Art. 9.
  1.  I termini  di  cui agli  articoli  12, comma  1,  13, comma  1,
dell'ordinanza   n.   2789/98   nonche'   dell'art.   1,   comma   1,
dell'ordinanza n. 2887/98, sono prorogati  con le stesse modalita' al
30 giugno 2000.
  2. All'onere di  cui al comma 1 si fa  fronte con le disponibilita'
previste dall'art. 7, comma 2, della legge n. 226/1999.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 18 dicembre 1999
 Il Ministro: Russo Jervolino