Art. 7.
                 Commissione governativa di indagine
  1.  E' istituita una commissione governativa di indagine in materia
di  quote  latte,  con  il  compito  di  accertare le modalita' della
gestione  delle quote, l'eventuale sussistenza di irregolarita' nella
commercializzazione  di  latte  e  prodotti  lattieri  da  parte  dei
produttori  o  nella relativa utilizzazione da parte degli acquirenti
di  cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre
1992,  anche  in  relazione  all'effettiva  produzione  nazionale,  e
l'efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti.
  2.  La  commissione  e'  nominata  dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e  forestali  ed  e'  composta da sette membri scelti tra magistrati,
funzionari   ed   esperti  della  materia.  La  commissione  utilizza
personale  ed  uffici  dei Ministeri del tesoro, delle finanze, delle
risorse  agricole,  alimentari  e  forestali e del Dipartimento della
funzione pubblica.
  3.  La  commissione,  per  lo  svolgimento  dei  propri  lavori, ha
facolta'   di  accedere  agli  uffici  ed  archivi  pubblici  e  alla
documentazione  delle aziende di produzione e trasformazione lattiera
e puo' avvalersi della collaborazione dell'Arma dei carabinieri ed in
particolare  del  Comando  carabinieri  tutela  norme  comunitarie ed
agroalimentari  costituito  ai  sensi della legge 4 dicembre 1993, n.
491,  della  Guardia  di  finanza,  del Corpo forestale dello Stato e
della Polizia di Stato.
  4.  La  commissione  e'  tenuta  a  presentare la propria relazione
conclusiva  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri ed al Ministro
delle  risorse agricole, alimentari e forestali entro sessanta giorni
dalla data della nomina, formulando specifiche proposte.
  5. Il compenso spettante ai membri della commissione e' determinato
con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con  i  Ministri  del  tesoro  e delle risorse agricole, alimentari e
forestali.  Ai  medesimi  compete il trattamento di missione previsto
per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale.
  6.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato  in  lire  100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro per il medesimo
anno,  all'uopo  utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo
al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e forestali. Il
Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
  7.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  3, comma 3, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20 dicembre 1996, n. 642, e dall'articolo 2, comma 170,
della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, gli acquirenti hanno facolta'
di  versare  entro  il  31  gennaio 1997 il 25 per cento del prelievo
supplementare dovuto per il periodo 1995-96, con l'obbligo di versare
la  somma  residua  entro  dieci  giorni  dalla  presentazione  della
relazione della commissione governativa di indagine di cui al comma 4
e  comunque  entro  il  15  aprile 1997. Restano in ogni caso fermi i
versamenti  gia'  effettuati  alla  data  di  entrata  in  vigore del
presente decreto.