Art. 9. Conservazione stanziamenti 1. Per assicurare la funzionalita' dei servizi, le iniziative di sviluppo agricolo, gli interventi a favore della pesca e della montagna e l'espletamento dei controlli antifrode, le disponibilita' dei capitoli 1019, 1020, 1140, 7283, 7290, 3535, 3583, 7977, 4046, 4047, 4087, 4088, 5002, 5005, 8600, 8800 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1996, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno 1997.