Art. 2.
                          Area di produzione
  l  suini  destinati  alla designazione  di  indicazione  geografica
protetta  "Suino  pesante  padano"  devono essere  nati,  allevati  e
macellati  nell'ambito dei  territori  delle regioni  Emilia-Romagna,
Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte.