Art. 4. Confini delle aree di rispetto 1. Le commissioni di cui all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, definiscono, sulla base dei criteri generali, stabiliti nel presente decreto, nell'ambito di ciascun aeroporto aperto al traffico civile, i confini delle tre aree di rispetto: zona A, zona B, zona C tenendo conto del piano regolatore aeroportuale, degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle procedure antirumore adottate con provvedimento del direttore della circoscrizione aeroportuale. 2. Nella definizione di tali procedure, le predette commissioni dovranno tenere conto delle regolamentazioni recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 38-T, 30 marzo 1998. 3. All'interno delle tre suddette zone devono essere rispettati i limiti di rumorosita' stabiliti dall'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, e definiti in termini di valori dell'indice L va . 4. Le modalita' di calcolo dell'indice L va , la strumentazione e la metodologia di misura del rumore aeroportuale ai fini del calcolo dell'indice L va e della sua verifica, sono riportati negli allegati A e B del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997 e nel decreto ministeriale del 20 maggio 1999 recante "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimita' degli aeroporti nonche' criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico".