REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEI MERCATI TITOLO I FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI Art. 1 (Fonti normative) 1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dell'articolo 61, comma 2, dell'articolo 65, dell'articolo 72, comma 2, dell'articolo 80, comma 3, dell'articolo 81, comma 1, e dell'articolo 214, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 12, comma 2 e dell'articolo 36 del decreto legislativo del 24 giugno 1998 n. 213. Art. 2 (Definizioni) 1. Nel presente regolamento si intendono per: a) "Testo Unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) "Decreto Euro": il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. TITOLO II DISCIPLINA DEI MERCATI REGOLAMENTATI Capo I Determinazione del capitale minimo delle societa' di gestione dei mercati e delle attivita' connesse e strumentali Art. 3 (Definizioni) 1. Nel presente Capo si intendono per: a) "societa' di gestione": le societa' di gestione di cui all'articolo 61, comma 1, del Testo Unico; b) "capitale minimo delle societa' di gestione": l'ammontare minimo del capitale sociale delle societa' di gestione versato ed esistente. Art. 4 (Capitale minimo) 1. Il capitale minimo delle societa' di gestione e' fissato in lire dieci miliardi. 2. Il capitale minimo delle societa' di gestione che svolgono anche l'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lett. f), e' fissato in lire venticinque miliardi. Art. 5 (Attivita' connesse e strumentali) 1. Le societa' di gestione possono svolgere le seguenti attivita' connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati: a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati; b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati da essi gestiti e di dati relativi ai mercati; c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari per l'invio dei relativi saldi al servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico; d) promozione dell'immagine del mercato anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le societa' emittenti e ogni altra attivita' finalizzata allo sviluppo del mercato; e) istituzione e gestione di sistemi di garanzia delle operazioni effettuate nei mercati anche attraverso la costituzione di fondi di garanzia in conformita' a quanto previsto dall'articolo 68 del Testo Unico e dalle relative disposizioni di attuazione; f) istituzione e gestione di sistemi di compensazione e di garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati ammessi alle negoziazioni nei mercati da esse gestiti in conformita' a quanto previsto dall'articolo 70 del Testo Unico e dalle relative disposizioni di attuazione; g) istituzione e gestione di sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari in conformita' a quanto previsto dalla Parte III, Titolo II, del Testo Unico. 2. Le societa' di gestione possono assumere partecipazioni in societa' che svolgono in via esclusiva o principale le attivita' di cui al comma 1. Esse possono inoltre assumere partecipazioni nella societa' di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico e in societa', italiane o estere, di gestione dei mercati. Capo II Obblighi di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati Art. 6 (Definizioni) 1. Nel presente Capo l'espressione: a) "intermediari autorizzati" indica gli agenti di cambio, le imprese di investimento e le banche autorizzati a prestare in Italia i servizi di: - negoziazione, per conto proprio o per conto terzi, di strumenti finanziari; - ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione relativi a strumenti finanziari; - gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; b) "strumenti finanziari" indica gli strumenti finanziari indicati all'art. 1, comma 2, del Testo Unico trattati nei mercati regolamentati italiani; c) "mercati regolamentati" indica: - la borsa valori; - il mercato ristretto; - gli altri mercati regolamentati italiani iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, del Testo Unico; - i mercati regolamentati riconosciuti iscritti nella sezione speciale dello stesso elenco, come previsto dall'art. 67, comma 1, del Testo Unico; d) "blocco" indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di strumenti finanziari il cui controvalore sia non inferiore a: - 150 mila EURO, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta inferiore a 1,5 milioni di EURO; - 250 mila EURO, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 1,5 e 3 milioni di EURO; - 500 mila EURO, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 3 e 10 milioni di EURO; - 1,5 milioni di EURO, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta superiore a 10 milioni di EURO; La definizione di "blocco" non si applica agli strumenti finanziari derivati indicati all'art. 2, comma 3, del Testo Unico; e) "spezzatura" indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di strumenti finanziari inferiore al lotto minimo negoziabile come definito dal regolamento del mercato in cui lo strumento finanziario e' ammesso alle negoziazioni. Art. 7 (Obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati) 1. Gli intermediari autorizzati eseguono o fanno eseguire le negoziazioni di strumenti finanziari esclusivamente nei mercati regolamentati, fatto salvo quanto espressamente previsto ai successivi articoli 8 e 9. Art. 8 (Condizioni di esclusione dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati) 1. Le negoziazioni di strumenti finanziari possono essere eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati al di fuori dei mercati regolamentati a condizione che: a) il cliente abbia preventivamente autorizzato l'intermediario ad eseguire o a far eseguire le negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati; b) l'esecuzione delle negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati consenta di realizzare un miglior prezzo per il cliente. 2. Nel caso di ordine telefonico, l'autorizzazione prevista dal comma 1, lettera a), puo' essere rilasciata oralmente, a condizione che l'intermediario ne mantenga idonea prova nell'ambito delle proprie procedure. 3. L'autorizzazione prevista dal comma 1, lettera a), deve essere conferita con riguardo a singole operazioni. Art. 9 (Casi di inapplicabilita' dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati) 1. L'obbligo di esecuzione delle negoziazioni di strumenti finanziari esclusivamente nei mercati regolamentati non si applica: a) alle negoziazioni disposte da investitori non residenti o non aventi sede in Italia; b) alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato; c) alle negoziazioni aventi ad oggetto "blocchi" di strumenti finanziari; d) alle negoziazioni aventi ad oggetto "spezzature" salvo che il regolamento del mercato ne consenta la negoziazione. 2. La societa' di gestione del mercato regolamentato italiano in cui sono trattati gli strumenti finanziari rende noto, entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco degli strumenti finanziari stessi con l'indicazione del relativo controvalore scambiato nei semestri decorrenti rispettivamente dal 1 giugno e dal 1 dicembre. Capo III Obblighi di registrazione e comunicazione delle operazioni effettuate nei mercati regolamentati Art. 10 (Registrazione presso i mercati regolamentati) 1. Le societa' di gestione istituiscono per ogni singolo mercato da esse gestito procedure elettroniche per la registrazione delle operazioni effettuate nei mercati stessi. 