Art. 4. Incentivi per l'abbandono della produzione 1. Ai fini della ristrutturazione della produzione lattiera, nelle aree a piu' alta vocazione produttiva, puo' essere accordato, ai produttori titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che non richiedano i benefici delle misure di cui agli articoli 1 e 3, un premio per l'abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino nell'azienda, da realizzarsi entro il 31 marzo 1997, calcolato sulla base del numero di vacche da latte in stalla alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino ad un massimo di 100 vacche. Tale premio, in misura di lire 800 mila a capo, sara' erogato da parte dell'AIMA, previa verifica e autorizzazione della regione o provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda. 2. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda ed all'AIMA, entro il 28 febbraio 1997. Ove il produttore titolare di quota non sia proprietario dell'azienda, l'istanza per il premio d'abbandono deve essere sottoscritta anche dal proprietario. La predetta istanza deve in ogni caso contenere l'espressa rinuncia alla quota posseduta e l'impegno a non riprendere la produzione nell'azienda. 3. I quantitativi di riferimento spettanti alle aziende beneficiarie del premio sono attribuiti alla riserva nazionale a partire dal 1 aprile 1997. 4. All'onere derivante dagli articoli 3 e 4, determinato in complessivi 80 miliardi di lire, si provvede, quanto a lire 45 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilita' del bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1997 e, quanto a lire 35 miliardi, mediante corrispondente riduzione delle disponibilita' in conto residui del capitolo 7560 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.