Art. 9.
                     Conservazione stanziamenti
  1.  Per  assicurare  la funzionalita' dei servizi, le iniziative di
sviluppo  agricolo,  gli  interventi  a  favore  della  pesca e della
montagna  e l'espletamento dei controlli antifrode, le disponibilita'
dei  capitoli  1019,  1020, 1140, 7283, 7290, 3535, 3583, 7977, 4046,
4047,  4087,  4088,  5002, 5005, 8600, 8800 dello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari e
forestali  per  l'anno  1996,  non impegnate entro tale anno, possono
esserlo nell'anno 1997.