Art. 5.
             Assegnazione di quote ai giovani produttori

  1.  Nei  limiti dei quantitativi complessivi di cui all'articolo 4,
comma  3,  sono  gratuitamente attribuiti, a domanda, quantitativi di
riferimento   supplementari   dalla   riserva  nazionale  ai  giovani
produttori  di  eta' inferiore a 40 anni, gia' titolari, alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto, di una quota inferiore a
500.000  Kg.,  in  misura non superiore al 20% della quota medesima e
che  si  impegnino  ad  acquistare quantitativi anche nell'ambito del
programma volontario di abbandono di cui all'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642.
  2. La riattribuzione delle quote e' effettuata su base regionale. I
giovani   produttori,   beneficiari   dell'assegnazione,  perdono  la
facolta'  di  vendere  o  dare  in  affitto  qualsiasi  quota di loro
spettanza fino al termine del periodo 1999-2000.
  3.  Ai  medesimi  soggetti  di  cui  al  comma 1, e con le medesime
prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, sono attribuiti i quantitativi di
riferimento per le vendite dirette risultanti nella riserva nazionale
alla data del 1 aprile 1997.
  4.  La  domanda  di attribuzione della quota deve essere presentata
alla  regione  o  provincia  autonoma  ove  e'  ubicata  l'azienda ed
all'AIMA, entro il 30 aprile 1997.