Art. 3.
     Efficacia delle norme di salvaguardia e termini di validita'
  Ai sensi  dell'art. 17 della  legge 18  maggio 1989, n.  183, cosi'
come modificata dall'art. 12 della legge  4 dicembre 1993, n. 493, le
presenti  norme  di  salvaguardia sono  immediatamente  vincolanti  e
restano in vigore fino al 30 novembre del corrente anno.