Art. 5. Assegnazione di quote ai giovani produttori 1. Nei limiti dei quantitativi complessivi di cui all'articolo 4, comma 3, sono gratuitamente attribuiti, a domanda, quantitativi di riferimento supplementari dalla riserva nazionale ai giovani produttori di eta' inferiore a 40 anni, gia' titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di una quota inferiore a 500.000 Kg., in misura non superiore al 20% della quota medesima e che si impegnino ad acquistare quantitativi anche nell'ambito del programma volontario di abbandono di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642. 2. La riattribuzione delle quote e' effettuata su base regionale. I giovani produttori, beneficiari dell'assegnazione, perdono la facolta' di vendere o dare in affitto qualsiasi quota di loro spettanza fino al termine del periodo 1999-2000. 3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1, e con le medesime prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, sono attribuiti i quantitativi di riferimento per le vendite dirette risultanti nella riserva nazionale alla data del 1 aprile 1997. 4. La domanda di attribuzione della quota deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove e' ubicata l'azienda ed all'AIMA, entro il 30 aprile 1997.