Art. 2.
  1. Il Centro di referenza di cui all'art. 1:
  a)  conferma,  ove  previsto,   la  diagnosi  effettuata  da  altri
laboratori;
  b) attua la standardizzazione delle metodiche di analisi;
  c) avvia,  in collaborazione  con l'Istituto superiore  di sanita',
idonei "ring test" tra istituti;
  d)  produce,  si  rifornisce,  detiene e  distribuisce  agli  altri
istituti zooprofilattici sperimentali o agli  altri enti di ricerca i
reagenti di referenza, quali antigeni, anticorpi e antisieri;
    e) utilizza e diffonde i metodi ufficiali di analisi;
  f)  organizza corsi  di  formazione per  il  personale degli  altri
istituti zooprofilattici sperimentali;
  g) fornisce agli altri istituti zooprofilattici sperimentali e agli
altri  enti di  ricerca  le informazioni  relative  alle novita'  nel
settore specialistico;
    h) predispone piani di intervento;
  i) collabora  con altri Centri  di referenza comunitari o  di Paesi
terzi;
  l) fornisce  al Ministero della sanita'  assistenza ed informazioni
specialistiche.