Art. 8.
                        Anagrafe del bestiame
  1.  Al  fine di rendere disponibili in modo aggiornato e continuo i
dati  reali  derivanti  dall'applicazione  del decreto del Presidente
della   Repubblica   30  aprile  1996,  n.  317,  recante  norme  per
l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione
ed  alla  registrazione  degli  animali,  il  Ministero della sanita'
realizza  un  sistema  informativo nazionale basato su un'unica banca
dati distribuita.
  2.  La banca dati, di cui al comma 1, e' articolata su tre livelli:
locale, regionale e nazionale, collegati in rete.
  3.  Il  Ministero  delle risorse agricole, alimentari e forestali e
l'AIMA  sono  interconnessi  attraverso  i propri sistemi informativi
alla  banca  dati  di cui al comma 1, ai fini dell'espletamento delle
funzioni  di  rispettiva  competenza.  Le altre amministrazioni dello
Stato  e  gli  altri soggetti interessati possono accedere alla banca
dati  di  cui  al comma 1 secondo modalita' da stabilirsi con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali.
  4.  Il  Ministero  della  sanita' provvede alla realizzazione della
banca  dati  di  cui  al  comma  1  utilizzando  le economie di spesa
derivanti    dalla    cessazione   di   altri   propri   sistemi   di
identificazione,  adottati  prima della data di entrata in vigore del
citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  317/1996. Al
fabbisogno relativo agli anni successivi, valutato in lire 1 miliardo
annuo,   si   provvede   a  carico  del  Fondo  sanitario  nazionale;
conseguentemente  e'  ridotto,  a decorrere dal 1998, di pari importo
l'accantonamento   destinato  all'indennita'  per  l'abbattimento  di
animali, di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218.
  5. Nelle more della realizzazione del sistema informativo di cui al
comma  1,  l'AIMA,  d'intesa  con le regioni e province autonome, per
assicurare  il  tempestivo  rispetto  degli  obblighi derivanti dalla
normativa  nazionale  e  comunitaria in materia zootecnica e prodotti
derivati, provvede a reperire direttamente le informazioni occorrenti
all'attuazione  dei  controlli  di propria competenza, anche mediante
l'utilizzo  di  banche  dati gia' disponibili nel comparto agricolo a
livello centrale e regionale.
  6.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita' delle prestazioni del
Sistema  informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito con legge 4
giugno  1984,  n. 194, la convenzione 28 novembre 1991, approvata con
decreto ministeriale n. 26863 del 29 novembre 1991 e registrata dalla
Corte  dei  conti  il 19 dicembre 1991, e' prorogata per un ulteriore
anno  per  consentire  la  stipula  degli atti esecutivi necessari da
sottoporre  al parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione  (AIPA)  ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39.
  7.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.