro il 1 luglio 1997.
  4.  E' abrogato il comma 2 dell'articolo 72 della legge 29 dicembre
1990,  n.  428,  e  le  funzioni  residuali concernenti i regolamenti
comunitari a durata pluriennale, gia' rientranti nella competenza del
Fondo  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, sono espletate dall'AIMA.