Art. 2. Tipologie di programmi 1. Sono ammissibili al finanziamento pubblico due tipologie di programmi di assistenza ed integrazione sociale: a) azioni di sistema; b) programmi di protezione sociale. 2. Per azioni di sistema si intendono progetti di rilevanza nazionale concernenti: interventi volti all'informazione e campagne di sensibilizzazione; indagini e ricerche sulla consistenza e l'andamento del fenomeno; interventi volti alla formazione di funzionari e operatori pubblici e privati, che svolgono compiti attinenti alla prevenzione o alla repressione del fenomeno del traffico di persone, nonche' alle diverse forme di assistenza alle vittime; interventi volti alla attivazione, aggiornamento e gestione di reti informative tra le istituzioni, alla interconnessione ed al coordinamento dei progetti di contrasto del fenomeno, nonche' alla generalizzazione delle buone pratiche; promozione e sviluppo di iniziative di cooperazione con i Paesi di origine del fenomeno o con i Paesi interessati ai flussi del traffico; sperimentazione di progetti pilota finalizzati alla messa a punto di modelli di intervento innovativo su specifiche tipologie di soggetti vittime del traffico; attivita' di monitoraggio e di verifica dell'efficacia dei programmi di assistenza ed integrazione sociale. 3. Per programmi di protezione sociale si intendono i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e protezione, ivi compresa la possibilita' di ottenere lo speciale permesso di soggiorno di cui all'art. 18 del testo unico, allo straniero che intenda sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone, in particolare donne e minori.