Art. 4. Programmi di protezione sociale 1. I progetti relativi ai programmi di protezione sociale, come definiti dal precedente art. 2, comma 3, possono essere presentati dai seguenti soggetti: regioni, province, comuni, comunita' montane e loro consorzi; soggetti privati convenzionati iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1999, n. 394. 2. Ai sensi dell'art. 61 del citato decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1999, n. 394, per l'esercizio finanziario in corso, puo' prescindersi, per i soggetti privati forniti dei requisiti per ottenere l'iscrizione al predetto registro, dalla effettiva iscrizione. 3. La presentazione del progetto deve essere corredata da: a) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del programma di protezione sociale che rechi indicazioni circa: gli obiettivi da raggiungere in relazione alle esigenze del target e del territorio; i tempi di realizzazione e le fasi in cui si articola il progetto; la localizzazione dell'intervento; le metodologie utilizzate; la tipologia delle azioni previste (lavoro di strada, accoglienza, inserimento socialelavorativo, formazione, azioni integrate, buone pratiche con i Paesi di origine, ecc.); i destinatari dell'intervento (numero, tipologia, provenienza); la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto; le modalita' di collegamento tra i diversi attori dell'intervento; le risorse umane coinvolte (figura professionale, qualifica, competenze richieste, ore di lavoro previste); strutture, immobili ed attrezzature occorrenti; costi previsti (voci analitiche per tipologia di costo: personale - attrezzature - strutture - materiale di consumo - utenze - spese amministrative - misure di sostegno - misure di accompagnamento); partecipazione al finanziamento da parte dell'Ente proponente, in misura pari al 30 per cento; eventuali altre fonti di cofinanziamento del progetto; b) una analisi costibenefici relativa alle finalizzazioni da perseguire incentrata sugli indicatori di seguito riportati: numero persone assistibili o destinatarie; effetto moltiplicatore; trasferibilita' dei risultati; promozione delle buone pratiche; c) una scheda contenente tutti gli elementi relativi a: natura e caratteristiche del soggetto proponente, nonche' del soggetto attuatore se diverso dal proponente; esperienze maturate dal soggetto proponente, nonche' dal soggetto attuatore. 4. La commissione provvede alla valutazione dei progetti mediante apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base delle priorita' eventualmente, indicate negli avvisi di cui al successivo art. 5, nonche' dei seguenti indicatori e criteri: esperienza e capacita' organizzativa del proponente; articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza; previsione di forme di partneriato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia; capacita' di collegamento in rete, anche con altri programmi di protezione sociale; cantierabilita' dell'intervento; localizzazione del progetto in zone a piu' alta diffusione del fenomeno; assenza o carenza sul territorio di strutture pubbliche o private in grado di fornire analoghe prestazioni assistenziali; carattere innovativo dell'intervento; qualita' dei percorsi formativi, ove previsti, e loro coerenza con le opportunita' di inserimento socialelavorativo; caratteristiche delle azioni integrate; competenze specialistiche per particolari segmenti di utenza; ottimale rapporto costi/benefici secondo quanto indicato al comma 2, lettera b). 5. La commissione provvede alla valutazione dei progetti entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti.