Art. 4.
                    Confini delle aree di rispetto
  1.  Le  commissioni  di  cui   all'art.  5,  comma  1  del  decreto
ministeriale del 31 ottobre 1997, definiscono, sulla base dei criteri
generali,  stabiliti nel  presente  decreto,  nell'ambito di  ciascun
aeroporto  aperto al  traffico civile,  i confini  delle tre  aree di
rispetto: zona A,  zona B, zona C tenendo conto  del piano regolatore
aeroportuale,  degli  strumenti   di  pianificazione  territoriale  e
urbanistica e  delle procedure antirumore adottate  con provvedimento
del direttore della circoscrizione aeroportuale.
  2.  Nella definizione  di tali  procedure, le  predette commissioni
dovranno    tenere    conto     delle    regolamentazioni    recepite
nell'ordinamento nazionale  con decreto del Ministro  dei trasporti e
della navigazione n. 38-T, 30 marzo 1998.
  3. All'interno delle  tre suddette zone devono  essere rispettati i
limiti di  rumorosita' stabiliti  dall'art. 6,  comma 2,  del decreto
ministeriale del  31 ottobre  1997, e definiti  in termini  di valori
dell'indice L va .
  4. Le modalita'  di calcolo dell'indice L va ,  la strumentazione e
la metodologia di misura del  rumore aeroportuale ai fini del calcolo
dell'indice L va e della  sua verifica, sono riportati negli allegati
A e  B del  decreto ministeriale  del 31 ottobre  1997 e  nel decreto
ministeriale del 20 maggio 1999 recante "Criteri per la progettazione
dei  sistemi  di  monitoraggio  per   il  controllo  dei  livelli  di
inquinamento acustico in prossimita'  degli aeroporti nonche' criteri
per la  classificazione degli  aeroporti in  relazione al  livello di
inquinamento acustico".