Art. 8. Anagrafe del bestiame 1. Al fine di rendere disponibili in modo aggiornato e continuo i dati reali derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione ed alla registrazione degli animali, il Ministero della sanita' realizza un sistema informativo nazionale basato su un'unica banca dati distribuita. 2. La banca dati, di cui al comma 1, e' articolata su tre livelli: locale, regionale e nazionale, collegati in rete. 3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e l'AIMA sono interconnessi attraverso i propri sistemi informativi alla banca dati di cui al comma 1, ai fini dell'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza. Le altre amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti interessati possono accedere alla banca dati di cui al comma 1 secondo modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. 4. Il Ministero della sanita' provvede alla realizzazione della banca dati di cui al comma 1 utilizzando le economie di spesa derivanti dalla cessazione di altri propri sistemi di identificazione, adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996. Al fabbisogno relativo agli anni successivi, valutato in lire 1 miliardo annuo, si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale; conseguentemente e' ridotto, a decorrere dal 1998, di pari importo l'accantonamento destinato all'indennita' per l'abbattimento di animali, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218. 5. Nelle more della realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1, l'AIMA, d'intesa con le regioni e province autonome, per assicurare il tempestivo rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia zootecnica e prodotti derivati, provvede a reperire direttamente le informazioni occorrenti all'attuazione dei controlli di propria competenza, anche mediante l'utilizzo di banche dati gia' disponibili nel comparto agricolo a livello centrale e regionale. 6. Al fine di assicurare la continuita' delle prestazioni del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, la convenzione 28 novembre 1991, approvata con decreto ministeriale n. 26863 del 29 novembre 1991 e registrata dalla Corte dei conti il 19 dicembre 1991, e' prorogata per un ulteriore anno per consentire la stipula degli atti esecutivi necessari da sottoporre al parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.