Art. 3.
  1. Ai  nuclei familiari evacuati dall'abitazione  principale andata
distrutta  od   oggetto  di  ordinanza  sindacale   di  sgombero  per
inagibilita' totale o parziale in conseguenza degli eventi calamitosi
di cui in premessa, e' concesso, per il periodo necessario e comunque
non oltre il 30 giugno  2000, un contributo per autonoma sistemazione
fino  a  lire   600.000  mensili,  applicandosi  i   criteri  di  cui
all'allegato A che  e' parte integrante della  presente ordinanza. Il
contributo  e'  concesso  dai  prefetti  delle  province  interessate
tramite i sindaci.