(all. 1 - art. 1)
          REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEI MERCATI
                              TITOLO I
                    FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI
                               Art. 1
                          (Fonti normative)
 1.    Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'articolo 25,
comma 2, dell'articolo 61, comma 2, dell'articolo  65,  dell'articolo
72,  comma 2, dell'articolo 80, comma 3, dell'articolo 81, comma 1, e
dell'articolo 214, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 e dell'articolo 12, comma 2  e  dell'articolo  36  del  decreto
legislativo del 24 giugno 1998 n. 213.
                               Art. 2
                            (Definizioni)
 1. Nel presente regolamento si intendono per:
  a) "Testo Unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  b) "Decreto Euro": il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
                              TITOLO II
                DISCIPLINA DEI MERCATI REGOLAMENTATI
                               Capo I
    Determinazione del capitale minimo delle societa' di gestione
        dei mercati e delle attivita' connesse e strumentali
                               Art. 3
                            (Definizioni)
 1.  Nel presente Capo si intendono per:
  a)   "societa'  di  gestione":  le  societa'  di  gestione  di  cui
all'articolo 61, comma 1, del Testo Unico;
  b) "capitale minimo delle societa' di gestione": l'ammontare minimo
del capitale sociale delle societa' di gestione versato ed esistente.
                               Art. 4
                          (Capitale minimo)
 1.  Il capitale minimo delle societa' di gestione e' fissato in lire
dieci miliardi.
 2.  Il capitale minimo delle societa' di gestione che svolgono anche
l'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lett. f), e'  fissato  in
lire venticinque miliardi.
                               Art. 5
                 (Attivita' connesse e strumentali)
 1.    Le societa' di gestione possono svolgere le seguenti attivita'
connesse e strumentali a quelle  di  organizzazione  e  gestione  dei
mercati:
  a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di
software,   hardware   e  reti  telematiche  relativi  a  sistemi  di
contrattazione, trasmissione di ordini e dati;
  b)  elaborazione,  distribuzione  e  commercializzazione  di   dati
concernenti  gli  strumenti  finanziari negoziati nei mercati da essi
gestiti e di dati relativi ai mercati;
  c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle
operazioni aventi ad oggetto strumenti  finanziari  per  l'invio  dei
relativi  saldi  al  servizio  di  compensazione e liquidazione delle
operazioni di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico;
  d)   promozione  dell'immagine  del  mercato  anche  attraverso  la
diffusione  di  informazioni  concernenti  il  mercato  stesso  e  le
societa'  emittenti  e ogni altra attivita' finalizzata allo sviluppo
del mercato;
  e) istituzione e gestione di sistemi di garanzia  delle  operazioni
effettuate  nei  mercati anche attraverso la costituzione di fondi di
garanzia in conformita' a quanto previsto dall'articolo 68 del  Testo
Unico e dalle relative disposizioni di attuazione;
  f) istituzione e gestione di sistemi di compensazione e di garanzia
delle  operazioni  aventi  ad  oggetto  strumenti finanziari derivati
ammessi alle negoziazioni nei mercati da esse gestiti in  conformita'
a  quanto  previsto dall'articolo 70 del Testo Unico e dalle relative
disposizioni di attuazione;
  g) istituzione e gestione di  sistemi  di  gestione  accentrata  di
strumenti  finanziari  in  conformita'  a quanto previsto dalla Parte
III, Titolo II, del Testo Unico.
 2. Le  societa'  di  gestione  possono  assumere  partecipazioni  in
societa'  che  svolgono in via esclusiva o principale le attivita' di
cui al comma 1. Esse possono inoltre  assumere  partecipazioni  nella
societa'  di  cui  all'articolo  69,  comma  1,  del Testo Unico e in
societa', italiane o estere, di gestione dei mercati.
                               Capo II
 Obblighi di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati
                               Art. 6
                            (Definizioni)
 1.  Nel presente Capo l'espressione:
  a) "intermediari autorizzati"  indica  gli  agenti  di  cambio,  le
imprese  di investimento e le banche autorizzati a prestare in Italia
i servizi di:
   - negoziazione, per conto proprio o per conto terzi, di  strumenti
finanziari;
   - ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione relativi a
strumenti finanziari;
   -  gestione  su base individuale di portafogli di investimento per
conto terzi;
  b) "strumenti finanziari" indica gli strumenti finanziari  indicati
all'art.   1,   comma   2,  del  Testo  Unico  trattati  nei  mercati
regolamentati italiani;
  c) "mercati regolamentati" indica:
   - la borsa valori;
   - il mercato ristretto;
   - gli altri mercati regolamentati  italiani  iscritti  nell'elenco
previsto dall'art. 63, comma  2, del Testo Unico;
   -  i  mercati  regolamentati  riconosciuti  iscritti nella sezione
speciale dello stesso elenco,  come previsto dall'art. 67,  comma  1,
del Testo Unico;
  d)  "blocco"  indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di
strumenti finanziari il cui controvalore sia non inferiore a:
   - 150 mila EURO, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio
degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi
strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta inferiore a  1,5
milioni di EURO;
   - 250 mila EURO, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio
degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi
strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 1,5
e 3 milioni di EURO;
   - 500 mila EURO, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio
degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi
strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 3 e
10 milioni di EURO;
   - 1,5 milioni di EURO, nel caso in cui il controvalore giornaliero
medio  degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli
stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta superiore
a 10 milioni di EURO;
   La  definizione  di  "blocco"  non  si  applica   agli   strumenti
finanziari derivati indicati all'art. 2, comma 3, del Testo Unico;
  e)  "spezzatura" indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo
di strumenti finanziari inferiore al lotto  minimo  negoziabile  come
definito  dal regolamento del mercato in cui lo strumento finanziario
e' ammesso alle negoziazioni.
                               Art. 7
              (Obbligo di esecuzione delle negoziazioni
                     nei mercati regolamentati)
 1.  Gli  intermediari  autorizzati  eseguono  o  fanno  eseguire  le
negoziazioni  di  strumenti  finanziari  esclusivamente  nei  mercati
regolamentati,  fatto  salvo   quanto   espressamente   previsto   ai
successivi articoli 8 e 9.
                               Art. 8
     (Condizioni di esclusione dell'obbligo di esecuzione delle
               negoziazioni nei mercati regolamentati)
 1.   Le negoziazioni di strumenti finanziari possono essere eseguite
o fatte eseguire dagli  intermediari  autorizzati  al  di  fuori  dei
mercati regolamentati a condizione che:
  a)  il cliente abbia preventivamente autorizzato l'intermediario ad
eseguire o a far eseguire le negoziazioni al  di  fuori  dei  mercati
regolamentati;
  b)   l'esecuzione  delle  negoziazioni  al  di  fuori  dei  mercati
regolamentati  consenta  di  realizzare  un  miglior  prezzo  per  il
cliente.
 2.    Nel  caso  di ordine telefonico, l'autorizzazione prevista dal
comma 1, lettera a), puo' essere rilasciata oralmente,  a  condizione
che  l'intermediario  ne  mantenga  idonea  prova  nell'ambito  delle
proprie procedure.
 3.  L'autorizzazione prevista dal comma 1, lettera a),  deve  essere
conferita con riguardo a singole operazioni.
                               Art. 9
     (Casi di inapplicabilita' dell'obbligo di esecuzione delle
               negoziazioni nei mercati regolamentati)
 1.     L'obbligo  di  esecuzione  delle  negoziazioni  di  strumenti
finanziari esclusivamente nei mercati regolamentati non si applica:
  a) alle negoziazioni disposte da investitori non  residenti  o  non
aventi sede in Italia;
  b)  alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti
dallo Stato;
  c) alle negoziazioni  aventi  ad  oggetto  "blocchi"  di  strumenti
finanziari;
  d)  alle  negoziazioni  aventi ad oggetto "spezzature" salvo che il
regolamento del mercato ne consenta la negoziazione.
 2.    La  societa' di gestione del mercato regolamentato italiano in
cui sono trattati gli strumenti finanziari rende noto,  entro  il  30
aprile  e  il  31  ottobre  di ciascun anno, l'elenco degli strumenti
finanziari  stessi  con  l'indicazione  del   relativo   controvalore
scambiato  nei semestri decorrenti rispettivamente dal 1 giugno e dal
1 dicembre.
                              Capo III
     Obblighi di registrazione e comunicazione delle operazioni
                effettuate nei mercati regolamentati
                               Art. 10
           (Registrazione presso i mercati regolamentati)
 1.  Le societa' di gestione istituiscono per ogni singolo mercato da
esse  gestito  procedure  elettroniche  per  la  registrazione  delle
operazioni effettuate nei mercati stessi.
 2.    Le registrazioni, da conservare per un periodo non inferiore a
otto anni, consentono di individuare:
  a) le generalita' degli intermediari interessati;
  b) per i mercati che utilizzano sistemi di negoziazione telematici,
le singole proposte immesse nei sistemi stessi,  ivi  incluse  quelle
modificate,  cancellate  o  ineseguite  e  le  relative data e ora di
inserimento, modifica o cancellazione;
  c) il tipo di operazione;
  d) l'oggetto dell'operazione;
  e) la quantita';
  f) il prezzo unitario;
  g) la data e l'ora di esecuzione dell'operazione.
 3.   Le informazioni di cui al  comma  2,  lettere  a)  e  b),  sono
consultabili,  oltre  che  dalle societa' di gestione, esclusivamente
dalla Consob.
 4.   Le procedure  elettroniche  di  registrazione  consentono  alla
Consob  di  effettuare  in  ogni  momento  ricerche  su  ogni singolo
strumento finanziario, ogni singola tipologia di operazione,  nonche'
ogni singolo intermediario partecipante al mercato.
                               Art. 11
    (Obblighi di comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto
    strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato
            regolamentato eseguite fuori da tale mercato)
 1.    Per  ogni  singola  negoziazione  avente  ad oggetto strumenti
finanziari ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato  regolamentato
eseguita  fuori  da  tale  mercato, gli intermediari autorizzati alla
prestazione dei servizi di negoziazione comunicano alla  societa'  di
gestione  interessata,  entro il termine di cinque minuti dal momento
dell'esecuzione, i seguenti elementi informativi:
  a) strumento finanziario oggetto dell'operazione;
  b) data e ora di esecuzione dell'operazione;
  c) tipo di operazione;
  d) prezzo unitario al netto delle eventuali commissioni;
  e) quantita';
  f) controparte;
  g) indicazione se l'operazione e' stata conclusa per conto  proprio
o per conto terzi.
 2.    Nel  caso  in  cui  l'operazione sia conclusa tra intermediari
autorizzati  alla  prestazione  dei  servizi  di  negoziazione,   gli
obblighi di comunicazione sono assolti dal solo venditore.
 3.   Per le operazioni concluse fuori dell'orario di contrattazione,
gli obblighi di comunicazione sono assolti,  prima  della  successiva
apertura delle negoziazioni, entro le ore 9,30.
 4.    Le  comunicazioni  sono  effettuate con i mezzi e le modalita'
tecniche stabilite dalle societa'  di  gestione  con  il  regolamento
previsto dall'articolo 62 del Testo Unico.
 5.    Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli
intermediari esteri comunque autorizzati alla prestazione  in  Italia
dei   servizi   di   negoziazione   limitatamente  alle  negoziazioni
effettuate con o per conto di investitori residenti in Italia.
 6.  Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo
Stato ed alle negoziazioni aventi ad oggetto spezzature come definite
nell'art. 6, comma 1, lett. e).
                               Art. 12
  (Messa a disposizione del mercato delle informazioni concernenti
  le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla
            negoziazione eseguite fuori da tale mercato)
 1.   Le societa' di gestione, per ogni singola negoziazione eseguita
fuori mercato ad esse comunicata, mettono a disposizione del mercato,
con le modalita' stabilite nel regolamento previsto dall'articolo  62
del Testo Unico, i seguenti elementi informativi:
  a) strumento finanziario oggetto dell'operazione;
  b) quantita' scambiata;
  c) prezzo unitario al netto delle eventuali commissioni;
  d) data e ora di esecuzione dell'operazione.
 2.    Gli  elementi  informativi  di  cui  al  comma  1 sono messi a
disposizione del mercato decorsi 60  minuti  dall'ora  di  esecuzione
dell'operazione.
 3.  Gli elementi informativi concernenti le operazioni concluse dopo
la chiusura delle negoziazioni o per le quali la scadenza dei termini
di cui al comma 2 interviene dopo la chiusura delle negoziazioni sono
comunque  messi  a  disposizione  del  mercato prima della successiva
apertura delle negoziazioni.
                               Art. 13
                     (Disposizione transitoria)
 1.  Sino alla data di entrata in vigore delle  disposizioni  di  cui
all'articolo  11,  comma  4,  le  comunicazioni previste dal medesimo
continuano ad essere effettuate:
  a)  dagli  intermediari  ammessi  alle  negoziazioni,  mediante  le
strutture informatiche di supporto alle negoziazioni apprestate dalla
societa' di gestione interessata;
  b) dagli intermediari non ammessi alle negoziazioni, mediante fax.
                               Capo IV
              Liquidazione delle insolvenze di mercato
                               Art. 14
                            (Definizioni)
 1.  Nel presente Capo si intendono per:
  a) "negoziatore": il soggetto ammesso alle negoziazioni nei mercati
regolamentati italiani;
  b)   "liquidatore":   il   soggetto  partecipante  al  servizio  di
compensazione e  liquidazione  delle  operazioni  aventi  ad  oggetto
strumenti  finanziari  non derivati, di cui all'articolo 69 del Testo
Unico;
  c) "aderente": il soggetto partecipante ai sistemi di compensazione
e  garanzia  delle  operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari
derivati, di cui all'articolo 70 del Testo Unico;
  d) "commissario": il commissario  o  i  commissari  che  la  Consob
nomina ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Testo Unico;
  e) "sistemi di garanzia": i sistemi finalizzati a garantire il buon
fine  della  compensazione  e della liquidazione delle operazioni, di
cui all'articolo 69, comma 2, del Testo Unico;
  f) "gestori dei servizi di mercato": le societa'  di  gestione  dei
mercati  regolamentati  di  cui  all'articolo  61 del Testo Unico e i
soggetti cui esse hanno eventualmente  appaltato  lo  svolgimento  di
servizi,  i  gestori dei sistemi finalizzati a garantire il buon fine
delle operazioni di cui all'articolo 68 del Testo  Unico,  i  gestori
dei  servizi  di compensazione e liquidazione di cui all'articolo 69,
comma 1, del Testo Unico,  i  gestori  dei  sistemi  di  garanzia,  i
gestori  dei  sistemi di compensazione e garanzia di cui all'articolo
70 del Testo Unico e i soggetti che svolgono la  gestione  accentrata
di strumenti finanziari di cui al titolo II della parte III del Testo
Unico;
  g)  "blocchi":  gli  ordini  aventi  ad  oggetto  i quantitativi di
strumenti finanziari indicati nell'art. 6, comma 1, lett. d);
  h) "servizio di  liquidazione":  il  servizio  di  compensazione  e
liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati di
cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico.
                               Art. 15
              (Presupposti dell'insolvenza di mercato)
 1.    L'insolvenza di mercato e' determinata dalla mancata copertura
dei  saldi  debitori  determinati   nell'ambito   del   servizio   di
liquidazione  e  da  ogni  altro  grave  inadempimento  o altri fatti
esteriori  i  quali  dimostrino  l'incapacita'  di  far  fronte  alle
obbligazioni  di  mercato da parte del negoziatore, del liquidatore e
dell'aderente.
 2.  L' insolvenza e' comunque presunta in caso di:
  a) mancato conferimento da parte  del  negoziatore  al  liquidatore
della  provvista  indispensabile a regolare i contratti stipulati nei
mercati regolamentati italiani;
  b)  mancato  versamento  dei   margini   di   garanzia   da   parte
dell'aderente nei termini e nei modi previsti.
                               Art. 16
              (Accertamento dell'insolvenza di mercato)
 1.  Ai  fini dell'accertamento e della dichiarazione dell'insolvenza
di mercato da parte della Consob:
  a) nel caso di mancata copertura dei saldi debitori nell'ambito del
servizio di liquidazione, il gestore del  predetto  servizio  ne  da'
comunicazione alla Consob;
  b)  nel  caso  di  cui  all'articolo  15,  comma  2,  lett.  a), il
liquidatore comunica l'inadempimento del negoziatore alla societa' di
gestione del mercato nel quale il negoziatore opera e alla Consob. La
societa' di gestione intima al negoziatore di far pervenire, entro le
ore 12 della giornata lavorativa successiva,  su  appositi  conti  ad
essa  intestati,  i  mezzi  di pagamento necessari alla copertura dei
saldi debitori in strumenti finanziari e contante; in caso di mancata
copertura dei  saldi  entro  il  termine  indicato,  la  societa'  di
gestione ne da' comunicazione alla Consob;
  c)  nel  caso di cui all'articolo 15, comma 2, lett. b), il gestore
del sistema di compensazione  e  garanzia  comunica  alla  Consob  il
mancato versamento dei margini entro gli orari previsti.
 2.  Con il medesimo provvedimento con cui e' dichiarata l'insolvenza
di mercato, la Consob impartisce istruzioni ai gestori dei servizi di
mercato  in  merito  ai provvedimenti urgenti da adottare ai fini del
completamento del processo di liquidazione in corso.
                               Art. 17
              (Liquidazione dell'insolvenza di mercato)
 1.  Il commissario nominato ai sensi dell'articolo 72, comma 3,  del
Testo  Unico procede alla liquidazione dell'insolvenza di mercato con
le seguenti modalita':
  a) acquisisce i dati e  i  documenti  necessari  alla  liquidazione
dell'insolvenza presso l'insolvente, il suo eventuale liquidatore, le
sue controparti e i gestori dei servizi di mercato;
  b)  dispone  l'esclusione  dai  sistemi  di  riscontro  e rettifica
giornalieri  (RRG)   delle   operazioni   stipulate   dall'insolvente
destinate  ad  essere  regolate nelle giornate successive a quella in
cui si e' verificata l'insolvenza, le quali scadono anticipatamente;
  c) successivamente alla chiusura del procedimento di  compensazione
e  liquidazione  delle  operazioni  realizzato  mediante l'intervento
degli eventuali sistemi di garanzia,  annulla  le  disposizioni  e  i
compensi  dati e ricevuti dall'insolvente e i contratti di riporto in
accensione;
  d) relativamente alle operazioni per le  quali  e'  stata  disposta
l'esclusione dai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri (RRG):
   1)  per  le  operazioni diverse dai contratti a premio, calcola la
posizione   netta   di    ciascuna    controparte    nei    confronti
dell'insolvente,  per  singolo  strumento  finanziario e per le lire,
distinguendo i contratti assistiti dai sistemi  di  garanzia  di  cui
all'articolo 68 del decreto da quelli non garantiti, e dispone che le
controparti  dell'insolvente  provvedano  ad acquistare o vendere sul
mercato gli strumenti finanziari non compensati, che avrebbero dovuto
ricevere o  consegnare  all'insolvente,  indicando  il  mercato  e  i
termini di esecuzione dell'operazione;
   2)  per  le  operazioni  a  premio  in  cui  l'insolvente  sia  il
venditore, dispone che le sue controparti provvedano all'acquisto sul
mercato  di  un  premio  avente   analoghe   caratteristiche   ovvero
all'esecuzione anticipata del contratto;
   3)  per le operazioni a premio in cui l'insolvente sia compratore,
dispone che le sue controparti provvedano  all'esecuzione  anticipata
del contratto;
  e)  accerta  la correttezza e gli esiti delle operazioni effettuate
dai sistemi di garanzia e dalle controparti dell'insolvente;
  f) emette i certificati di credito:
   1) in favore del sistema di garanzia  per  un  importo  pari  alle
somme  impiegate  dal  sistema  stesso  per l'intervento, rettificate
degli importi a suo  debito  e  credito  derivanti  dall'annullamento
delle disposizioni e dei compensi e dall'inefficacia dei contratti di
riporto,  dedotte  le  disponibilita'  liquide  e  il  ricavato della
vendita degli strumenti finanziari di cui il sistema abbia  acquisito
la  titolarita'  a  norma  delle  disposizioni  che  lo regolano, con
l'aggiunta   delle   spese    accessorie    sostenute    a    seguito
dell'insolvenza;
   2) in favore delle controparti dell'insolvente per un importo pari
alle  differenze  in  lire  a  loro  credito  per ciascuna operazione
eseguita, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute  a  seguito
dell'insolvenza;
  g)  acquisisce  le  eventuali differenze a credito dell'insolvente,
accreditandole   in   un   conto    corrente    bancario    rubricato
all'insolvenza.
 2.    Ai  contratti  relativi a blocchi, aventi scadenza superiore a
cinque giorni o prezzi che si discostano da  quelli  di  borsa  nella
misura stabilita dalla Consob, nonche' ai contratti aventi ad oggetto
strumenti  finanziari  non  quotati la procedura di cui al comma 1 si
applica limitatamente alle fasi di cui alle lettere a) e b).
 3.    Il  commissario,  inoltre,  nel  caso  di  insolvenza  di   un
liquidatore  che  partecipa al servizio per conto di negoziatori, per
consentire nei giorni  successivi  a  quello  in  cui  si  verificata
l'insolvenza il regolamento, attraverso le procedure di liquidazione,
dei  saldi  delle  partite  di  pertinenza  dei  negoziatori  che  si
avvalgono  del  liquidatore  insolvente,  verifica  con  i   soggetti
interessati  la possibilita' di trasferire ad altro liquidatore detti
saldi e le disponibilita' in titoli e  in  lire  da  essi  costituite
presso l'insolvente medesimo. Ove tale trasferimento non possa essere
effettuato,  provvede  ad  escludere  dai  sistemi  RRG le operazioni
stipulate  dai  negoziatori  che   si   avvalgono   del   liquidatore
insolvente,   destinate   ad   essere   regolate  nelle  liquidazioni
successive  a  quella  in  cui  si  e'  verificata  l'insolvenza.  Il
regolamento  di  tali  operazioni  avviene  direttamente fra le parti
interessate.
                               Art. 18
                     (Comunicazioni alla Consob)
 1. Il commissario comunica  alla  Consob,  per  i  provvedimenti  di
competenza,   i   soggetti  che  non  ottemperano  alle  disposizioni
impartite nell'esercizio delle proprie funzioni.
                             TITOLO III
    DISCIPLINA DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI
                               Capo I
                             Definizioni
                               Art. 19
                            (Definizioni)
 1.  Nel presente Titolo si intendono per:
  a) "societa' di  gestione  accentrata":  le  societa'  di  gestione
accentrata previste dall'art. 80, comma 1, del Testo Unico;
  b)   "capitale  minimo"  della  societa'  di  gestione  accentrata,
l'ammontare minimo del capitale sociale versato ed esistente;
  c) "sistema":  il  sistema  di  gestione  accentrata  di  strumenti
finanziari previsto dal Testo Unico;
  d)  "emittenti":  le  societa'  e  gli  enti che emettono strumenti
finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata;
  e) "intermediari": i soggetti che  possono  essere  intestatari  di
conti  presso  la  societa'  di gestione accentrata e tramite i quali
possono  essere  effettuate  le  attivita'  di  trasferimento   degli
strumenti  finanziari  oggetto  di gestione accentrata e di esercizio
dei relativi diritti patrimoniali.
                               Capo II
    Determinazione del capitale minimo delle societa' di gestione
    accentrata di strumenti finanziari e delle attivita' connesse
                            e strumentali
                               Art. 20
                          (Capitale minimo)
 1.    Il  capitale  minimo  delle societa' di gestione accentrata e'
fissato in lire dieci miliardi.
 2.  Il capitale minimo delle societa'  di  gestione  accentrata  che
svolgono  anche  le  attivita'  previste  dall'art.  21,  comma 2, e'
fissato in lire venticinque miliardi.
                               Art. 21
                 (Attivita' connesse e strumentali)
 1.  Le societa' di gestione accentrata possono svolgere le  seguenti
attivita'  connesse  e strumentali a quella di gestione accentrata di
strumenti finanziari:
  a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di
software,  hardware  e  reti  telematiche  relativi  a   sistemi   di
trasmissione di dati;
  b)   elaborazione,  distribuzione  e  commercializzazione  di  dati
concernenti gli strumenti finanziari e di dati  relativi  al  sistema
gestito;
  c) promozione dell'immagine della societa' di gestione accentrata e
del  sistema gestito e ogni altra attivita' finalizzata allo sviluppo
del sistema;
  d) effettuazione di operazioni di prestito titoli;
  e) offerta di servizi di  gestione  delle  garanzie  costituite  su
strumenti finanziari immessi nel sistema;
 2.    Le societa' di gestione accentrata possono svolgere inoltre il
servizio  di  compensazione  e  liquidazione  ed   il   servizio   di
liquidazione  su  base lorda delle operazioni su strumenti finanziari
non derivati alle condizioni e secondo le  modalita'  previste  nella
disciplina  emanata  ai sensi dell'art. 69 del Testo Unico. In questo
caso, oltre alle attivita' previste  nel  comma  1,  le  societa'  di
gestione accentrata possono svolgere anche le seguenti attivita':
  a)  gestione  di  sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni
aventi ad oggetto strumenti finanziari;
  b) gestione dei sistemi di garanzia del buon fine delle  operazioni
aventi ad oggetto strumenti finanziari.
 3.      Le   societa'   di   gestione  accentrata  possono  assumere
partecipazioni in societa' che svolgono in via esclusiva o principale
le attivita' previste nei  commi  precedenti.  Esse  possono  inoltre
assumere   partecipazioni  in  societa'  di  gestione  accentrata  di
strumenti finanziari, italiane o estere.
                              Capo III
             Gestione accentrata di strumenti finanziari
                              Sezione I
         Strumenti finanziari e soggetti ammessi al sistema
                               Art. 22
              (Strumenti finanziari ammessi al sistema)
 1.  Sono ammessi al sistema i seguenti strumenti finanziari, purche'
liberamente trasferibili:
  a) le azioni e gli altri  titoli  rappresentativi  di  capitale  di
rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
  b)  le  obbligazioni  e  gli altri titoli di debito negoziabili sul
mercato dei capitali;
  c) le quote di fondi comuni di investimento;
  d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
  e) qualsiasi altro titolo normalmente  negoziato  che  permetta  di
acquisire  gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i titoli
di Stato, nonche' i relativi indici.
 2.  Gli strumenti finanziari previsti dal comma 1, lett. a),  emessi
da  banche popolari, sono ammessi al sistema con gli effetti previsti
dall'art. 37.
                               Art. 23
       (Strumenti finanziari immessi nel sistema in regime di
                        dematerializzazione)
 1.   Gli strumenti finanziari indicati  nell'art.  22,  negoziati  o
destinati  alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, sono
immessi  nel  sistema  in  regime  di  dematerializzazione  ai  sensi
dell'art. 28, comma 1, del decreto Euro.
 2.  Gli strumenti finanziari indicati nell'art. 22, comma 1, lettere
a),  b)  ed e), e comma 2, non aventi le caratteristiche previste dal
comma 1, sono immessi nel sistema in regime di dematerializzazione ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto Euro se ricorre  almeno  una
delle seguenti condizioni:
  a) l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
  b)  limitatamente  agli strumenti finanziari indicati nell'art. 22,
comma 1, lett. b),  l'importo  dell'emissione  sia  superiore  a  300
miliardi;
  c) l'emittente sia incluso nell'elenco previsto dall'art. 58, comma
2,  del  regolamento  approvato  con  delibera  Consob n. 11520 del 1
luglio 1998.
 3.   L'emittente strumenti  finanziari  indicati  nell'art.  22  con
caratteristiche  diverse  da  quelle  previste  dai  commi 1 e 2 puo'
immetterli nel sistema in regime di dematerializzazione.
 4.  Salvo il disposto del comma 3, il comma 2 non  si  applica  agli
strumenti  finanziari  che  scadono  entro  due anni dalla ricorrenza
delle condizioni previste dallo stesso comma 2.
                               Art. 24
                    (Soggetti ammessi al sistema)
 1.  Sono ammessi al sistema i seguenti intermediari:
  a) le banche italiane e le banche comunitarie  ed  extracomunitarie
previste  dall'art.  1,  comma 2, del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385;
  b) le imprese di investimento previste dall'art. 1, comma 1,  lett.
h) del Testo Unico
  c)  le  societa'  di  gestione  del risparmio previste dall'art. 1,
comma 1, lett. o), del Testo Unico,  limitatamente  all'attivita'  di
gestione  su base individuale di portafogli di investimento per conto
terzi;
  d) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto
dall'art. 201 del Testo Unico;
  e) le societa' o gli enti emittenti non ricompresi nelle precedenti
lettere, limitatamente agli strumenti finanziari di propria emissione
e agli strumenti finanziari emessi da societa' controllate attraverso
partecipazione azionaria;
  f) la Banca d'Italia;
  g)  gli  organismi  di  paesi  comunitari  ed  extracomunitari  che
esercitano l'attivita' di gestione accentrata;
  h) i gestori dei sistemi previsti dagli artt. 69, comma 2, e 70 del
Testo Unico limitatamente alle attivita' ivi indicate;
  i) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art.
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.  385,  limitatamente
all'attivita'  prevista  dall'art.  1, comma 5, lett.   c), del Testo
Unico;
  j) Poste Italiane S.p.A.;
  l) la Cassa Depositi e Prestiti.
 2.  Gli intermediari previsti alle lettere a), b), e), f), i), j)  e
l)  del  comma  1  possono  aprire  presso  la  societa'  di gestione
accentrata anche conti di proprieta'. I conti  di  proprieta'  devono
essere distinti da quelli di terzi.
                               Art. 25
     (Sospensione ed esclusione degli intermediari dal sistema)
 1.  Per la tutela degli investitori la Consob, d'intesa con la Banca
d'Italia,  puo'  sospendere  o escludere gli intermediari dal sistema
con provvedimento da  comunicarsi  immediatamente  alla  societa'  di
gestione   accentrata   per   gli  adempimenti  di  competenza  e  da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.  La  Consob,  d'intesa  con  la
Banca d'Italia, stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione
corrente  delle  posizioni che fanno capo all'intermediario sospeso o
escluso.
 2.  La societa' di gestione accentrata esclude dal sistema:
  a)  le  imprese  di  investimento  cancellate  dall'albo   previsto
dall'art. 20 del Testo Unico o dall'elenco allegato all'albo;
  b)  le  societa'  di  gestione  del  risparmio cancellate dall'albo
previsto dall'art. 35 del Testo Unico;
  c) le banche cancellate dall'albo previsto dall art. 13 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o che cessano definitivamente di
prestare servizi di intermediazione mobiliare in  libera  prestazione
di servizi;
  d) gli agenti di cambio cancellati dal ruolo unico nazionale;
  e)  gli  intermediari cancellati dall'elenco previsto dall'art. 107
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
 3.  La societa' di gestione accentrata puo' adottare i provvedimenti
necessari per la gestione corrente delle  posizioni  che  fanno  capo
all'intermediario escluso ai sensi del comma 2.
                             Sezione II
            Contenuto minimo ed essenziale dei contratti
                               Art. 26
    (Contenuto minimo ed essenziale dei contratti con la societa'
                       di gestione accentrata)
 1.  I contratti che disciplinano i rapporti tra societa' di gestione
accentrata  e,  rispettivamente,  emittente  e  intermediario, devono
contenere:
  a) l'esplicito riferimento al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213  e  al  presente
regolamento;
  b)  la  dichiarazione  dell'emittente  ovvero dell'intermediario di
conoscere la normativa di cui alla lettera precedente e di  accettare
il  regolamento  dei  servizi  predisposto dalla societa' di gestione
accentrata, nonche' le eventuali circolari applicative o disposizioni
di servizio;
  c) il periodo di validita' del contratto, nonche' le  modalita'  di
rinnovo del contratto medesimo;
  d) le modalita' e i termini di recesso dal contratto.
                               Art. 27
    (Convenzioni stipulate dalla societa' di gestione accentrata)
 1.    La  societa' di gestione accentrata puo' stipulare convenzioni
con gli organismi di paesi comunitari ed extracomunitari che svolgono
funzioni  analoghe  al  fine  di   disciplinare   le   modalita'   di
amministrazione  accentrata  di  strumenti finanziari. Le convenzioni
possono fare riferimento ad accordi  tipo  generalmente  riconosciuti
dai suindicati organismi.
 2.    Per la gestione accentrata di strumenti finanziari soggetti ad
estrazione, ovvero di strumenti finanziari emessi da societa' o  enti
di  diritto  estero  la  societa' di gestione accentrata stipula, ove
necessario, apposite convenzioni con gli emittenti per la  disciplina
dell'immissione  e  del  ritiro  dei suindicati strumenti finanziari,
nonche' per le modalita' di esercizio dei relativi diritti.
 3.   Le convenzioni previste  dai  commi  precedenti  devono  essere
comunicate  senza  indugio alla Consob e alla Banca d'Italia; di esse
e' data notizia agli intermediari.
                               Capo IV
                Disciplina della gestione accentrata
                              Sezione I
                        Disposizioni generali
                               Art. 28
         (Immissione degli strumenti finanziari nel sistema)
 1.  Sono immessi nel sistema gli strumenti finanziari:
  a) interamente liberati;
  b) di buona consegna. Si intendono di buona consegna gli  strumenti
finanziari:
   - muniti della cedola in corso e delle successive cedole;
   -   completi   delle   stampigliature  se  non  dotati  di  cedole
staccabili;
   - pervenuti alla societa' di gestione accentrata prima della  data
stabilita per il rimborso.
  c) non colpiti da provvedimenti che ne limitino la circolazione;
  d) non soggetti a procedure di ammortamento o a procedure similari;
  e)  muniti,  qualora  nominativi,  della  girata  alla  societa' di
gestione accentrata con la formula prevista dall'art.  29,  comma  1,
ovvero,  se consegnati direttamente dall'emittente, dell'intestazione
alla societa' di gestione accentrata stessa.
