Art. 6.
                   Fondo interbancario di garanzia
  1. Al Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della
legge   2  giugno  1961,  n.  454,  e  all'articolo  45  del  decreto
legislativo  1  settembre  1993,  n.  385,  recante il testo unico in
materia  bancaria  e  creditizia,  e'  destinato, per il riequilibrio
della    situazione    patrimoniale    finanziaria,   un   contributo
straordiriario di lire 150 miliardi a carico del bilancio dello Stato
a valere sugli esercizi finanziari dal 1997 al 1999.
  2.  Un contributo straordinario, di ammontare complessivamente pari
a quello previsto dal comma 1, potra' essere versato dalle banche che
hanno  effettuato  operazioni di credito agrario garantite dal Fondo,
secondo  modalita'  e  criteri stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro,  da  emanare  entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, su proposta dell'Associazione bancaria italiana
(ABI).
  3.  I  contributi previsti nei commi 1 e 2 non concorrono a formare
il  reddito  imponibile  del  Fondo  ai fini dell'imposta sul reddito
delle  persone  giuridiche  e dell'imposta locale sui redditi, ne' la
base  di  computo  dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di
cui  al  decreto-legge  30  settembre  1992,  n. 394, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.
  4.  Il  contributo straordinario di cui al comma 2 e' deducibile ai
fini   della  determinazione  del  reddito  imponibile  delle  banche
eroganti.
  5.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in
lire  50  miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1997, 1998 e 1999, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero  del  tesoro.  Il  Ministro  del  tesoro  e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6.  Alle  minori  entrate  derivanti  dall'attuazione  del comma 4,
determinate  in  lire  47 miliardi per il 1998 ed in lire 27 miliardi
per  il  1999,  si  provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i
detti   anni  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale  1997-1999,  al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero    del   tesoro   per   il   1997,   all'uopo   utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.