Art. 3. Efficacia delle norme di salvaguardia e termini di validita' Ai sensi dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, cosi' come modificata dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, le presenti norme di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino al 30 novembre del corrente anno.