Art. 4. 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 e' stanziata la somma complessiva di lire 14 miliardi. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i prefetti delle province interessate sulla base di una valutazione delle esigenze effettuate dal Dipartimento della protezione civile, con priorita' per i comuni maggiormente colpiti. 3. Gli interventi per il ripristino delle infrastrutture e dei servizi di cui all'art. 2 sono preventivamente sottoposti alla presa d'atto del Dipartimento che si avvale per l'attivita' istruttoria, della segreteria tecnica e delle strutture di competenza scientifica e tecnica di cui all'ordinanza n. 2787/98 e successive modifiche.