IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della prevenzione Vista la domanda in data 26 maggio 1992, con la quale la societa' Santagata S.p.a., con sede in Rocchetta e Croce, localita' Val d'Assano, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Santagata" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Sorgente Santagata" sita in comune di Rocchetta e Croce (Caserta); Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visti gli atti d'ufficio; Visto il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 14 maggio 1999: "favorevole affinche' la societa' Sorgente Santagata S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Santagata di Rocchetta e Croce (Caserta) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: Facilita la digestione . La dicitura puo' favorire le funzioni epatobiliari potra' essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto favorente le funzioni epatobiliari"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Santagata" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Sorgente Santagata" sita in comune di Rocchetta e Croce (Caserta).