Art. 5.
        Termini e modalita' per la presentazione dei progetti
  1. I  progetti relativi  ai programmi  di protezione  sociale, come
definiti  dal precedente  art. 2,  comma  3, sono  presentati per  la
valutazione al Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza
del Consiglio dei  Ministri, nei termini e con  le modalita' indicate
in appositi avvisi, contenenti gli schemi delle domande e i formulari
da allegare alle medesime.
  Il presente  decreto sara' trasmesso alla  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana  per la  pubblicazione.
  Roma, 23 novembre 1999
                Il Ministro per le pari opportunita'
                                Balbo
               Il Ministro per la solidarieta' sociale
                                Turco
                      Il Ministro dell'interno
                           Russo Jervolino
                     Il Ministro della giustizia
                              Diliberto