 2.  Gli strumenti finanziari che non presentano i requisiti  di  cui
al  comma 1 sono comunque immessi nel sistema. Fino a quando sussista
la mancanza dei medesimi requisiti, di tali strumenti  finanziari  e'
mantenuta  separata  e specifica evidenza nei conti della societa' di
gestione  accentrata  e  dell'intermediario,  salvo  quanto  previsto
dall'art. 38, comma 3, lett. a).
                               Art. 29
       (Girata per il trasferimento degli strumenti finanziari
                alla societa' di gestione accentrata)
 1.  La girata degli strumenti finanziari nominativi alla societa' di
gestione  accentrata  e'  effettuata  con  la seguente formula: "Alla
societa'  di  gestione  accentrata  (ragione  sociale)   ex   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
 2.  In caso di trasferimento alla societa' di gestione accentrata di
strumenti  finanziari  sui  quali  siano  stati  annotati  vincoli e'
apposta la seguente formula:  "Ai  sensi  dell'art.  87  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'annotazione del/i vincolo/i si
intende non apposta".
 3.    Le  disposizioni di cui all'art. 28 del regio decreto 29 marzo
1942, n. 239 si applicano all'autenticazione della sottoscrizione del
girante effettuata dalla societa' di  gestione  accentrata  ai  sensi
dell'art. 88, comma 3, del Testo Unico.
                               Art. 30
        (Comunicazioni della societa' di gestione accentrata
                           agli emittenti)
 1.    La societa' di gestione accentrata comunica agli emittenti, ai
sensi dell'art. 89, comma 1, del Testo Unico, le specifiche numeriche
degli  strumenti  finanziari  nominativi  a  essa  girati;   comunica
altresi'   le   specifiche   numeriche   degli  strumenti  finanziari
nominativi messi a disposizione per ritiri  tramite  intermediario  o
consegna alla stanza di compensazione.
 2.    Le  comunicazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto
giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di
tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino  all'ultimo  giorno  del
mese precedente.
                               Art. 31
           (Legittimazione alle procedure di ammortamento)
 1.   Ai sensi dell'art. 85, comma 3, del Testo Unico, la societa' di
gestione accentrata e' legittimata a  chiedere  l'ammortamento  degli
strumenti  finanziari da essa custoditi ed a proporre opposizione nei
procedimenti da altri iniziati.
                               Art. 32
           (Cautele e garanzie a favore degli investitori)
 1.  Per il risarcimento dei danni subiti dagli investitori per  dolo
o  colpa  nello  svolgimento  della  propria attivita' la societa' di
gestione accentrata e' tenuta a stipulare  polizze  con  una  o  piu'
compagnie  assicurative.  Allo  stesso  fine  e'  istituito  un fondo
speciale di garanzia. Detto fondo, diverso dalla riserva  legale,  e'
costituito  da  accantonamenti  non  aventi  specifica  destinazione,
compresi quelli per sovrapprezzo azioni.  Detti  accantonamenti,  che
possono  essere  utilizzati  anche  per  l'acquisto di immobili, sono
effettuati fino a che il fondo non abbia raggiunto un ammontare  pari
alla meta' del capitale sociale.
 2.    Per  i  rischi  di danno derivante da furto, rapina, incendio,
distruzione e smarrimento degli strumenti  finanziari  che  avvengano
nei  locali della societa' o durante il trasporto da detti locali, la
societa' di gestione accentrata provvede a:
  a) richiedere agli emittenti l'emissione di certificati  di  grosso
taglio  recanti apposita dicitura che ne impedisca la circolazione al
di fuori del proprio sistema e, in caso di distruzione, sottrazione o
smarrimento degli stessi, la loro sostituzione;
  b) stipulare accordi con gli emittenti per la sostituzione e per il
puntuale pagamento delle relative competenze, di strumenti finanziari
al portatore distrutti;
  c) stipulare polizze con una o piu' compagnie assicurative;
  d) assumere eventualmente altre garanzie fideiussorie;
  e)  istituire sistemi di sicurezza logica dei dati e di continuita'
elaborativa.
 3.  Delle cautele e garanzie assunte ai sensi del comma precedente e
delle altre eventualmente poste in essere per integrare il livello di
copertura la societa' di gestione accentrata informa  annualmente  la
Consob e la Banca d'Italia.
                               Art. 33
                    (Richiesta di certificazione)
 1.    Ai fini del rilascio della certificazione di cui agli articoli
85, comma 4, del Testo Unico e 31, comma 1,  lett.  b),  del  decreto
Euro,   i  soggetti  legittimati  devono  avanzare  all'intermediario
richiesta contenente:
  a) il nominativo del richiedente;
  b) la quantita' degli strumenti finanziari per i quali si  richiede
la certificazione;
  c) l'indicazione del diritto che si intende esercitare;
  d)  ove trattasi di diritto esercitabile in assemblea, la data e il
tipo di detta assemblea;
  e) l'eventuale termine di efficacia della certificazione;
  f) il luogo e la data della richiesta;
  g) la firma del richiedente.
 2.    Salvo  quanto  previsto  dai  commi  successivi,  il  soggetto
legittimato ad avanzare la richiesta di certificazione e' il titolare
degli strumenti finanziari immessi nel sistema.
 3.  Nel caso di pegno, di usufrutto, di riporto, ovvero nell'ipotesi
prevista  dall'art.  40,  comma  3,  del  Testo Unico, legittimato ad
avanzare la richiesta avente ad oggetto l'esercizio  dei  diritti  di
cui  agli  articoli 2351, 2372, 2376, 2415 del codice civile e di cui
all'art. 146  del  Testo  Unico,  nonche'  ad  ottenere  la  relativa
certificazione,   salvo   convenzione   contraria,  e'  il  creditore
pignoratizio, l'usufruttuario, il riportatore, ovvero il gestore.  La
mancata   conoscenza   dell'esistenza  di  tale  convenzione  esonera
l'intermediario da ogni responsabilita' in ordine al  rilascio  della
certificazione.
 4.   Nel caso di sequestro, legittimato ad avanzare la richiesta per
l'esercizio dei diritti previsti dal comma 3, e dagli articoli  2367,
2377,  2379,  2395,  2408,  2409,  2416, 2419, 2422 e 2437 del codice
civile, nonche' ad ottenere la relativa certificazione, e' la persona
a  tal  fine  designata  dall'Autorita'  giudiziaria.  Nel  caso   di
pignoramento soggetto legittimato e' il debitore.
 5.    Con riferimento ai diritti indicati negli articoli 2367, 2377,
2395,  2408,  2409,  2416,  2419  e  2422  del  codice   civile,   la
legittimazione  a richiedere e ad ottenere le certificazioni previste
dagli articoli 85, comma 4, del Testo Unico e 31, comma 1, lett.  b),
del  decreto  Euro, spetta, nel caso di pegno, di usufrutto ovvero di
riporto, tanto al socio e all'obbligazionista quanto al  soggetto  in
favore  del  quale e' costituito il vincolo, i quali si avvarranno di
tale  certificazione  per  esercitare   i   diritti   di   rispettiva
pertinenza.  Nel  caso  di  richiesta da parte di entrambi i soggetti
legittimati,  l'intermediario   annotera'   in   ciascuno   dei   due
certificati rilasciati l'esistenza dell'altro esemplare.
                               Art. 34
                   (Rilascio delle certificazioni)
 1.    Entro  cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta
avanzata ai sensi dell'art. 33,  previa  verifica  della  regolarita'
della  richiesta stessa, l'intermediario rilascia in conformita' alle
proprie  scritture  contabili   le   certificazioni   attestanti   la
partecipazione  al  sistema  e  rende indisponibili le corrispondenti
quantita' di strumenti finanziari.
 2.   Le certificazioni  devono  essere  redatte  in  conformita'  al
modello allegato al presente regolamento.
 3.    Nel  caso  di  richiesta di certificazioni per l'esercizio dei
diritti  inerenti  o   conseguenti   a   deliberazioni   assembleari,
l'intermediario   deve   accertare   che   da  almeno  cinque  giorni
antecedenti la data dell'assemblea esista una posizione in  strumenti
finanziari corrispondente a quella certificata.
 4.  In  caso  di  denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione
delle  certificazioni,  su  istanza  dei  soggetti  legittimati  alla
richiesta   delle   certificazioni,   l'intermediario   e'  tenuto  a
consegnarne una copia recante la dizione "duplicato" e ad  informarne
senza indugio l'emittente.
 5.  Gli intermediari sono tenuti a conservare, in ordine progressivo
annuo di emissione, copia delle certificazioni  rilasciate  ai  sensi
del  comma  1,  unitamente  al  duplicato eventualmente rilasciato ai
sensi del comma 4.
                               Art. 35
          (Comunicazioni degli intermediari agli emittenti)
 1.   Le comunicazioni agli emittenti  previste  dagli  articoli  89,
comma  1,  del  Testo Unico e 31, comma 1, lett. c), del decreto Euro
sono effettuate entro tre giorni lavorativi dall'avvenuta  esecuzione
degli adempimenti da parte degli intermediari. Entro tre giorni dalla
messa   in   pagamento  dei  dividendi  gli  intermediari  comunicano
all'emittente i  titolari  dei  conti  in  cui  sono  registrati  gli
strumenti   finanziari   nominativi  e  la  relativa  posizione.  Gli
intermediari comunicano altresi'  agli  emittenti  i  titolari  delle
azioni  nominative  immesse  nel  sistema a seguito dell'esercizio di
facolta' di acquisto o di diritti di conversione e  di  assegnazione.
Devono in ogni caso essere comunicati i nominativi dei titolari degli
strumenti  finanziari  immessi nel sistema se diversi dai richiedenti
le certificazioni.
 2.   Per  gli  strumenti  finanziari  nominativi,  gli  intermediari
comunicano  agli  emittenti l'estratto delle scritture effettuate nel
registro  dei  vincoli  previsto  dall'art.  45  entro   tre   giorni
lavorativi dall'iscrizione.
 3.    Nel caso di ritiro dal sistema di strumenti finanziari gravati
da vincoli, gli intermediari comunicano le specifiche numeriche  e  i
tagli  dei certificati sui quali sono state effettuate le annotazioni
ai sensi dell'art. 87, comma 3, del Testo Unico.
                               Art. 36
          (Annotazioni nel libro dei soci degli emittenti)
 1.    Ai  sensi degli artt. 87 e 89 del Testo Unico, e dell'art. 31,
comma, 1, lett. c), del decreto Euro gli  emittenti  sono  tenuti  ad
aggiornare  il  libro  dei  soci  in  conformita'  alle comunicazioni
effettuate  dagli  intermediari  e   dalla   societa'   di   gestione
accentrata, secondo quanto stabilito dagli articoli 30 e 35.
 2.    Sulla  base  delle  comunicazioni effettuate dalla societa' di
gestione accentrata gli emittenti annotano  nel  libro  dei  soci  le
specifiche  numeriche e le relative quantita' dei certificati immessi
nel sistema con l'intestazione alla societa' di  gestione  accentrata
completata  dall'indicazione  "ai  sensi  del  decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58".
 3. Nel caso di uscita degli strumenti  finanziari  dal  sistema  per
ritiro  o  consegna  alla  stanza  di  compensazione,  gli  emittenti
annotano nel libro dei soci le specifiche  numeriche  e  le  relative
quantita'  evidenziando  che  trattasi  di  strumenti finanziari gia'
girati o intestati alla societa' di gestione accentrata.
 4. Per gli strumenti finanziari gravati  da  vincoli  e  usciti  dal
sistema l'emittente provvede all'aggiornamento del libro dei soci con
l'indicazione  dell'intestatario  degli  strumenti  finanziari  e dei
vincoli annotati dall'intermediario sugli stessi.
 5.  Sulla base delle segnalazioni effettuate dagli  intermediari  ai
sensi  dell'art.  35  gli emittenti mantengono, nell'ambito del libro
dei  soci,  apposita  evidenza  dei  nominativi  dei  titolari  degli
strumenti   finanziari   per   i   quali  sono  state  rilasciate  le
certificazioni previste dall'art. 33, di coloro ai quali  sono  stati
pagati i dividendi o che hanno esercitato la facolta' di acquisto e i
diritti di opzione, di assegnazione e di conversione, specificando le
relative quantita' degli strumenti finanziari.
 6.    Sempre nell'ambito del libro dei soci gli emittenti mantengono
evidenza delle comunicazioni ad essi effettuate dagli intermediari ai
sensi dell'art. 87 del Testo Unico e dell'art. 34 del  decreto  Euro,
indicando,  in  particolare, il titolare degli strumenti finanziari e
il beneficiario del vincolo, la  natura  del  vincolo,  la  quantita'
degli  strumenti  finanziari  vincolati  e  la  data di costituzione,
modificazione ed estinzione del vincolo.
 7. In tutti i casi previsti dalla  legge  o  da  disposizioni  delle
autorita'  di  controllo,  la  rilevazione  dei  dati  concernenti  i
soggetti titolari degli  strumenti  finanziari  e'  effettuata  dagli
emittenti   anche  sulla  base  delle  registrazioni  ed  annotazioni
previste dal presente articolo.
                               Art. 37
          (Strumenti finanziari emessi da banche popolari)
 1.   Nel caso di immissione  nel  sistema  di  strumenti  finanziari
emessi  da  banche popolari, l'esercizio dei diritti non patrimoniali
e'  riservato  ai  titolari  degli   stessi   strumenti   in   quanto
legittimati.
 2.    L'esibizione  delle  certificazioni  di  cui  all'art.  33  e'
presupposto per l'acquisto della  legittimazione  all'iscrizione  nel
libro   soci,  ovvero  all'esercizio  del  diritto  sociale  in  esse
indicato, secondo le norme di legge e  di  statuto  che  disciplinano
l'organizzazione e l'attivita' delle banche popolari.
 3.  Le annotazioni nel libro dei soci conseguenti alle comunicazioni
di cui all'art. 35 sono eseguite in conformita' alle norme di legge e
di  statuto  che  disciplinano  l'organizzazione  e l'attivita' delle
banche popolari.
                             Sezione II
            Tenuta dei conti e modalita' di registrazione
                               Art. 38
      (Tenuta dei conti della societa' di gestione accentrata)
 1.    La  societa'  di gestione accentrata apre un conto per ciascun
emittente i cui strumenti finanziari sono  immessi  nel  sistema.  Il
conto mantiene separata evidenza di ciascuna emissione, recando tutte
le  informazioni  comunicate dall'emittente necessarie ad individuare
le caratteristiche dell'emissione stessa e, in ogni caso, il tipo  di
strumento finanziario, il codice identificativo, la quantita' emessa,
il  valore  globale  dell'emissione, il frazionamento e gli eventuali
diritti connessi.
 2.   Fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  24,  comma  2,  la
societa'  di gestione accentrata apre per ciascun intermediario conti
distinti di proprieta' e di terzi. Nei suindicati conti gli strumenti
finanziari sono registrati distintamente per  ciascuna  specie.  Tali
conti non possono presentare saldi a debito.
 3.  La societa' di gestione accentrata:
  a) nel caso di pagamento di dividendi e cedole relativi a strumenti
finanziari  immessi  nel  sistema,  mantiene  separata  evidenza  dei
relativi strumenti finanziari fino alla ricezione delle istruzioni di
incasso o, comunque, fino allo scadere del  termine  di  prescrizione
ordinaria;
  b) nel caso di operazioni sul capitale registra separatamente dagli
strumenti finanziari i relativi diritti;
  c)  nel  caso  di obbligazioni soggette ad estrazione, provvede, al
fine di assicurare agli obbligazionisti i  benefici  dell'estrazione,
all'amministrazione  delle suindicate obbligazioni mediante procedure
che ne gestiscano anche le specifiche numeriche;
  d)  salvo  disposizione   contraria   dell'autorita'   giudiziaria,
trasferisce gli strumenti finanziari sequestrati in un apposito conto
intestato alla medesima autorita'.
                               Art. 39
         (Strumenti finanziari di proprieta' della societa'
                       di gestione accentrata)
 1.    La societa' di gestione accentrata accende uno specifico conto
per la gestione degli strumenti  finanziari  di  sua  proprieta'  non
affidati in amministrazione agli intermediari.
 2.    Tali  strumenti finanziari devono essere tenuti separati dagli
strumenti  finanziari  accentrati  presso  la  medesima  societa'  di
gestione  accentrata  e  annotati senza indugio in apposito registro,
tenuto in conformita' agli articoli 2215,  2216  e  2219  del  codice
civile.  Per  ciascuna  specie  di strumento finanziario, il registro
contiene:
  a) l'indicazione numerica ed il taglio degli strumenti finanziari e
la  quantita'  o  valore   nominale   complessivo   degli   strumenti
finanziari;
  b)  le  date  di acquisto e di cessione e le corrispondenti date di
registrazione contabile delle operazioni.
                               Art. 40
                (Tenuta dei conti degli intermediari)
 1.  Gli intermediari accendono conti destinati a registrare per ogni
titolare  di  conto  gli  strumenti  finanziari  di  sua  pertinenza,
evidenziando  gli  elementi  identificativi  del  titolare  del conto
compreso il codice fiscale e gli eventuali limiti alla disponibilita'
per il trasferimento.
 2.  Per gli strumenti finanziari  di  proprieta',  gli  intermediari
accendono  specifici  conti  separati  da  quelli intestati ai propri
clienti.
                               Art. 41
               (Registrazione dei movimenti contabili)
 1.  A conclusione del processo di liquidazione dei titoli, ovvero  a
seguito  di  trasferimenti  contabili disposti dagli intermediari, la
societa' di gestione accentrata comunica agli intermediari l'avvenuta
registrazione nei conti.
 2.    Appena  ricevuta  la  comunicazione  prevista  dal  comma   1,
l'intermediario  effettua  la  conseguente  registrazione  nei  conti
riportando almeno le seguenti informazioni:
  a) data di regolamento;
  b)  codice   identificativo   e   denominazione   degli   strumenti
finanziari;
  c) quantita' o valore nominale degli strumenti finanziari;
  d) segno dell'operazione.
                               Art. 42
  (Quadratura dei conti presso la societa' di gestione accentrata)
 1.      La   societa'  di  gestione  accentrata,  al  termine  delle
elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in  ciascuna  giornata
contabile,  per  ciascuna specie di strumento finanziario immesso nel
sistema, verifica che la somma dei saldi dei conti degli intermediari
(di proprieta' e di terzi) e dell'eventuale conto di cui all'art.  39
coincida  con  il  saldo  di  ciascuna  emissione.    Effettuata tale
verifica la societa' di gestione accentrata invia  agli  intermediari
il  saldo contabile iniziale e finale con indicazione delle eventuali
quantita'  di   strumenti   finanziari   non   disponibili   per   il
trasferimento, nonche' le movimentazioni eventualmente effettuate nel
corso della giornata se non comunicate in precedenza.
                               Art. 43
           (Quadratura dei conti presso gli intermediari)
 1.    Gli  intermediari,  entro  il  giorno  successivo alla data di
registrazione,  verificano   per   ciascuna   specie   di   strumento
finanziario  che  il saldo del conto di proprieta' presso la societa'
di gestione accentrata coincida con il saldo del conto di  proprieta'
presso  di  loro e che il saldo del conto di terzi presso la societa'
di gestione accentrata coincida con la  somma  dei  saldi  dei  conti
intestati ai propri clienti.
                               Art. 44
                   (Modalita' delle comunicazioni)
 1.    A  partire  dal 1 gennaio 2000 le comunicazioni previste dalla
presente  Sezione  devono  avvenire  esclusivamente  attraverso  reti
telematiche.
                             Sezione III
                      Costituzione dei vincoli
                               Art. 45
        (Costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari)
 1.    L'intermediario  accende appositi conti destinati a registrare
per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza
gravati  da  vincoli.  Tali  conti  devono  contenere   le   seguenti
indicazioni:
  a) data dell'iscrizione;
  b) specie degli strumenti finanziari;
  c) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
  d)  causale  dell'iscrizione  e  data  dell'operazione  oggetto  di
iscrizione;
  e) data di costituzione del vincolo ed indicazione delle specifiche
numeriche  dei  certificati,  se  la  costituzione  del  vincolo   e'
anteriore all'immissione degli strumenti finanziari nel sistema;
  f) quantita' degli strumenti finanziari;
  g) titolare degli strumenti finanziari;
  h)   beneficiario   del  vincolo  e  indicazione,  ove  comunicata,
dell'esistenza di  convenzione  fra  le  parti  per  l'esercizio  dei
diritti;
  i) eventuale data di scadenza del vincolo.
 Le  stesse  indicazioni  sono trascritte in ordine progressivo annuo
nel registro istituito ai sensi dell'art. 87 del Testo  Unico  tenuto
dall'intermediario in conformita' agli articoli 2215, 2216 e 2219 del
codice civile.
 2.    La documentazione contabile rilasciata dall'intermediario reca
l'annotazione dell'eventuale esistenza  di  vincoli  sugli  strumenti
finanziari.
 3.    Gli  effetti  dell'iscrizione  dei vincoli sorti anteriormente
all'immissione degli strumenti finanziari nel  sistema  retroagiscono
al momento della costituzione del vincolo stesso.
                               Art. 46
      (Conti destinati a consentire la costituzione di vincoli
     sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati)
 1.    Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 2, del decreto
Euro l'intermediario  puo'  accendere  specifici  conti  destinati  a
consentire  la  costituzione di vincoli sul valore dell'insieme degli
strumenti finanziari in essi registrati. Tali conti devono  contenere
le seguenti indicazioni:
  a) data di accensione del conto;
  b) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
  c)  data  delle  singole movimentazioni e indicazione della specie,
quantita' e valore degli strumenti finanziari presenti nel conto;
  d) data di costituzione del vincolo sugli strumenti finanziari;
  e) titolare degli strumenti finanziari;
  f)  beneficiario  del  vincolo  e  indicazione,   ove   comunicata,
dell'esistenza  di  convenzione  fra  le  parti  per  l'esercizio dei
diritti;
  g) eventuale data di scadenza del vincolo.
 Per gli strumenti finanziari registrati in conto in  sostituzione  o
integrazione  di  altri  strumenti finanziari registrati nel medesimo
conto, a parita' di valore, la data di costituzione  del  vincolo  e'
identica a quella degli strumenti finanziari sostituiti o integrati.
 2.    Contestualmente  alla costituzione del vincolo il titolare del
conto impartisce all'intermediario per iscritto  istruzioni  conformi
agli  accordi  intercorsi  con  il beneficiario del vincolo in ordine
alla  conservazione  dell'integrita'  del  valore   del   vincolo   e
all'esercizio  dei  diritti sugli strumenti finanziari registrati nel
conto.
 3.    Qualora  a  valere  sul conto siano disposte operazioni per il
tramite di un intermediario autorizzato ai  sensi  del  Testo  Unico,
diverso da quello presso il quale e' aperto il conto, l'esecuzione di
tali operazioni e' subordinata al consenso di quest'ultimo.
 4.    All'atto  dell'accensione  del  conto  previsto  dal  comma  1
l'intermediario trascrive nel  registro  indicato  dall'art.  45  gli
elementi  identificativi del conto, la data di accensione e il valore
del vincolo.
                               Capo V
           Dematerializzazione degli strumenti finanziari
                               Art. 47
     (Dematerializzazione degli strumenti finanziari accentrati)
 1.   Per la  dematerializzazione  degli  strumenti  finanziari  gia'
accentrati,  alla  data  convenuta  con  l'emittente  la  societa' di
gestione accentrata:
  a) annulla gli strumenti finanziari;
  b) registra sui conti previsti dall'art.  38,  commi  1  e  2,  gli
strumenti  finanziari accentrati, dandone comunicazione all'emittente
e   agli   intermediari.   Contestualmente   alla   ricezione   della
comunicazione,  ciascun  intermediario registra sui propri conti e su
quelli della clientela i diritti corrispondenti;
  c) spedisce gli strumenti finanziari all'emittente.
 2.  Gli strumenti finanziari accentrati che  sono  custoditi  presso
l'emittente  vengono annullati e trattenuti dall'emittente stesso che
ne da' comunicazione alla societa'  di  gestione  accentrata  per  la
registrazione nei conti.
                               Art. 48
   (Dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati)
 1.    Per  l'immissione nel sistema in regime di dematerializzazione
degli strumenti finanziari  non  accentrati,  l'intermediario,  dalla
data prevista dal comma 1 dell'art. 47:
  a)  verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 28, comma
1,  procedendo,  ove  possibile,  su  istruzioni  del   cliente,   al
ripristino dei requisiti;
  b)  registra  per  ogni  titolare di conto i diritti corrispondenti
agli strumenti finanziari di sua pertinenza;
  c) annulla gli strumenti finanziari, li spedisce all'emittente  per
la verifica dell'autenticita', dandone comunicazione alla societa' di
gestione  accentrata,  ed  evidenzia sul conto di cui alla precedente
lett. b) la non disponibilita' degli stessi fino alla verifica  della
loro autenticita'.
 2.     Verificata  tempestivamente  l'autenticita'  degli  strumenti
finanziari,  l'emittente  ne  da'  comunicazione  alla  societa'   di
gestione  accentrata  e  se  necessario  fornisce  a  quest'ultima le
informazioni previste dall'art.  38,  comma  1,  per  l'apertura  del
conto.   La  societa'  di  gestione  accentrata  registra  sul  conto
dell'intermediario  e  sul  conto  dell'emittente  il  corrispondente
ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi.
                               Art. 49
           (Dematerializzazione degli strumenti finanziari
                         di nuova emissione)
 1.     Per  l'immissione  in  regime  di  dematerializzazione  degli
strumenti finanziari di nuova emissione,  l'emittente  comunica  alla
societa'   di   gestione   accentrata  l'ammontare  globale  previsto
dell'emissione, la data fissata per il  collocamento  e  il  relativo
regolamento.  A  conclusione  della  fase di collocamento l'emittente
comunica  le  informazioni  previste  dall'art.  38,  comma  1,   per
l'apertura  del  conto e indica gli intermediari ai quali accreditare
gli strumenti finanziari emessi.
