Art. 6. Fondo interbancario di garanzia 1. Al Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e all'articolo 45 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico in materia bancaria e creditizia, e' destinato, per il riequilibrio della situazione patrimoniale finanziaria, un contributo straordiriario di lire 150 miliardi a carico del bilancio dello Stato a valere sugli esercizi finanziari dal 1997 al 1999. 2. Un contributo straordinario, di ammontare complessivamente pari a quello previsto dal comma 1, potra' essere versato dalle banche che hanno effettuato operazioni di credito agrario garantite dal Fondo, secondo modalita' e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta dell'Associazione bancaria italiana (ABI). 3. I contributi previsti nei commi 1 e 2 non concorrono a formare il reddito imponibile del Fondo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, ne' la base di computo dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461. 4. Il contributo straordinario di cui al comma 2 e' deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile delle banche eroganti. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4, determinate in lire 47 miliardi per il 1998 ed in lire 27 miliardi per il 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i detti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.