2. Le registrazioni, da conservare per un periodo non inferiore a otto anni, consentono di individuare: a) le generalita' degli intermediari interessati; b) per i mercati che utilizzano sistemi di negoziazione telematici, le singole proposte immesse nei sistemi stessi, ivi incluse quelle modificate, cancellate o ineseguite e le relative data e ora di inserimento, modifica o cancellazione; c) il tipo di operazione; d) l'oggetto dell'operazione; e) la quantita'; f) il prezzo unitario; g) la data e l'ora di esecuzione dell'operazione. 3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono consultabili, oltre che dalle societa' di gestione, esclusivamente dalla Consob. 4. Le procedure elettroniche di registrazione consentono alla Consob di effettuare in ogni momento ricerche su ogni singolo strumento finanziario, ogni singola tipologia di operazione, nonche' ogni singolo intermediario partecipante al mercato. Art. 11 (Obblighi di comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguite fuori da tale mercato) 1. Per ogni singola negoziazione avente ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguita fuori da tale mercato, gli intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di negoziazione comunicano alla societa' di gestione interessata, entro il termine di cinque minuti dal momento dell'esecuzione, i seguenti elementi informativi: a) strumento finanziario oggetto dell'operazione; b) data e ora di esecuzione dell'operazione; c) tipo di operazione; d) prezzo unitario al netto delle eventuali commissioni; e) quantita'; f) controparte; g) indicazione se l'operazione e' stata conclusa per conto proprio o per conto terzi. 2. Nel caso in cui l'operazione sia conclusa tra intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di negoziazione, gli obblighi di comunicazione sono assolti dal solo venditore. 3. Per le operazioni concluse fuori dell'orario di contrattazione, gli obblighi di comunicazione sono assolti, prima della successiva apertura delle negoziazioni, entro le ore 9,30. 4. Le comunicazioni sono effettuate con i mezzi e le modalita' tecniche stabilite dalle societa' di gestione con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli intermediari esteri comunque autorizzati alla prestazione in Italia dei servizi di negoziazione limitatamente alle negoziazioni effettuate con o per conto di investitori residenti in Italia. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato ed alle negoziazioni aventi ad oggetto spezzature come definite nell'art. 6, comma 1, lett. e). Art. 12 (Messa a disposizione del mercato delle informazioni concernenti le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione eseguite fuori da tale mercato) 1. Le societa' di gestione, per ogni singola negoziazione eseguita fuori mercato ad esse comunicata, mettono a disposizione del mercato, con le modalita' stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico, i seguenti elementi informativi: a) strumento finanziario oggetto dell'operazione; b) quantita' scambiata; c) prezzo unitario al netto delle eventuali commissioni; d) data e ora di esecuzione dell'operazione. 2. Gli elementi informativi di cui al comma 1 sono messi a disposizione del mercato decorsi 60 minuti dall'ora di esecuzione dell'operazione. 3. Gli elementi informativi concernenti le operazioni concluse dopo la chiusura delle negoziazioni o per le quali la scadenza dei termini di cui al comma 2 interviene dopo la chiusura delle negoziazioni sono comunque messi a disposizione del mercato prima della successiva apertura delle negoziazioni. Art. 13 (Disposizione transitoria) 1. Sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, le comunicazioni previste dal medesimo continuano ad essere effettuate: a) dagli intermediari ammessi alle negoziazioni, mediante le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni apprestate dalla societa' di gestione interessata; b) dagli intermediari non ammessi alle negoziazioni, mediante fax. Capo IV Liquidazione delle insolvenze di mercato Art. 14 (Definizioni) 1. Nel presente Capo si intendono per: a) "negoziatore": il soggetto ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani; b) "liquidatore": il soggetto partecipante al servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, di cui all'articolo 69 del Testo Unico; c) "aderente": il soggetto partecipante ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, di cui all'articolo 70 del Testo Unico; d) "commissario": il commissario o i commissari che la Consob nomina ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Testo Unico; e) "sistemi di garanzia": i sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni, di cui all'articolo 69, comma 2, del Testo Unico; f) "gestori dei servizi di mercato": le societa' di gestione dei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Testo Unico e i soggetti cui esse hanno eventualmente appaltato lo svolgimento di servizi, i gestori dei sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico, i gestori dei servizi di compensazione e liquidazione di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico, i gestori dei sistemi di garanzia, i gestori dei sistemi di compensazione e garanzia di cui all'articolo 70 del Testo Unico e i soggetti che svolgono la gestione accentrata di strumenti finanziari di cui al titolo II della parte III del Testo Unico; g) "blocchi": gli ordini aventi ad oggetto i quantitativi di strumenti finanziari indicati nell'art. 6, comma 1, lett. d); h) "servizio di liquidazione": il servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico. Art. 15 (Presupposti dell'insolvenza di mercato) 1. L'insolvenza di mercato e' determinata dalla mancata copertura dei saldi debitori determinati nell'ambito del servizio di liquidazione e da ogni altro grave inadempimento o altri fatti esteriori i quali dimostrino l'incapacita' di far fronte alle obbligazioni di mercato da parte del negoziatore, del liquidatore e dell'aderente. 2. L' insolvenza e' comunque presunta in caso di: a) mancato conferimento da parte del negoziatore al liquidatore della provvista indispensabile a regolare i contratti stipulati nei mercati regolamentati italiani; b) mancato versamento dei margini di garanzia da parte dell'aderente nei termini e nei modi previsti. Art. 16 (Accertamento dell'insolvenza di mercato) 1. Ai fini dell'accertamento e della dichiarazione dell'insolvenza di mercato da parte della Consob: a) nel caso di mancata copertura dei saldi debitori nell'ambito del servizio di liquidazione, il gestore del predetto servizio ne da' comunicazione alla Consob; b) nel caso di cui all'articolo 15, comma 2, lett. a), il liquidatore comunica l'inadempimento del negoziatore alla societa' di gestione del mercato nel quale il negoziatore opera e alla Consob. La societa' di gestione intima al negoziatore di far pervenire, entro le ore 12 della giornata lavorativa successiva, su appositi conti ad essa intestati, i mezzi di pagamento necessari alla copertura dei saldi debitori in strumenti finanziari e contante; in caso di mancata copertura dei saldi entro il termine indicato, la societa' di gestione ne da' comunicazione alla Consob; c) nel caso di cui all'articolo 15, comma 2, lett. b), il gestore del sistema di compensazione e garanzia comunica alla Consob il mancato versamento dei margini entro gli orari previsti. 