Art. 3. Azioni di sistema 1. I progetti, anche pluriennali, relativi alla realizzazione di azioni di sistema come definiti al precedente art. 2, commi 1 e 2, possono essere presentati esclusivamente da soggetti pubblici al Dipartimento per le pari opportunita', per l'esame della commissione interministeriale istituita ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1999, n. 394, citato nelle premesse. 2. In ogni caso non puo' essere destinata alle azioni di sistema una quota eccedente il venticinque per cento delle risorse stanziate annualmente per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 18 del testo unico.