Art. 9. 1. I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, dell'ordinanza n. 2789/98 nonche' dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2887/98, sono prorogati con le stesse modalita' al 30 giugno 2000. 2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le disponibilita' previste dall'art. 7, comma 2, della legge n. 226/1999. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 1999 Il Ministro: Russo Jervolino