Art. 4. Disposizioni varie 1. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, dopo le parole: "le variazioni del luogo di custodia" sono inserite le seguenti: "e l'avvenuto decesso"; b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, e' istituito il registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2."; c) al comma 6, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis". 2. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 5-bis dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. All'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "presente legge", sono aggiunte le seguenti: "nonche' da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attivita' nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale". 4. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "di pubblico spettacolo", sono aggiunte le seguenti: "e nei pubblici esercizi". 5. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: "supera i valori limite di emissione e" sono sostituite dalle seguenti: "supera i valori limite di emissione o". 6. All'articolo 10, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "e' versato all'entrata del bilancio dello Stato" sono inserite le seguenti: "per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente". 7. All'articolo 2 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: "1-quater. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, avvalendosi dei soggetti di comprovata esperienza di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, istituisce un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza, composto da quattro funzionari, di cui due in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica, uno dei quali con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'ambiente, uno in rappresentanza della regione Lombardia, che puo' avvalersi di esperti in numero non superiore a tre. I funzionari delle citate amministrazioni statali, di livello dirigenziale generale, devono possedere specifica competenza nella materia. Gli oneri per il funzionamento del Comitato e per le indennita' spettanti ai membri e agli esperti secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 1, comma 4, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite dell'1 per cento delle risorse medesime". 8. Per l'attuazione del piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Genova, di cui all'intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Liguria del 31 luglio 1996, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, e' riservato l'importo di lire 6 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dall'anno 1998, anche per la realizzazione di aree a verde e servizi per la cittadinanza. 9. Per favorire lo sviluppo di attivita' produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo, l'Autorita' portuale di Genova e' incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilita' a seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante dalla chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo. 10. Al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui ai commi 8 e 9 e' stipulato un accordo di programma tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente, il Ministero dei trasporti e della navigazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la regione Liguria, la provincia e il comune di Genova, l'Autorita' portuale di Genova e l'ILVA S.p.a. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonche', entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti attuativi devono altresi' prevedere la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998. 11. Per le finalita' di cui al comma 9, e' autorizzata la spesa di lire 13 miliardi annue per quindici anni a decorrere dal 1998, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per il successivo conferimento all'Autorita' portuale di Genova. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 13. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorita' competenti in materia di salute e incolumita' pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2". 14. All'articolo 12-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, dopo le parole: "della convenzione di Washington" sono aggiunte le seguenti: "e dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996". 15. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come composta, ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, puo' essere integrata da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 16. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, prima dell'ultimo periodo, sono inseriti i seguenti: "L'accertamento delle relazioni parentali attraverso l'esame di campioni biologici viene effettuato a seguito della messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni medesimi da parte del detentore che si potra' avvalere di professionisti da lui stesso incaricati. Tali prelievi avverranno sempre in presenza di personale del Corpo forestale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di membri della stessa". 17. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12-ter, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, iscritta nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, e' elevata da lire 235 milioni a lire 500 milioni a decorrere dal medesimo anno per spese di funzionamento della commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nonche' per l'acquisizione dei necessari dati e informazioni. 18. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccita' e/o alla desertificazione e per le attivita' connesse alla predisposizione del piano d'azione, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 1997, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, adottata a Parigi il 14 ottobre 1994, resa esecutiva con legge 4 giugno 1997, n. 170, nonche' per lo svolgimento di attivita' di formazione e di ricerca finalizzate alla tutela del bacino del Mediterraneo presso l'Osservatorio nazionale sulla desertificazione del Parco nazionale dell'Asinara ed il Centro studi sui saperi tradizionali e locali di Matera, e' autorizzata la spesa nel limite di lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1998. 19. In attuazione del protocollo di intenti del 1 marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a titolo di contributo per mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi di pubblica utilita' nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, con priorita' per quelli di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991. Le risorse predette, da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate, in misura non inferiore al 60 per cento, all'acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida. 20. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: "e non superiore ai due anni" sono sostituite dalle seguenti: "e non superiore ai tre anni". 21. Gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi avviati in conto lavorazione per l'affinazione presso banchi di metalli preziosi non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e pertanto, limitatamente a tale destinazione, non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso. Nel termine "affinazione" di cui al presente comma si intendono ricomprese tutte le operazioni effettuate sugli scarti dei metalli preziosi, che permettono di liberare i metalli preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne precludono l'uso. 22. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava". 23. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "ne' ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi". 24. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "costituiscono il" sono sostituite dalle seguenti: "sono obbligati a partecipare al" ed e' aggiunto il seguente periodo: "Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti di imballaggio". 25. All'articolo 51, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: "e 47, comma 12" sono sostituite dalle seguenti: ", 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9". 26. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono premessi i seguenti periodi: "I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione e' ridotta della meta' nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata". 27. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "7-ter. I rifiuti provenienti da attivita' di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attivita'. 7-quater. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attivita' medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio". 28. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblica, almeno ogni tre anni, l'elenco delle caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo impatto ambientale. 29. All'articolo l, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunti i seguenti periodi: "Previa autorizzazione espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e' ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantita' massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantita' sopra indicate, nonche' determina le modalita' operative conformandosi alle indicazioni della commissione di cui all'articolo 4". 30. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e' sostituito dal seguente: "3. Con decreto del Ministro competente, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definiti i materia1i non utilizzati di cui al comma 2 e le modalita' per la loro cessione gratuita alle associazioni di volontariato di cui al medesimo comma". 31. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 560 del 1995, come sostituito dal comma 30 del presente articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 4. Art. 4.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 5 della legge n. 150/1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e succes- sive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 5. - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono esemplari degli animali selvatici e delle piante di cui all'art. 1, comma 1, devono farne denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato o a quelli dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ad effettuare controlli e certificazioni in conformita' alla citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874. I suddetti uffici rilasciano apposita ricevuta, previa verifica della regolarita' dell'importazione a suo tempo avvenuta. 2. E' fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all'art. 1, comma 1, di comunicare le variazioni del luogo di custodia e l'avvenuto decesso degli esemplari stessi al piu' vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato e dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo. 3. E' fatto obbligo, all'atto dell'importazione o della riesportazione degli esemplari di cui all'art. 2, ovvero di loro parti o prodotti derivati, di fare apporre dal piu' vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo, i necessari visti sulle licenze di importazione ed esportazione e sui certificati di importazione e riesportazione in conformita' alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874. 4. I permessi dei Paesi di origine degli esemplari di cui all'art. 2, ovvero delle loro parti o prodotti derivati nei quali, dopo verifica operata dalla segreteria di cui all'art. XII della citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, vengono accertati errori o falsificazioni, devono essere ritirati dal Servizio certificazione Cites del Corpo fore- stale dello Stato, che riferisce all'autorita' competente dello Stato esportatore tramite la suddetta segreteria. E' in tal caso nullo qualsiasi permesso o certificato emesso dal Servizio certificazione Cites del Corpo forestale dello Stato sulla base dei suddetti permessi dei Paesi d'origine. 5. E' fatto obbligo di marcare conformemente a standard internazionali, con sistemi resi operativi dal Servizio certificazione Cites del Corpo forestale dello Stato, sentita la commissione scientifica di cui all'art. 4. comma 2, gli esemplari di cui all'art. 1, comma 1, e quelli cui si applicano le deroghe previste dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni. 5-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la commisione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, e' istituito il registro di detenzione delle specie animali e vegetali di cui all'art. 1, comma 1, e all'art. 2. 6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni". - Il testo dell'art. 2 della legge n. 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attivita' umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunita' ed utilizzato per le diverse attivita' umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita' produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.L.vo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attivita' produttive; c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore: le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attivita' sportive e ricreative; d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c); e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che puo' essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimita' della sorgente stessa; f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che puo' essere immesso da una o piu' sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimita' dei ricettori; g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente; h) valori di qualita': i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge. 2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere. 3. I valori limite di immissione sono distinti in: a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo. 4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991. 5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientranti in tale ambito: a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione; b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformita' dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione; c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione della sorgente al ricettore o sul ricettore stesso; d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico: i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilita' estraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo; e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attivita' rumorose o di ricettori particolarmente sensibili. 6. Ai fini della presente legge e' definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attivita' di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico. 7. L'attivita' di tecnico competente puo' essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attivita', in modo non occasionale. nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario. 8. Le attivita' di cui al comma 6 possono essere svolte altresi' da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attivita' nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della presente legge; nonche' da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attivita' nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale. 9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attivita' sulle quali deve essere effettuato il controllo". - Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 447/95, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 3 (Competenze dello Stato). - 1. Sono di competenza dello Stato: a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'art. 2; b) il coordinamento dell'attivita' e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attivita' nonche', per gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su strada le procedure di verifica periodica dei valori limite di emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti su strada, avviene secondo le modalita' di cui all'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; c) la determinazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto; d) il coordinamento dell'attivita' di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e dell'attivita' di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine anche dell'Istituto superiore di sanita', del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (Enea), dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Anpa), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (Carpad) del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonche' degli istituti e dei dipartimenti universitari; e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei lavori determinati ai sensi della lett. a), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, restano salve la competenza e la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto legislativo; f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico; g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonche' la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e succes- sive modificazioni; h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera a), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi; i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'art. 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico; m) la determinazione con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo: 1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio; 2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico; 3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attivita' aeroportuali e ai criteri per regolare l'attivita' urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini della presente disposizione per attivita' aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili; 4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dai livelli di inquinamento acustico in prossimita' degli aeroporti: n) la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica. 2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h) e l), sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni. 4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere coordinati con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991". - Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 447/1995, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 10 (Sanzioni amministrative). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del c.p., chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 9, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000. 2. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformita' al disposto dell'art. 3, comma 1, lettera a), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. 3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000. 4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art. 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'art. 2, comma 1, lettere f) e h). 5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno I'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalita' e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attivita' di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'Anas la suddetta quota e' determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attivita' di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione e' demandato al Ministero dell'ambiente". - Il decreto-legge n. 486/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582/1996, reca: "Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali della aree di Bagnoli e Sesto San Giovanni". Note all'art. 4: Si riporta il testo dell'art. 2: "Art. 2. - 1. E' disposta la bonifica dell'area di Sesto San Giovanni, relativamente al dismesso stabilimento Falck ed alle relative discariche industriali ed a questo fine, a seguito dell'approvazione del progetto per stati di avanzamento, da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e previa intesa di programma con il Ministro dell'ambiente, la regione Lombardia, l'ammistrazione comunale competente ed i soggetti proprietari delle aree, e' autorizzato il conferimento per la progettazione, la pianificazione e gli interventi della bonifica, dell'importo di lire 25 miliardi nell'ambito delle assegnazioni di risorse destinate all'area ad elevato rischio di crisi ambientale "Lambro-Olona-Seveso", di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e suc- cessive modifiche ed integrazioni di approvazione del Programma triennale per l'azione pubblica per la tutela ambientale 1994-1996, cosi' come rideterminata dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 16, comma 6, del dereto-legge 22 luglio 1996, n. 389 e dell'art. 24, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461. 1-bis. In caso di acquisizione delle aree oggetto di bonifica di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato o di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria e' decurtato dall'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica effettuate. 