Art. 4.
  1. Per gli  interventi di cui agli  articoli 2 e 3  e' stanziata la
somma complessiva di lire 14 miliardi.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i prefetti delle
province  interessate sulla  base di  una valutazione  delle esigenze
effettuate dal  Dipartimento della  protezione civile,  con priorita'
per i comuni maggiormente colpiti.
  3.  Gli interventi  per il  ripristino delle  infrastrutture e  dei
servizi di cui all'art. 2  sono preventivamente sottoposti alla presa
d'atto del  Dipartimento che  si avvale per  l'attivita' istruttoria,
della segreteria tecnica e  delle strutture di competenza scientifica
e tecnica di cui all'ordinanza n. 2787/98 e successive modifiche.