Art. 3. 1. Ai nuclei familiari evacuati dall'abitazione principale andata distrutta od oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale in conseguenza degli eventi calamitosi di cui in premessa, e' concesso, per il periodo necessario e comunque non oltre il 30 giugno 2000, un contributo per autonoma sistemazione fino a lire 600.000 mensili, applicandosi i criteri di cui all'allegato A che e' parte integrante della presente ordinanza. Il contributo e' concesso dai prefetti delle province interessate tramite i sindaci.