2. Con il medesimo provvedimento con cui e' dichiarata l'insolvenza di mercato, la Consob impartisce istruzioni ai gestori dei servizi di mercato in merito ai provvedimenti urgenti da adottare ai fini del completamento del processo di liquidazione in corso. Art. 17 (Liquidazione dell'insolvenza di mercato) 1. Il commissario nominato ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Testo Unico procede alla liquidazione dell'insolvenza di mercato con le seguenti modalita': a) acquisisce i dati e i documenti necessari alla liquidazione dell'insolvenza presso l'insolvente, il suo eventuale liquidatore, le sue controparti e i gestori dei servizi di mercato; b) dispone l'esclusione dai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri (RRG) delle operazioni stipulate dall'insolvente destinate ad essere regolate nelle giornate successive a quella in cui si e' verificata l'insolvenza, le quali scadono anticipatamente; c) successivamente alla chiusura del procedimento di compensazione e liquidazione delle operazioni realizzato mediante l'intervento degli eventuali sistemi di garanzia, annulla le disposizioni e i compensi dati e ricevuti dall'insolvente e i contratti di riporto in accensione; d) relativamente alle operazioni per le quali e' stata disposta l'esclusione dai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri (RRG): 1) per le operazioni diverse dai contratti a premio, calcola la posizione netta di ciascuna controparte nei confronti dell'insolvente, per singolo strumento finanziario e per le lire, distinguendo i contratti assistiti dai sistemi di garanzia di cui all'articolo 68 del decreto da quelli non garantiti, e dispone che le controparti dell'insolvente provvedano ad acquistare o vendere sul mercato gli strumenti finanziari non compensati, che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all'insolvente, indicando il mercato e i termini di esecuzione dell'operazione; 2) per le operazioni a premio in cui l'insolvente sia il venditore, dispone che le sue controparti provvedano all'acquisto sul mercato di un premio avente analoghe caratteristiche ovvero all'esecuzione anticipata del contratto; 3) per le operazioni a premio in cui l'insolvente sia compratore, dispone che le sue controparti provvedano all'esecuzione anticipata del contratto; e) accerta la correttezza e gli esiti delle operazioni effettuate dai sistemi di garanzia e dalle controparti dell'insolvente; f) emette i certificati di credito: 1) in favore del sistema di garanzia per un importo pari alle somme impiegate dal sistema stesso per l'intervento, rettificate degli importi a suo debito e credito derivanti dall'annullamento delle disposizioni e dei compensi e dall'inefficacia dei contratti di riporto, dedotte le disponibilita' liquide e il ricavato della vendita degli strumenti finanziari di cui il sistema abbia acquisito la titolarita' a norma delle disposizioni che lo regolano, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza; 2) in favore delle controparti dell'insolvente per un importo pari alle differenze in lire a loro credito per ciascuna operazione eseguita, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza; g) acquisisce le eventuali differenze a credito dell'insolvente, accreditandole in un conto corrente bancario rubricato all'insolvenza. 2. Ai contratti relativi a blocchi, aventi scadenza superiore a cinque giorni o prezzi che si discostano da quelli di borsa nella misura stabilita dalla Consob, nonche' ai contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati la procedura di cui al comma 1 si applica limitatamente alle fasi di cui alle lettere a) e b). 3. Il commissario, inoltre, nel caso di insolvenza di un liquidatore che partecipa al servizio per conto di negoziatori, per consentire nei giorni successivi a quello in cui si verificata l'insolvenza il regolamento, attraverso le procedure di liquidazione, dei saldi delle partite di pertinenza dei negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, verifica con i soggetti interessati la possibilita' di trasferire ad altro liquidatore detti saldi e le disponibilita' in titoli e in lire da essi costituite presso l'insolvente medesimo. Ove tale trasferimento non possa essere effettuato, provvede ad escludere dai sistemi RRG le operazioni stipulate dai negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, destinate ad essere regolate nelle liquidazioni successive a quella in cui si e' verificata l'insolvenza. Il regolamento di tali operazioni avviene direttamente fra le parti interessate. Art. 18 (Comunicazioni alla Consob) 1. Il commissario comunica alla Consob, per i provvedimenti di competenza, i soggetti che non ottemperano alle disposizioni impartite nell'esercizio delle proprie funzioni. TITOLO III DISCIPLINA DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI Capo I Definizioni Art. 19 (Definizioni) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) "societa' di gestione accentrata": le societa' di gestione accentrata previste dall'art. 80, comma 1, del Testo Unico; b) "capitale minimo" della societa' di gestione accentrata, l'ammontare minimo del capitale sociale versato ed esistente; c) "sistema": il sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari previsto dal Testo Unico; d) "emittenti": le societa' e gli enti che emettono strumenti finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata; e) "intermediari": i soggetti che possono essere intestatari di conti presso la societa' di gestione accentrata e tramite i quali possono essere effettuate le attivita' di trasferimento degli strumenti finanziari oggetto di gestione accentrata e di esercizio dei relativi diritti patrimoniali. Capo II Determinazione del capitale minimo delle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari e delle attivita' connesse e strumentali Art. 20 (Capitale minimo) 1. Il capitale minimo delle societa' di gestione accentrata e' fissato in lire dieci miliardi. 2. Il capitale minimo delle societa' di gestione accentrata che svolgono anche le attivita' previste dall'art. 21, comma 2, e' fissato in lire venticinque miliardi. Art. 21 (Attivita' connesse e strumentali) 1. Le societa' di gestione accentrata possono svolgere le seguenti attivita' connesse e strumentali a quella di gestione accentrata di strumenti finanziari: a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di trasmissione di dati; b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari e di dati relativi al sistema gestito; c) promozione dell'immagine della societa' di gestione accentrata e del sistema gestito e ogni altra attivita' finalizzata allo sviluppo del sistema; d) effettuazione di operazioni di prestito titoli; e) offerta di servizi di gestione delle garanzie costituite su strumenti finanziari immessi nel sistema; 2. Le societa' di gestione accentrata possono svolgere inoltre il servizio di compensazione e liquidazione ed il servizio di liquidazione su base lorda delle operazioni su strumenti finanziari non derivati alle condizioni e secondo le modalita' previste nella disciplina emanata ai sensi dell'art. 69 del Testo Unico. In questo caso, oltre alle attivita' previste nel comma 1, le societa' di gestione accentrata possono svolgere anche le seguenti attivita': a) gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari; b) gestione dei sistemi di garanzia del buon fine delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari. 3. Le societa' di gestione accentrata possono assumere partecipazioni in societa' che svolgono in via esclusiva o principale le attivita' previste nei commi precedenti. Esse possono inoltre assumere partecipazioni in societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari, italiane o estere. Capo III Gestione accentrata di strumenti finanziari Sezione I Strumenti finanziari e soggetti ammessi al sistema Art. 22 (Strumenti finanziari ammessi al sistema) 1. Sono ammessi al sistema i seguenti strumenti finanziari, purche' liberamente trasferibili: a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i titoli di Stato, nonche' i relativi indici. 