IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Considerata l'opportunita' di conformare il decreto del Presidente della Repubblica medesimo al disposto della direttiva 92/42/CEE, attuata dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660; Sentito in qualita' di ente energetico l'ENEA; Ritenuto che il predetto parere, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, puo' ritenersi sostitutivo anche di quello del CNR, considerata la mancata risposta di tale ente entro il termine di novanta giorni dalla richiesta e tenuto conto della equipollente qualificazione e capacita' tecnica dell'ENEA nello specifico campo della ricerca energetica; Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Sentite le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia; Vista la notifica alla Commissione dell'Unione europea effettuata, ai sensi della direttiva 98/34/CE, con nota n. 98/0117/I; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998; Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee nella causa C-112/97, pronunciata in data 25 marzo 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1999; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Precisazioni in ordine alla definizione di temperatura media 1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le parole: "dei singoli ambienti degli edifici" sono sostituite dalle seguenti: "nei diversi ambienti di ogni singola unita' immobiliare.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante: " Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993 - serie generale. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1991 - serie generale - cosi' recita: "4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate norme per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonche' periodi di accensione degli impianti termici; temperatura massima dell'aria negli ambienti degli edifici durante il funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati per le finalita' di cui all'art. 1". L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre - serie generale - prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - serie generale. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1996 - serie generale. Note all'art. 1: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, come modificato dal decreto qui pubblicato: "1. Durante il periodo in cui e' in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unita' immobiliare, definite e misurate come indicato al comma 1, lettera w, dell'articolo 1, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate: a) 18 (gradi)C + 2 (gradi)C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8; b) 20 (gradi)C + 2 (gradi)C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8". - Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, come modificato dal decreto qui pubblicato: "9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da piu' unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi: nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unita' immobiliari; ristrutturazioni di impianti termici centralizzati; ristrutturazioni della totalita' degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio; trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali; impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato. Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297: singole ristrutturazioni di impianti termici individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano gia' di camini, canne fumarie o sistemi d'evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore; nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo. Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilita' agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari".