Art. 5. Termini e modalita' per la presentazione dei progetti 1. I progetti relativi ai programmi di protezione sociale, come definiti dal precedente art. 2, comma 3, sono presentati per la valutazione al Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini e con le modalita' indicate in appositi avvisi, contenenti gli schemi delle domande e i formulari da allegare alle medesime. Il presente decreto sara' trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione. Roma, 23 novembre 1999 Il Ministro per le pari opportunita' Balbo Il Ministro per la solidarieta' sociale Turco Il Ministro dell'interno Russo Jervolino Il Ministro della giustizia Diliberto