2. Gli strumenti finanziari previsti dal comma 1, lett. a), emessi da banche popolari, sono ammessi al sistema con gli effetti previsti dall'art. 37. Art. 23 (Strumenti finanziari immessi nel sistema in regime di dematerializzazione) 1. Gli strumenti finanziari indicati nell'art. 22, negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani, sono immessi nel sistema in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, del decreto Euro. 2. Gli strumenti finanziari indicati nell'art. 22, comma 1, lettere a), b) ed e), e comma 2, non aventi le caratteristiche previste dal comma 1, sono immessi nel sistema in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto Euro se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'emittente abbia altri strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani; b) limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell'art. 22, comma 1, lett. b), l'importo dell'emissione sia superiore a 300 miliardi; c) l'emittente sia incluso nell'elenco previsto dall'art. 58, comma 2, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11520 del 1 luglio 1998. 3. L'emittente strumenti finanziari indicati nell'art. 22 con caratteristiche diverse da quelle previste dai commi 1 e 2 puo' immetterli nel sistema in regime di dematerializzazione. 4. Salvo il disposto del comma 3, il comma 2 non si applica agli strumenti finanziari che scadono entro due anni dalla ricorrenza delle condizioni previste dallo stesso comma 2. Art. 24 (Soggetti ammessi al sistema) 1. Sono ammessi al sistema i seguenti intermediari: a) le banche italiane e le banche comunitarie ed extracomunitarie previste dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) le imprese di investimento previste dall'art. 1, comma 1, lett. h) del Testo Unico c) le societa' di gestione del risparmio previste dall'art. 1, comma 1, lett. o), del Testo Unico, limitatamente all'attivita' di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; d) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale previsto dall'art. 201 del Testo Unico; e) le societa' o gli enti emittenti non ricompresi nelle precedenti lettere, limitatamente agli strumenti finanziari di propria emissione e agli strumenti finanziari emessi da societa' controllate attraverso partecipazione azionaria; f) la Banca d'Italia; g) gli organismi di paesi comunitari ed extracomunitari che esercitano l'attivita' di gestione accentrata; h) i gestori dei sistemi previsti dagli artt. 69, comma 2, e 70 del Testo Unico limitatamente alle attivita' ivi indicate; i) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, limitatamente all'attivita' prevista dall'art. 1, comma 5, lett. c), del Testo Unico; j) Poste Italiane S.p.A.; l) la Cassa Depositi e Prestiti. 2. Gli intermediari previsti alle lettere a), b), e), f), i), j) e l) del comma 1 possono aprire presso la societa' di gestione accentrata anche conti di proprieta'. I conti di proprieta' devono essere distinti da quelli di terzi. Art. 25 (Sospensione ed esclusione degli intermediari dal sistema) 1. Per la tutela degli investitori la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' sospendere o escludere gli intermediari dal sistema con provvedimento da comunicarsi immediatamente alla societa' di gestione accentrata per gli adempimenti di competenza e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo all'intermediario sospeso o escluso. 2. La societa' di gestione accentrata esclude dal sistema: a) le imprese di investimento cancellate dall'albo previsto dall'art. 20 del Testo Unico o dall'elenco allegato all'albo; b) le societa' di gestione del risparmio cancellate dall'albo previsto dall'art. 35 del Testo Unico; c) le banche cancellate dall'albo previsto dall art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o che cessano definitivamente di prestare servizi di intermediazione mobiliare in libera prestazione di servizi; d) gli agenti di cambio cancellati dal ruolo unico nazionale; e) gli intermediari cancellati dall'elenco previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 3. La societa' di gestione accentrata puo' adottare i provvedimenti necessari per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo all'intermediario escluso ai sensi del comma 2. Sezione II Contenuto minimo ed essenziale dei contratti Art. 26 (Contenuto minimo ed essenziale dei contratti con la societa' di gestione accentrata) 1. I contratti che disciplinano i rapporti tra societa' di gestione accentrata e, rispettivamente, emittente e intermediario, devono contenere: a) l'esplicito riferimento al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 e al presente regolamento; b) la dichiarazione dell'emittente ovvero dell'intermediario di conoscere la normativa di cui alla lettera precedente e di accettare il regolamento dei servizi predisposto dalla societa' di gestione accentrata, nonche' le eventuali circolari applicative o disposizioni di servizio; c) il periodo di validita' del contratto, nonche' le modalita' di rinnovo del contratto medesimo; d) le modalita' e i termini di recesso dal contratto. Art. 27 (Convenzioni stipulate dalla societa' di gestione accentrata) 1. La societa' di gestione accentrata puo' stipulare convenzioni con gli organismi di paesi comunitari ed extracomunitari che svolgono funzioni analoghe al fine di disciplinare le modalita' di amministrazione accentrata di strumenti finanziari. Le convenzioni possono fare riferimento ad accordi tipo generalmente riconosciuti dai suindicati organismi. 2. Per la gestione accentrata di strumenti finanziari soggetti ad estrazione, ovvero di strumenti finanziari emessi da societa' o enti di diritto estero la societa' di gestione accentrata stipula, ove necessario, apposite convenzioni con gli emittenti per la disciplina dell'immissione e del ritiro dei suindicati strumenti finanziari, nonche' per le modalita' di esercizio dei relativi diritti. 3. Le convenzioni previste dai commi precedenti devono essere comunicate senza indugio alla Consob e alla Banca d'Italia; di esse e' data notizia agli intermediari. Capo IV Disciplina della gestione accentrata Sezione I Disposizioni generali Art. 28 (Immissione degli strumenti finanziari nel sistema) 1. Sono immessi nel sistema gli strumenti finanziari: a) interamente liberati; b) di buona consegna. Si intendono di buona consegna gli strumenti finanziari: - muniti della cedola in corso e delle successive cedole; - completi delle stampigliature se non dotati di cedole staccabili; - pervenuti alla societa' di gestione accentrata prima della data stabilita per il rimborso. c) non colpiti da provvedimenti che ne limitino la circolazione; d) non soggetti a procedure di ammortamento o a procedure similari; e) muniti, qualora nominativi, della girata alla societa' di gestione accentrata con la formula prevista dall'art. 29, comma 1, ovvero, se consegnati direttamente dall'emittente, dell'intestazione alla societa' di gestione accentrata stessa. 2. Gli strumenti finanziari che non presentano i requisiti di cui al comma 1 sono comunque immessi nel sistema. Fino a quando sussista la mancanza dei medesimi requisiti, di tali strumenti finanziari e' mantenuta separata e specifica evidenza nei conti della societa' di gestione accentrata e dell'intermediario, salvo quanto previsto dall'art. 38, comma 3, lett. a). Art. 29 (Girata per il trasferimento degli strumenti finanziari alla societa' di gestione accentrata) 1. La girata degli strumenti finanziari nominativi alla societa' di gestione accentrata e' effettuata con la seguente formula: "Alla societa' di gestione accentrata (ragione sociale) ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". 2. In caso di trasferimento alla societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari sui quali siano stati annotati vincoli e' apposta la seguente formula: "Ai sensi dell'art. 87 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'annotazione del/i vincolo/i si intende non apposta". 3. Le disposizioni di cui all'art. 28 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 si applicano all'autenticazione della sottoscrizione del girante effettuata dalla societa' di gestione accentrata ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Testo Unico. Art. 30 (Comunicazioni della societa' di gestione accentrata agli emittenti) 1. La societa' di gestione accentrata comunica agli emittenti, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Testo Unico, le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi a essa girati; comunica altresi' le specifiche numeriche degli strumenti finanziari nominativi messi a disposizione per ritiri tramite intermediario o consegna alla stanza di compensazione. 2. Le comunicazioni sono effettuate mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo del mese, con riferimento al movimento effettivo di tutti gli strumenti finanziari avvenuto fino all'ultimo giorno del mese precedente. Art. 31 (Legittimazione alle procedure di ammortamento) 1. Ai sensi dell'art. 85, comma 3, del Testo Unico, la societa' di gestione accentrata e' legittimata a chiedere l'ammortamento degli strumenti finanziari da essa custoditi ed a proporre opposizione nei procedimenti da altri iniziati. Art. 32 (Cautele e garanzie a favore degli investitori) 1. Per il risarcimento dei danni subiti dagli investitori per dolo o colpa nello svolgimento della propria attivita' la societa' di gestione accentrata e' tenuta a stipulare polizze con una o piu' compagnie assicurative. Allo stesso fine e' istituito un fondo speciale di garanzia. Detto fondo, diverso dalla riserva legale, e' costituito da accantonamenti non aventi specifica destinazione, compresi quelli per sovrapprezzo azioni. Detti accantonamenti, che possono essere utilizzati anche per l'acquisto di immobili, sono effettuati fino a che il fondo non abbia raggiunto un ammontare pari alla meta' del capitale sociale. 2. Per i rischi di danno derivante da furto, rapina, incendio, distruzione e smarrimento degli strumenti finanziari che avvengano nei locali della societa' o durante il trasporto da detti locali, la societa' di gestione accentrata provvede a: a) richiedere agli emittenti l'emissione di certificati di grosso taglio recanti apposita dicitura che ne impedisca la circolazione al di fuori del proprio sistema e, in caso di distruzione, sottrazione o smarrimento degli stessi, la loro sostituzione; b) stipulare accordi con gli emittenti per la sostituzione e per il puntuale pagamento delle relative competenze, di strumenti finanziari al portatore distrutti; c) stipulare polizze con una o piu' compagnie assicurative; d) assumere eventualmente altre garanzie fideiussorie; e) istituire sistemi di sicurezza logica dei dati e di continuita' elaborativa. 3. Delle cautele e garanzie assunte ai sensi del comma precedente e delle altre eventualmente poste in essere per integrare il livello di copertura la societa' di gestione accentrata informa annualmente la Consob e la Banca d'Italia. Art. 33 (Richiesta di certificazione) 1. Ai fini del rilascio della certificazione di cui agli articoli 85, comma 4, del Testo Unico e 31, comma 1, lett. b), del decreto Euro, i soggetti legittimati devono avanzare all'intermediario richiesta contenente: a) il nominativo del richiedente; b) la quantita' degli strumenti finanziari per i quali si richiede la certificazione; c) l'indicazione del diritto che si intende esercitare; d) ove trattasi di diritto esercitabile in assemblea, la data e il tipo di detta assemblea; e) l'eventuale termine di efficacia della certificazione; f) il luogo e la data della richiesta; g) la firma del richiedente. 2. Salvo quanto previsto dai commi successivi, il soggetto legittimato ad avanzare la richiesta di certificazione e' il titolare degli strumenti finanziari immessi nel sistema. 3. Nel caso di pegno, di usufrutto, di riporto, ovvero nell'ipotesi prevista dall'art. 40, comma 3, del Testo Unico, legittimato ad avanzare la richiesta avente ad oggetto l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 2351, 2372, 2376, 2415 del codice civile e di cui all'art. 146 del Testo Unico, nonche' ad ottenere la relativa certificazione, salvo convenzione contraria, e' il creditore pignoratizio, l'usufruttuario, il riportatore, ovvero il gestore. La mancata conoscenza dell'esistenza di tale convenzione esonera l'intermediario da ogni responsabilita' in ordine al rilascio della certificazione. 4. Nel caso di sequestro, legittimato ad avanzare la richiesta per l'esercizio dei diritti previsti dal comma 3, e dagli articoli 2367, 2377, 2379, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419, 2422 e 2437 del codice civile, nonche' ad ottenere la relativa certificazione, e' la persona a tal fine designata dall'Autorita' giudiziaria. Nel caso di pignoramento soggetto legittimato e' il debitore. 5. Con riferimento ai diritti indicati negli articoli 2367, 2377, 2395, 2408, 2409, 2416, 2419 e 2422 del codice civile, la legittimazione a richiedere e ad ottenere le certificazioni previste dagli articoli 85, comma 4, del Testo Unico e 31, comma 1, lett. b), del decreto Euro, spetta, nel caso di pegno, di usufrutto ovvero di riporto, tanto al socio e all'obbligazionista quanto al soggetto in favore del quale e' costituito il vincolo, i quali si avvarranno di tale certificazione per esercitare i diritti di rispettiva pertinenza. Nel caso di richiesta da parte di entrambi i soggetti legittimati, l'intermediario annotera' in ciascuno dei due certificati rilasciati l'esistenza dell'altro esemplare. Art. 34 (Rilascio delle certificazioni) 1. Entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 33, previa verifica della regolarita' della richiesta stessa, l'intermediario rilascia in conformita' alle proprie scritture contabili le certificazioni attestanti la partecipazione al sistema e rende indisponibili le corrispondenti quantita' di strumenti finanziari. 2. Le certificazioni devono essere redatte in conformita' al modello allegato al presente regolamento. 3. Nel caso di richiesta di certificazioni per l'esercizio dei diritti inerenti o conseguenti a deliberazioni assembleari, l'intermediario deve accertare che da almeno cinque giorni antecedenti la data dell'assemblea esista una posizione in strumenti finanziari corrispondente a quella certificata. 4. In caso di denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione delle certificazioni, su istanza dei soggetti legittimati alla richiesta delle certificazioni, l'intermediario e' tenuto a consegnarne una copia recante la dizione "duplicato" e ad informarne senza indugio l'emittente. 5. Gli intermediari sono tenuti a conservare, in ordine progressivo annuo di emissione, copia delle certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, unitamente al duplicato eventualmente rilasciato ai sensi del comma 4. Art. 35 (Comunicazioni degli intermediari agli emittenti) 1. Le comunicazioni agli emittenti previste dagli articoli 89, comma 1, del Testo Unico e 31, comma 1, lett. c), del decreto Euro sono effettuate entro tre giorni lavorativi dall'avvenuta esecuzione degli adempimenti da parte degli intermediari. Entro tre giorni dalla messa in pagamento dei dividendi gli intermediari comunicano all'emittente i titolari dei conti in cui sono registrati gli strumenti finanziari nominativi e la relativa posizione. Gli intermediari comunicano altresi' agli emittenti i titolari delle azioni nominative immesse nel sistema a seguito dell'esercizio di facolta' di acquisto o di diritti di conversione e di assegnazione. Devono in ogni caso essere comunicati i nominativi dei titolari degli strumenti finanziari immessi nel sistema se diversi dai richiedenti le certificazioni. 