                               Art. 50
       (Cessazione dei presupposti della dematerializzazione)
 1.  Al cessare delle condizioni previste dall'art. 23, commi 1 e  2,
e  nell'ipotesi  del  comma  3 dello stesso art. 23, l'emittente puo'
sottrarre   i   propri   strumenti   finanziari    al    regime    di
dematerializzazione.
 2.    La societa' di gestione accentrata comunica senza indugio agli
intermediari  intestatari  di  conti  presso   di   essa   l'avvenuta
sottrazione    degli    strumenti    finanziari    al    regime    di
dematerializzazione.
                               Capo VI
                     Norme transitorie e finali
                               Art. 51
           (Avvio della dematerializzazione obbligatoria)
 1.  Per le emissioni in corso al 5  ottobre  1998,  la  societa'  di
gestione  accentrata procede agli adempimenti previsti dall'art.  47,
comma 1, lett. a) e b) non appena conclusa l'emissione.
 2.  L'immissione nel sistema in regime di dematerializzazione  degli
strumenti  finanziari previsti dall'art. 23, comma 2, in circolazione
non gestiti dal sistema e' effettuata a partire dal 1 gennaio 1999.
 3.  A partire dal 1 gennaio 1999  i  diritti  relativi  a  strumenti
finanziari  non  accentrati  sono  esercitati  esclusivamente  previa
consegna ad un intermediario per la loro immissione  nel  sistema  di
gestione accentrata in regime di dematerializzazione.
                               Art. 52
   (Strumenti finanziari scaduti e cedole presentate all'incasso)
 1.    Qualora  dopo il 31 dicembre 1998 siano presentati all'incasso
strumenti  finanziari,  scaduti,  ovvero  cedole  relative  a  titoli
principali  scaduti  il  pagamento  degli interessi e il rimborso del
capitale sono effettuati dall'emittente o da un intermediario  a  tal
fine incaricato dallo stesso emittente.
 2.  Dopo  la  stessa data del comma 1 il pagamento di cedole scadute
relative a strumenti finanziari non scaduti presentate  separatamente
dal titolo principale e' subordinato al rilascio di una dichiarazione
del  detentore  attestante,  sotto  la  propria  responsabilita',  la
mancata detenzione del titolo principale.
                               Art. 53
                (Attivita' della Monte Titoli S.p.A.)
 1.  Nel periodo previsto dall'art. 214, comma 3, del Testo Unico  le
disposizioni  del presente regolamento si applicano alla Monte Titoli
S.p.A., ai sensi dell'art. 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289.
                               Art. 54
              (Gestione accentrata dei titoli di Stato
                      presso la Banca d'Italia)
 1.    Le  disposizioni dell'art. 24 e dell'art. 26, relativamente ai
rapporti con gli intermediari, nonche' quelle  degli  artt.  38,  39,
comma 1, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 costituiscono anche modalita' di
applicazione  delle  norme  richiamate  dall'art.  39,  comma  1, del
decreto Euro.
 2.   La quadratura prevista dall'art.  42  relativa  agli  strumenti
finanziari   oggetto   delle  operazioni  di  coupon-stripping  e  di
ricostituzione ai sensi del Decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione economica del 15 luglio 1998 viene
effettuata esclusivamente nei confronti degli intermediari.
                               Art. 55
                     (Disposizione transitoria)
 1.  Fino al 31 dicembre 1999 la verifica prevista  dall'art.  43  e'
effettuata entro 3 giorni dalla data di registrazione.
                              TITOLO IV
         RIDENOMINAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PRIVATI
                               Art. 56
                   (Modalita' di ridenominazione)
 1.   Durante il periodo transitorio previsto all'art. 1, lettera g),
del  decreto  Euro,  gli  emittenti   privati   hanno   facolta'   di
ridenominare in euro i propri strumenti finanziari indicati dall'art.
12,  comma  1, del citato decreto Euro, secondo le modalita' previste
dall'art. 7, commi 1 e 6, del medesimo decreto Euro.
 2.    Il  pagamento  degli  interessi  sugli  strumenti   finanziari
ridenominati viene effettuato applicando il tasso di interesse, fisso
o  variabile, di ciascun prestito al valore nominale unitario in euro
e moltiplicando il risultato ottenuto, comprensivo di  un  numero  di
cifre  decimali  non inferiore ad otto, per il numero di volte in cui
detto valore nominale  unitario  e'  contenuto  nel  valore  nominale
complessivo in euro del prestito medesimo.
                               Art. 57
                     (Tempi di ridenominazione)
 1.    L'emittente  puo'  effettuare le operazioni di ridenominazione
esclusivamente il primo  lunedi'  lavorativo  dei  mesi  di  gennaio,
aprile,  luglio  e  ottobre del periodo transitorio previsto all'art.
1, lettera g), del decreto Euro.
                               Art. 58
                      (Obblighi d'informazione)
 1.  Almeno trenta giorni prima della  data  a  partire  dalla  quale
decorrono  gli effetti della ridenominazione l'emittente comunica per
iscritto la decisione di procedere alla  ridenominazione  dei  propri
strumenti  finanziari  alla Consob, alla Banca d'Italia e all'Ufficio
Italiano Cambi.
 2.  Qualora in ordine agli strumenti finanziari da ridenominare  sia
svolto  il  servizio  di negoziazione in un mercato regolamentato, il
servizio di compensazione e liquidazione, o il servizio  di  gestione
accentrata,  la comunicazione prevista dal comma 1 e' effettuata, nel
medesimo termine, anche nei confronti delle societa' di gestione  dei
servizi suindicati.
 3.   Entro il termine previsto dal comma 1, l'emittente e' tenuto ad
informare   il   pubblico   delle   decisione   di   procedere   alla
ridenominazione  dei  propri  strumenti finanziari mediante avviso da
pubblicarsi in almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
                              TITOLO V
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
                               Art. 59
                         (Entrata in vigore)
 1.    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dalla medesima data
sono abrogati i regolamenti adottati con delibere Consob n.  5552 del
14 novembre  1991,  n.  10358  del  10  dicembre  1996  e  successive
modificazioni,  n. 11521 del 1 luglio 1998, n. 11600 del 15 settembre
1998, n. 11714 del 24 novembre 1998 e n. 11723 del 1 dicembre 1998.
 
_____________________________________________________________________
    _________________   ____________________________________________
   |                 | | CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA|
   |                 | |  DI GESTIONE ACCENTRATA ...............    |
   |                 | |  (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e         |
1  | L'intermediario | |   D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)           |
   |_________________| |____________________________________________|
 
2  data ................
    _______________________________
   |              |                |
   |              |                |
3  |n. prog. annuo|4 codice cliente| 5 ______________________________
   |______________|________________|
                                    ________________________________
                                   |                                |
                                   |                                |
6  a richiesta di _______________  |luogo e data di nascita         |
   ______________________________  |________________________________|
 
7  La presente certificazione, con efficacia ________________________
   attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del
   nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:
    ________________________________________________________________
   | codice  |      descrizione strumenti finanziari    | quantita' |
   |_________|__________________________________________|___________|
   |         |                                          |           |
   |_________|__________________________________________|___________|
 
    Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:
    ________________________________________________________________
8  |                                                                |
   |                                                                |
   |________________________________________________________________|
 
    La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del
    seguente diritto:
    ________________________________________________________________
9  |                                                                |
   |                                                                |
   |________________________________________________________________|
 
    ______________________________________________   _______________
   |     Delega per l'intervento in assemblea     | |               |
   |______________________________________________| |L'intermediario|
   |Il signor                        e' delegato a| |_______________|
   |                                              |
   |rappresentar       per l'esercizio del diritto|
   |                    di voto                   |
   |                                              |
   |data ..............   firma ..................|
   |______________________________________________|
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     1.  intermediario che rilascia la certificazione;
     2.  data di rilascio della certificazione;
     3.  numero progressivo annuo della certificazione attribuito da
         ciascun intermediario;
     4.  codice interno dell'intermediario per individuazione del
         titolare del conto;
     5.  nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al
         sistema di gestione accentrata;
     6.  nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;
     7.  fino a ... (data certa) ..., ovvero "illimitata";
     8.  formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di ...",
                           "vincolo di pegno a favore di ....",
                           "vincolo del diritto di voto a favore del
                            riportato ...";
     9.  diritto di cui all'art. 85, del D.Lgs. 58/98 e all'art. 31
         del D.L.gs. 213/98
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