Art. 4.
             Incentivi per l'abbandono della produzione
  1.  Ai fini della ristrutturazione della produzione lattiera, nelle
aree  a  piu'  alta  vocazione  produttiva, puo' essere accordato, ai
produttori  titolari  di  un quantitativo di riferimento ai sensi del
regolamento  (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che
non richiedano i benefici delle misure di cui agli articoli 1 e 3, un
premio  per l'abbandono totale e definitivo della produzione di latte
bovino nell'azienda, da realizzarsi entro il 31 marzo 1997, calcolato
sulla  base  del  numero  di  vacche  da latte in stalla alla data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto, fino ad un massimo di 100
vacche. Tale premio, in misura di lire 800 mila a capo, sara' erogato
da  parte dell'AIMA, previa verifica e autorizzazione della regione o
provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda.
  2.  La  domanda per il premio deve essere presentata alla regione o
provincia  autonoma ove e' ubicata l'azienda ed all'AIMA, entro il 28
febbraio   1997.   Ove  il  produttore  titolare  di  quota  non  sia
proprietario  dell'azienda,  l'istanza per il premio d'abbandono deve
essere  sottoscritta anche dal proprietario. La predetta istanza deve
in  ogni  caso  contenere  l'espressa rinuncia alla quota posseduta e
l'impegno a non riprendere la produzione nell'azienda.
  3.   I   quantitativi   di   riferimento   spettanti  alle  aziende
beneficiarie  del  premio  sono  attribuiti  alla riserva nazionale a
partire dal 1 aprile 1997.
  4.  All'onere  derivante  dagli  articoli  3  e  4,  determinato in
complessivi  80  miliardi  di  lire,  si  provvede,  quanto a lire 45
miliardi,  mediante  utilizzo  delle  disponibilita'  del bilancio di
previsione  dell'AIMA  per  l'anno 1997 e, quanto a lire 35 miliardi,
mediante  corrispondente  riduzione  delle  disponibilita'  in  conto
residui  del  capitolo  7560  dello stato di previsione del Ministero
delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali  per l'anno 1997,
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui  all'articolo  4  del  decreto-legge  20  settembre 1996, n. 489,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578.
Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.