2. Per gli strumenti finanziari nominativi, gli intermediari comunicano agli emittenti l'estratto delle scritture effettuate nel registro dei vincoli previsto dall'art. 45 entro tre giorni lavorativi dall'iscrizione. 3. Nel caso di ritiro dal sistema di strumenti finanziari gravati da vincoli, gli intermediari comunicano le specifiche numeriche e i tagli dei certificati sui quali sono state effettuate le annotazioni ai sensi dell'art. 87, comma 3, del Testo Unico. Art. 36 (Annotazioni nel libro dei soci degli emittenti) 1. Ai sensi degli artt. 87 e 89 del Testo Unico, e dell'art. 31, comma, 1, lett. c), del decreto Euro gli emittenti sono tenuti ad aggiornare il libro dei soci in conformita' alle comunicazioni effettuate dagli intermediari e dalla societa' di gestione accentrata, secondo quanto stabilito dagli articoli 30 e 35. 2. Sulla base delle comunicazioni effettuate dalla societa' di gestione accentrata gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantita' dei certificati immessi nel sistema con l'intestazione alla societa' di gestione accentrata completata dall'indicazione "ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". 3. Nel caso di uscita degli strumenti finanziari dal sistema per ritiro o consegna alla stanza di compensazione, gli emittenti annotano nel libro dei soci le specifiche numeriche e le relative quantita' evidenziando che trattasi di strumenti finanziari gia' girati o intestati alla societa' di gestione accentrata. 4. Per gli strumenti finanziari gravati da vincoli e usciti dal sistema l'emittente provvede all'aggiornamento del libro dei soci con l'indicazione dell'intestatario degli strumenti finanziari e dei vincoli annotati dall'intermediario sugli stessi. 5. Sulla base delle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'art. 35 gli emittenti mantengono, nell'ambito del libro dei soci, apposita evidenza dei nominativi dei titolari degli strumenti finanziari per i quali sono state rilasciate le certificazioni previste dall'art. 33, di coloro ai quali sono stati pagati i dividendi o che hanno esercitato la facolta' di acquisto e i diritti di opzione, di assegnazione e di conversione, specificando le relative quantita' degli strumenti finanziari. 6. Sempre nell'ambito del libro dei soci gli emittenti mantengono evidenza delle comunicazioni ad essi effettuate dagli intermediari ai sensi dell'art. 87 del Testo Unico e dell'art. 34 del decreto Euro, indicando, in particolare, il titolare degli strumenti finanziari e il beneficiario del vincolo, la natura del vincolo, la quantita' degli strumenti finanziari vincolati e la data di costituzione, modificazione ed estinzione del vincolo. 7. In tutti i casi previsti dalla legge o da disposizioni delle autorita' di controllo, la rilevazione dei dati concernenti i soggetti titolari degli strumenti finanziari e' effettuata dagli emittenti anche sulla base delle registrazioni ed annotazioni previste dal presente articolo. Art. 37 (Strumenti finanziari emessi da banche popolari) 1. Nel caso di immissione nel sistema di strumenti finanziari emessi da banche popolari, l'esercizio dei diritti non patrimoniali e' riservato ai titolari degli stessi strumenti in quanto legittimati. 2. L'esibizione delle certificazioni di cui all'art. 33 e' presupposto per l'acquisto della legittimazione all'iscrizione nel libro soci, ovvero all'esercizio del diritto sociale in esse indicato, secondo le norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attivita' delle banche popolari. 3. Le annotazioni nel libro dei soci conseguenti alle comunicazioni di cui all'art. 35 sono eseguite in conformita' alle norme di legge e di statuto che disciplinano l'organizzazione e l'attivita' delle banche popolari. Sezione II Tenuta dei conti e modalita' di registrazione Art. 38 (Tenuta dei conti della societa' di gestione accentrata) 1. La societa' di gestione accentrata apre un conto per ciascun emittente i cui strumenti finanziari sono immessi nel sistema. Il conto mantiene separata evidenza di ciascuna emissione, recando tutte le informazioni comunicate dall'emittente necessarie ad individuare le caratteristiche dell'emissione stessa e, in ogni caso, il tipo di strumento finanziario, il codice identificativo, la quantita' emessa, il valore globale dell'emissione, il frazionamento e gli eventuali diritti connessi. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 2, la societa' di gestione accentrata apre per ciascun intermediario conti distinti di proprieta' e di terzi. Nei suindicati conti gli strumenti finanziari sono registrati distintamente per ciascuna specie. Tali conti non possono presentare saldi a debito. 3. La societa' di gestione accentrata: a) nel caso di pagamento di dividendi e cedole relativi a strumenti finanziari immessi nel sistema, mantiene separata evidenza dei relativi strumenti finanziari fino alla ricezione delle istruzioni di incasso o, comunque, fino allo scadere del termine di prescrizione ordinaria; b) nel caso di operazioni sul capitale registra separatamente dagli strumenti finanziari i relativi diritti; c) nel caso di obbligazioni soggette ad estrazione, provvede, al fine di assicurare agli obbligazionisti i benefici dell'estrazione, all'amministrazione delle suindicate obbligazioni mediante procedure che ne gestiscano anche le specifiche numeriche; d) salvo disposizione contraria dell'autorita' giudiziaria, trasferisce gli strumenti finanziari sequestrati in un apposito conto intestato alla medesima autorita'. Art. 39 (Strumenti finanziari di proprieta' della societa' di gestione accentrata) 1. La societa' di gestione accentrata accende uno specifico conto per la gestione degli strumenti finanziari di sua proprieta' non affidati in amministrazione agli intermediari. 2. Tali strumenti finanziari devono essere tenuti separati dagli strumenti finanziari accentrati presso la medesima societa' di gestione accentrata e annotati senza indugio in apposito registro, tenuto in conformita' agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile. Per ciascuna specie di strumento finanziario, il registro contiene: a) l'indicazione numerica ed il taglio degli strumenti finanziari e la quantita' o valore nominale complessivo degli strumenti finanziari; b) le date di acquisto e di cessione e le corrispondenti date di registrazione contabile delle operazioni. Art. 40 (Tenuta dei conti degli intermediari) 1. Gli intermediari accendono conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza, evidenziando gli elementi identificativi del titolare del conto compreso il codice fiscale e gli eventuali limiti alla disponibilita' per il trasferimento. 2. Per gli strumenti finanziari di proprieta', gli intermediari accendono specifici conti separati da quelli intestati ai propri clienti. Art. 41 (Registrazione dei movimenti contabili) 1. A conclusione del processo di liquidazione dei titoli, ovvero a seguito di trasferimenti contabili disposti dagli intermediari, la societa' di gestione accentrata comunica agli intermediari l'avvenuta registrazione nei conti. 