Art. 2.
                        Tipologie di programmi
  1.  Sono ammissibili  al  finanziamento pubblico  due tipologie  di
programmi  di  assistenza  ed  integrazione  sociale:  a)  azioni  di
sistema; b) programmi di protezione sociale.
  2.  Per  azioni  di  sistema si  intendono  progetti  di  rilevanza
nazionale concernenti:
  interventi volti all'informazione e campagne di sensibilizzazione;
  indagini e ricerche sulla consistenza e l'andamento del fenomeno;
  interventi volti alla formazione di funzionari e operatori pubblici
e privati,  che svolgono  compiti attinenti  alla prevenzione  o alla
repressione  del  fenomeno  del  traffico di  persone,  nonche'  alle
diverse forme di assistenza alle vittime;
  interventi volti alla attivazione, aggiornamento e gestione di reti
informative  tra   le  istituzioni,   alla  interconnessione   ed  al
coordinamento dei  progetti di  contrasto del fenomeno,  nonche' alla
generalizzazione delle buone pratiche;
  promozione e sviluppo di iniziative  di cooperazione con i Paesi di
origine  del  fenomeno  o  con  i Paesi  interessati  ai  flussi  del
traffico;
  sperimentazione di  progetti pilota finalizzati alla  messa a punto
di  modelli  di  intervento  innovativo su  specifiche  tipologie  di
soggetti vittime del traffico;
  attivita'  di   monitoraggio  e  di  verifica   dell'efficacia  dei
programmi di assistenza ed integrazione sociale.
  3.  Per programmi  di protezione  sociale si  intendono i  progetti
rivolti  specificamente ad  assicurare  un percorso  di assistenza  e
protezione,  ivi compresa  la  possibilita' di  ottenere lo  speciale
permesso  di soggiorno  di  cui  all'art. 18  del  testo unico,  allo
straniero che  intenda sottrarsi alla violenza  ed ai condizionamenti
di soggetti  dediti al  traffico di persone,  in particolare  donne e
minori.