Art. 3.
                          Azioni di sistema
  1. I  progetti, anche  pluriennali, relativi alla  realizzazione di
azioni di  sistema come definiti al  precedente art. 2, commi  1 e 2,
possono  essere presentati  esclusivamente  da  soggetti pubblici  al
Dipartimento per le pari  opportunita', per l'esame della commissione
interministeriale  istituita  ai sensi  dell'art.  25,  comma 2,  del
decreto del  Presidente della Repubblica  in data 31 agosto  1999, n.
394, citato nelle premesse.
  2. In  ogni caso non puo'  essere destinata alle azioni  di sistema
una quota eccedente il venticinque  per cento delle risorse stanziate
annualmente per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 18 del
testo unico.