2. Appena ricevuta la comunicazione prevista dal comma 1, l'intermediario effettua la conseguente registrazione nei conti riportando almeno le seguenti informazioni: a) data di regolamento; b) codice identificativo e denominazione degli strumenti finanziari; c) quantita' o valore nominale degli strumenti finanziari; d) segno dell'operazione. Art. 42 (Quadratura dei conti presso la societa' di gestione accentrata) 1. La societa' di gestione accentrata, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascuna specie di strumento finanziario immesso nel sistema, verifica che la somma dei saldi dei conti degli intermediari (di proprieta' e di terzi) e dell'eventuale conto di cui all'art. 39 coincida con il saldo di ciascuna emissione. Effettuata tale verifica la societa' di gestione accentrata invia agli intermediari il saldo contabile iniziale e finale con indicazione delle eventuali quantita' di strumenti finanziari non disponibili per il trasferimento, nonche' le movimentazioni eventualmente effettuate nel corso della giornata se non comunicate in precedenza. Art. 43 (Quadratura dei conti presso gli intermediari) 1. Gli intermediari, entro il giorno successivo alla data di registrazione, verificano per ciascuna specie di strumento finanziario che il saldo del conto di proprieta' presso la societa' di gestione accentrata coincida con il saldo del conto di proprieta' presso di loro e che il saldo del conto di terzi presso la societa' di gestione accentrata coincida con la somma dei saldi dei conti intestati ai propri clienti. Art. 44 (Modalita' delle comunicazioni) 1. A partire dal 1 gennaio 2000 le comunicazioni previste dalla presente Sezione devono avvenire esclusivamente attraverso reti telematiche. Sezione III Costituzione dei vincoli Art. 45 (Costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari) 1. L'intermediario accende appositi conti destinati a registrare per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza gravati da vincoli. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni: a) data dell'iscrizione; b) specie degli strumenti finanziari; c) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari; d) causale dell'iscrizione e data dell'operazione oggetto di iscrizione; e) data di costituzione del vincolo ed indicazione delle specifiche numeriche dei certificati, se la costituzione del vincolo e' anteriore all'immissione degli strumenti finanziari nel sistema; f) quantita' degli strumenti finanziari; g) titolare degli strumenti finanziari; h) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti; i) eventuale data di scadenza del vincolo. Le stesse indicazioni sono trascritte in ordine progressivo annuo nel registro istituito ai sensi dell'art. 87 del Testo Unico tenuto dall'intermediario in conformita' agli articoli 2215, 2216 e 2219 del codice civile. 2. La documentazione contabile rilasciata dall'intermediario reca l'annotazione dell'eventuale esistenza di vincoli sugli strumenti finanziari. 3. Gli effetti dell'iscrizione dei vincoli sorti anteriormente all'immissione degli strumenti finanziari nel sistema retroagiscono al momento della costituzione del vincolo stesso. Art. 46 (Conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati) 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 2, del decreto Euro l'intermediario puo' accendere specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sul valore dell'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati. Tali conti devono contenere le seguenti indicazioni: a) data di accensione del conto; b) natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari; c) data delle singole movimentazioni e indicazione della specie, quantita' e valore degli strumenti finanziari presenti nel conto; d) data di costituzione del vincolo sugli strumenti finanziari; e) titolare degli strumenti finanziari; f) beneficiario del vincolo e indicazione, ove comunicata, dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti; g) eventuale data di scadenza del vincolo. Per gli strumenti finanziari registrati in conto in sostituzione o integrazione di altri strumenti finanziari registrati nel medesimo conto, a parita' di valore, la data di costituzione del vincolo e' identica a quella degli strumenti finanziari sostituiti o integrati. 2. Contestualmente alla costituzione del vincolo il titolare del conto impartisce all'intermediario per iscritto istruzioni conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrita' del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari registrati nel conto. 3. Qualora a valere sul conto siano disposte operazioni per il tramite di un intermediario autorizzato ai sensi del Testo Unico, diverso da quello presso il quale e' aperto il conto, l'esecuzione di tali operazioni e' subordinata al consenso di quest'ultimo. 4. All'atto dell'accensione del conto previsto dal comma 1 l'intermediario trascrive nel registro indicato dall'art. 45 gli elementi identificativi del conto, la data di accensione e il valore del vincolo. Capo V Dematerializzazione degli strumenti finanziari Art. 47 (Dematerializzazione degli strumenti finanziari accentrati) 1. Per la dematerializzazione degli strumenti finanziari gia' accentrati, alla data convenuta con l'emittente la societa' di gestione accentrata: a) annulla gli strumenti finanziari; b) registra sui conti previsti dall'art. 38, commi 1 e 2, gli strumenti finanziari accentrati, dandone comunicazione all'emittente e agli intermediari. Contestualmente alla ricezione della comunicazione, ciascun intermediario registra sui propri conti e su quelli della clientela i diritti corrispondenti; c) spedisce gli strumenti finanziari all'emittente. 2. Gli strumenti finanziari accentrati che sono custoditi presso l'emittente vengono annullati e trattenuti dall'emittente stesso che ne da' comunicazione alla societa' di gestione accentrata per la registrazione nei conti. Art. 48 (Dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati) 1. Per l'immissione nel sistema in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari non accentrati, l'intermediario, dalla data prevista dal comma 1 dell'art. 47: a) verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 28, comma 1, procedendo, ove possibile, su istruzioni del cliente, al ripristino dei requisiti; b) registra per ogni titolare di conto i diritti corrispondenti agli strumenti finanziari di sua pertinenza; c) annulla gli strumenti finanziari, li spedisce all'emittente per la verifica dell'autenticita', dandone comunicazione alla societa' di gestione accentrata, ed evidenzia sul conto di cui alla precedente lett. b) la non disponibilita' degli stessi fino alla verifica della loro autenticita'. 2. Verificata tempestivamente l'autenticita' degli strumenti finanziari, l'emittente ne da' comunicazione alla societa' di gestione accentrata e se necessario fornisce a quest'ultima le informazioni previste dall'art. 38, comma 1, per l'apertura del conto. La societa' di gestione accentrata registra sul conto dell'intermediario e sul conto dell'emittente il corrispondente ammontare di diritti dandone comunicazione agli stessi. Art. 49 (Dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione) 1. Per l'immissione in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari di nuova emissione, l'emittente comunica alla societa' di gestione accentrata l'ammontare globale previsto dell'emissione, la data fissata per il collocamento e il relativo regolamento. A conclusione della fase di collocamento l'emittente comunica le informazioni previste dall'art. 38, comma 1, per l'apertura del conto e indica gli intermediari ai quali accreditare gli strumenti finanziari emessi. Art. 50 (Cessazione dei presupposti della dematerializzazione) 1. Al cessare delle condizioni previste dall'art. 23, commi 1 e 2, e nell'ipotesi del comma 3 dello stesso art. 23, l'emittente puo' sottrarre i propri strumenti finanziari al regime di dematerializzazione. 