1-ter. In caso di alienazione totale o parziale delle aree oggetto di bonifica di cui al comma 1, il comune di Sesto San Giovanni, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici territorialmente competenti e in subordine con altri enti pubblici della regione, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle stesse. Si applicano in tale caso le medesime procedure di cui ai commi 5-bis, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1. 1-quater. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, avvalendosi dei soggetti di comprovata esperienza di cui all'art. 1, comma 1, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, istituisce un comitato di coordinamento e di alta vigilanza, composto da quattro funzionari, di cui due in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dei quali con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'ambiente, uno in rappresentanza della regione Lombardia, che puo' avvalersi di esperti in numero non superiore a tre. I funzionari delle citate amministrazioni statali, di livello dirigenziale generale, devono possedere specifica competenza nella materia. Gli oneri per il funzionamento del Comitato e per le indennita' spettanti ai membri e agli esperti secondo i principi e i criteri di cui all'art. 1, comma 4, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite dell'1 per cento delle risorse medesime. 2. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento delle aree a rischio di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 26 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 7712 dello stato di previsone del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 150/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 6. - 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattivita' che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumita' pubblica. 2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresi' opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatiche ed esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattivita' compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorita' sanitarie competenti, puo' autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari pre- via verifica della idoneita' delle relative strutture di costodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumita' pubblica. 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. 5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. 6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici. delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2. Sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorita' competenti in materia di salute e incolumita' pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'art. 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneita' da parte della commissione". - Il testo dell'art. 12-bis del decreto-legge n. 2/1993 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59/1993, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 12-bis. - 1. La commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, costituisce l'autorita' scientifica prevista dall'art. 1, primo comma, lettera f), della convenzione di Washington e dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996. La commissione e' nominata con decreto del Ministro dell'ambiente ed e' presieduta dal medesimo Ministro o da un funzionario da lui delegato. La commissione e' composta da quindici membri scelti tra persone di riconosciuta esperienza scientifica in campo zoologico, botanico e giuridico, con specifico riferimento ai contenuti della convenzione di Washington e dei regolamenti comunitari che ne danno attuazione. Fanno parte della commissione: a) cinque zoologi specializzati rispettivamente in mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, invertebrati e pesci, dei quali tre scelti tra esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e due scelti tra esperti designati dall'Unione zoologica italiana (UZI); b) quattro botanici, di cui due designati dalla Societa' botanica italiana (SBI) e due designati dal CNR; c) un esperto designato dall'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS); d) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari (ANMS); e) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed acquari (UIZA); f) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di cui uno designato dal Worldwide Fund for nature-Italia (WWF); g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato. 2. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 spettano un compenso ed un trattamento di missione nella misura determinata con decreto dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono altresi' determinati il compenso ed il trattamento di missione spettanti ai componenti del Comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' ai componenti della Consulta tecnica per le aree naturali protette prevista dall'art. 3, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 3. Resta comunque ferma l'applicazione dell'art. 58, commi 1, 2 e 5, del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29". Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 8-bis della citata legge n. 150/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 8-bis. - 1. Tutte le nascite o riproduzioni in cattivita' degli esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, nonche' nell'allegato C parte 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni devono essere denunciate entro dieci giorni dall'evento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e foreste - Servizio certificazione Cites, il quale ha facolta' di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si puo' avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. L'accertamento delle relazioni parentali attraverso l'esame di campioni biologici viene effettuato a seguito della messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni medesimi da parte del detentore che si potra' avvalere di professionisti da lui stesso incaricati. Tali prelievi avverranno sempre in presenza di personale del Corpo fore- stale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, di membri della stessa. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascera' al denunciante un certificato conforme all'art. 22 del regolamento (CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983. 