Art. 8.
  1.  All'onere  di  cui  all'art.  4  si  provvede  a  valere  sulle
disponibilita' dell'unita' previsionale di  base 6.2.1.2 "Fondo della
protezione  civile" dello  stato di  previsione della  Presidenza del
Consiglio dei Ministri.