2. La societa' di gestione accentrata comunica senza indugio agli intermediari intestatari di conti presso di essa l'avvenuta sottrazione degli strumenti finanziari al regime di dematerializzazione. Capo VI Norme transitorie e finali Art. 51 (Avvio della dematerializzazione obbligatoria) 1. Per le emissioni in corso al 5 ottobre 1998, la societa' di gestione accentrata procede agli adempimenti previsti dall'art. 47, comma 1, lett. a) e b) non appena conclusa l'emissione. 2. L'immissione nel sistema in regime di dematerializzazione degli strumenti finanziari previsti dall'art. 23, comma 2, in circolazione non gestiti dal sistema e' effettuata a partire dal 1 gennaio 1999. 3. A partire dal 1 gennaio 1999 i diritti relativi a strumenti finanziari non accentrati sono esercitati esclusivamente previa consegna ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione. Art. 52 (Strumenti finanziari scaduti e cedole presentate all'incasso) 1. Qualora dopo il 31 dicembre 1998 siano presentati all'incasso strumenti finanziari, scaduti, ovvero cedole relative a titoli principali scaduti il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale sono effettuati dall'emittente o da un intermediario a tal fine incaricato dallo stesso emittente. 2. Dopo la stessa data del comma 1 il pagamento di cedole scadute relative a strumenti finanziari non scaduti presentate separatamente dal titolo principale e' subordinato al rilascio di una dichiarazione del detentore attestante, sotto la propria responsabilita', la mancata detenzione del titolo principale. Art. 53 (Attivita' della Monte Titoli S.p.A.) 1. Nel periodo previsto dall'art. 214, comma 3, del Testo Unico le disposizioni del presente regolamento si applicano alla Monte Titoli S.p.A., ai sensi dell'art. 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289. Art. 54 (Gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia) 1. Le disposizioni dell'art. 24 e dell'art. 26, relativamente ai rapporti con gli intermediari, nonche' quelle degli artt. 38, 39, comma 1, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 costituiscono anche modalita' di applicazione delle norme richiamate dall'art. 39, comma 1, del decreto Euro. 2. La quadratura prevista dall'art. 42 relativa agli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di coupon-stripping e di ricostituzione ai sensi del Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 luglio 1998 viene effettuata esclusivamente nei confronti degli intermediari. Art. 55 (Disposizione transitoria) 1. Fino al 31 dicembre 1999 la verifica prevista dall'art. 43 e' effettuata entro 3 giorni dalla data di registrazione. TITOLO IV RIDENOMINAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PRIVATI Art. 56 (Modalita' di ridenominazione) 1. Durante il periodo transitorio previsto all'art. 1, lettera g), del decreto Euro, gli emittenti privati hanno facolta' di ridenominare in euro i propri strumenti finanziari indicati dall'art. 12, comma 1, del citato decreto Euro, secondo le modalita' previste dall'art. 7, commi 1 e 6, del medesimo decreto Euro. 2. Il pagamento degli interessi sugli strumenti finanziari ridenominati viene effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o variabile, di ciascun prestito al valore nominale unitario in euro e moltiplicando il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore ad otto, per il numero di volte in cui detto valore nominale unitario e' contenuto nel valore nominale complessivo in euro del prestito medesimo. Art. 57 (Tempi di ridenominazione) 1. L'emittente puo' effettuare le operazioni di ridenominazione esclusivamente il primo lunedi' lavorativo dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre del periodo transitorio previsto all'art. 1, lettera g), del decreto Euro. Art. 58 (Obblighi d'informazione) 1. Almeno trenta giorni prima della data a partire dalla quale decorrono gli effetti della ridenominazione l'emittente comunica per iscritto la decisione di procedere alla ridenominazione dei propri strumenti finanziari alla Consob, alla Banca d'Italia e all'Ufficio Italiano Cambi. 2. Qualora in ordine agli strumenti finanziari da ridenominare sia svolto il servizio di negoziazione in un mercato regolamentato, il servizio di compensazione e liquidazione, o il servizio di gestione accentrata, la comunicazione prevista dal comma 1 e' effettuata, nel medesimo termine, anche nei confronti delle societa' di gestione dei servizi suindicati. 3. Entro il termine previsto dal comma 1, l'emittente e' tenuto ad informare il pubblico delle decisione di procedere alla ridenominazione dei propri strumenti finanziari mediante avviso da pubblicarsi in almeno un quotidiano a diffusione nazionale. TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 59 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dalla medesima data sono abrogati i regolamenti adottati con delibere Consob n. 5552 del 14 novembre 1991, n. 10358 del 10 dicembre 1996 e successive modificazioni, n. 11521 del 1 luglio 1998, n. 11600 del 15 settembre 1998, n. 11714 del 24 novembre 1998 e n. 11723 del 1 dicembre 1998. _____________________________________________________________________ _________________ ____________________________________________ | | | CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA| | | | DI GESTIONE ACCENTRATA ............... | | | | (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e | 1 | L'intermediario | | D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213) | |_________________| |____________________________________________| 2 data ................ _______________________________ | | | | | | 3 |n. prog. annuo|4 codice cliente| 5 ______________________________ |______________|________________| ________________________________ | | | | 6 a richiesta di _______________ |luogo e data di nascita | ______________________________ |________________________________| 7 La presente certificazione, con efficacia ________________________ attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari: ________________________________________________________________ | codice | descrizione strumenti finanziari | quantita' | |_________|__________________________________________|___________| | | | | |_________|__________________________________________|___________| Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni: ________________________________________________________________ 8 | | | | |________________________________________________________________| La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto: ________________________________________________________________ 9 | | | | |________________________________________________________________| ______________________________________________ _______________ | Delega per l'intervento in assemblea | | | |______________________________________________| |L'intermediario| |Il signor e' delegato a| |_______________| | | |rappresentar per l'esercizio del diritto| | di voto | | | |data .............. firma ..................| |______________________________________________| _____________________________________________________________________ 1. intermediario che rilascia la certificazione; 2. data di rilascio della certificazione; 3. numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario; 4. codice interno dell'intermediario per individuazione del titolare del conto; 5. nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata; 6. nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5; 7. fino a ... (data certa) ..., ovvero "illimitata"; 8. formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di ...", "vincolo di pegno a favore di ....", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ..."; 9. diritto di cui all'art. 85, del D.Lgs. 58/98 e all'art. 31 del D.L.gs. 213/98 _____________________________________________________________________