1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni". - Il testo dell'art. 12-ter del citato decreto-legge n. 2/1993 e' il seguente: "Art. 12-ter. - 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 12, comma 1-bis, valutato in lire 350 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 12, comma 1-ter, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1993, e dell'art. 12-bis, comma 2, valutato il lire 250 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del cap. 1088 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 150/1992, e' il seguente: "Art. 4. - 1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 e' disposta la confisca degli esemplari vivi o morti degli animali selvatici o delle piante ovvero delle loro parti o prodotti derivati. Nel caso di esemplari vivi e' disposto il loro rinvio alla Stato esportatore, a spese del detentore, o l'affidamento a strutture pubbliche o private, in grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la sopravvivenza, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2. Nel caso di esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, il servizio certificazione Cites del Corpo forestale dello Stato ne assicura la conservazione ai fini didattico-scientifici e, ove necessario, provvede alla loro distruzione, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanita', e' istituita presso il Ministero dell'ambiente la commissione scientifica per l'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874". - La legge n. 170/1997, recante: "Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccita' e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994", e' pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1997. - Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 95/1992, "Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati", come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 15 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attivita' di raccolta ed eliminazione degli oli usati per le quali sia prevista autorizzazione a norma del presente decreto, e' tenuto a presentare entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti previsti dall'art. 3 domanda all'autorita' competente. 2. Allorche' l'autorita' competente rilevi che le attrezzature e gli impianti non rispondono ai requisiti previsti dal presente decreto, concede all'impresa un termine non inferiore ai sei mesi e non superiore ai tre anni per consentire all'impresa stessa di adeguarsi, rilasciando eventualmente autorizzazione provvisoria per il periodo di moratoria concesso. 3. Restano valide ai fini dell'esercizio dell'attivita' di raccolta ed eliminazione degli oli usati, fino a conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del comma 1 e per un periodo comunque non superiore al triennio dall'entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state gia' rilasciate a tal fine, nonche' quelle che, essendo state richieste per gli oli usati, siano state concesse ai sensi dell'art. 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1952, n. 915, per la raccolta di rifiuti speciali o di rifiuti tossici o nocivi, liquidi o fluidi. 4. Fino ad emanazione del nuovo statuto ai sensi dell'art. 9, il Consorzio obbligatorio degli oli usati continua ad adoperare uniformandosi ai dettami dello statuto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mandato degli organi del Consorzio e' prorogato fino alla nomina dei nuovi organi eletti dall'assemblea, da convocarsi a seguito dell'approvazione del nuovo statuto. 5. La disposizione dell'art. 3, comma 4, che fissa il limite di policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele in 25 ppm entra in vigore dall'1 gennaio 1993; dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 1992 si applica il limite di 50 ppm". - Il testo dell'art. 6, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 22/1997 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1997), e' il seguente: "1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;". - Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 8 (Esclusioni). - 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonche', in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge: a) i rifiuti radioattivi; b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attivita' agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli; d) (soppressa); e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido; f) i materiali esplosivi in disuso. 1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava". - Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente: "Art. 15 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. 2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. 3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in materia. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico ne' ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi. 5. Il modello uniforme di fomulario di identificazione di cui al comma 1 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e vidimati dall'Ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVA - acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria". Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente: "Art. 38 (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori). - 1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. 2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 24 e 37, i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo. A tal fine i produttori e gli utilizzatori sono obbligati a parecipare al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41. Per gli utilizzatori che partecipano ai Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'art. 37, comma 2, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti di imballaggio. 3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonche' agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, nonche' all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, possono: a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio; b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'art. 40; c) mettere in atto un sistema cauzionale. 4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonche' a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato. 5. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all'art. 40 devono dimostrare all'Osservatorio di cui all'art. 26, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, di: a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato; b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio; c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilita'. 6. I produttori che non aderiscono ai consorzi di cui all'art. 40 devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41 un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'art. 42. 7. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 40, sono tenuti a presentare all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'art. 26 una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa. 8. I produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono obbligati a partecipare ai consorzi di cui all'art. 40, fatti salvi l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 54. 9. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per: a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari; b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico; c) il riutilizzo degli imballaggi usati; d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio; e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. 10. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata non deve comportare oneri economici per il consumatore". - Il testo dell'art. 51 del citato decreto legislativo n. 22/1997 come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente: "Art. 51 (Attivita' di gestione di rifiuti non autorizzata). - 1. Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, e' punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i propri rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 14, commi 1 e 2, ovvero effettuano attivita' di gestione rifiuti senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33. 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonche' nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 9, effettua attivita' non consentite di miscelazione di rifiuti e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui all'art. 45, e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni per i quantitativi non superiori a duecento litri. 6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, 47, commi 11 e 12 e 48, comma 9, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a lire 3 milioni". - Il testo dell'art. 54 del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente: "Art. 54 (Imballaggi). - 1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'art. 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione e' ridotta della meta' nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un proprio sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 38, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all'art. 40 ne' adottano un proprio sistema cauzionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novatta milioni. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'art. 38, comma 4. 2. La violazione dei divieti di cui all'art. 43, commi 1 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'art. 36, comma 5. 3. La violazione del divieto di cui all'art. 43, comma 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni". - Il testo dell'art. 58 del citato decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente: "Art. 58 (Disposizioni finali). - 1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'art. 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. 2. All'art. 8, comma 2, secondo capoverso della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come modificato dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'". All'art. 8, comma 3, ultimo capoverso della legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'". All'art. 9, comma 5, della medesima legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'". 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato. 4. Il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi di cui all'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ha personalita' giuridica di diritto privato. 5. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, ha personalita' giuridica di diritto privato. 6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, si prescinde dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter e dalle tipologie implantistiche ivi indicate. 7. Le disposizioni del titolo II del presente decreto entrano in vigore dal 1 maggio 1997. 7-bis. Le spese per l'indennita' e per il trattamento economico del personale di cui all'art. 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono imputate sul capitolo 5940 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il trattamento economico resta a carico delle istituzioni di appartenenza, previa intesa con le medesime, nel caso in cui il personale svolga attivita' di comune interesse. 7-ter. I rifiuti provenienti da attivita' di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attivita'. 7-quater. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attivita' medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio". - Il testo dell'art. 1 della legge n. 257/1992 recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente: "Art. 1 (Finalita'). - 1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonche' l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto. 2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, ivi compresi quelli di cui alle lettere c) e g) della tabella allegata alla presente legge, salvo i diversi termini previsti per la cessazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti di cui alla medesima tabella. Previa autorizzazione espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e' ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantita' massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano l'istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che dispone con proprio provvedimento, la ripartizione pro- quota delle quantita' sopra indicate, nonche' determina le modalita' operative conformandosi alle indicazioni della Commissione di cui all'art. 4". - Il testo dell'art. 14 del decreto-legge n. 560/1995 (Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonche' misure urgenti in materia di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/1996, come modificato dalla legge qui' pubblicata, e' il seguente: "Art. 14 (Agevolazioni a favore delle associazioni di volontariato di protezione civile). - 1. Allo scopo di potenziare la capacita' di risposta all'emergenza da parte del Servizio nazionale di protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1997, n. 225, il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, predispone un piano entro il maggio 1997 per la dislocazione nelle aree a rischio del territorio nazionale di mezzi e materiali, prevedendo anche l'affidamento in uso gratuito ai comuni, alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, queste ultime iscritte nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, dei materiali di propria dotazione. 2. I beni mobili ed i beni immobili registrati di proprieta' dello Stato, ivi compresi quelli del Ministero della difesa, divenuti obsoleti o non utilizzati, in deroga alle norme del regolamento di contabilita' generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere destinati, a titolo gratuito, alle organizzazioni di volontariato, purche' siano utilizzati unicamente per lo svolgimento di attivita' di protezione civile. 3. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definiti i materiali non utilizzati di cui al comma 2 e le modalita' per la loro cessione gratuita alle associazioni di volontariato di cui al medesimo comma. 3-bis. Per le finalita' di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con particolare riferimento agli articoli 11 e 18 della medesima legge, per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica delle organizzazioni e delle associazioni di volontariato che espletano attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di incendi boschivi, e' autorizzata la spesa rispettivamente di lire 2.000 milioni per il 1996, di lire 2.000 milioni per il 1997 e di lire 2.000 milioni per il 1998. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile saranno individuati i criteri di ripartizione alle regioni degli importi assegnati per anno; le regioni provvederanno, entro il termine indicato nel decreto, alla erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato, sulla base dei criteri indicati nel decreto sopra citato".