(Allegato I)
                             ALLEGATO I 
 
 
 
 REQUISITI MINIMI DEGLI ORGANISMI ESTERNI INCARICATI DELLE VERIFICHE 
 
    1. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato
di eseguire le operazioni di  verifica  non  possono  essere  ne'  il
progettista, il fabbricante,  il  fornitore  o  l'installatore  delle
caldaie e degli apparecchi che controllano, ne' il mandatario di  una
di queste persone. Essi non possono intervenire ne' direttamente  ne'
in   veste   di   mandatari   nella   progettazione,   fabbricazione,
commercializzazione o  manutenzione  di  caldaie  ed  apparecchi  per
impianti di riscaldamento. 
    2. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato
di eseguire le operazioni di verifica non possono essere fornitori di
energia per impianti di riscaldamento, ne' il mandatario  di  una  di
queste persone. 
    3. L'organismo ed il  personale  incaricato  devono  eseguire  le
operazioni di verifica con  la  massima  integrita'  professionale  e
competenza tecnica e non devono essere condizionati da  pressioni  ed
incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possano influenzare
il  giudizio  o  i  risultati  del  controllo,  in   particolare   se
provenienti da persone o gruppi di persone interessati  ai  risultati
delle verifiche. 
    4. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi  necessari
per assolvere adeguatamente  ai  compiti  tecnici  ed  amministrativi
connessi con l'esecuzione delle  verifiche;  deve  altresi'  avere  a
disposizione il materiale necessario per le verifiche straordinarie. 
    5. Il personale incaricato deve possedere i requisiti seguenti: 
      a)  una  buona  formazione  tecnica  e  professionale,   almeno
equivalente a quella necessaria per  l'installazione  e  manutenzione
delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica; 
      b)  una  conoscenza  soddisfacente  delle  norme  relative   ai
controlli da effttuare ed una pratica sufficiente di tali controlli; 
      c) la  competenza  richiesta  per  redigere  gli  attestati,  i
verbali e le relazioni  che  costituiscono  la  prova  materiale  dei
controlli effettuati. 
    6. Deve essere garantita l'indipendenza del personale  incaricato
delle  verifiche.  La  remunerazione  di  ciascun  agente  non   deve
dipendere ne' dal numero delle verifiche effettuate ne' dai risultati
di tali verifiche. 
    7.   L'organismo   deve   sottoscrivere    un'assicurazione    di
responsabilita' civile, a  meno  che  tale  responsabilita'  non  sia
coperta dallo Stato in base alla legislazione vigente o si tratti  di
un organismo pubblico. 
    8.  Il  personale  dell'organismo  e'   vincolato   dal   segreto
professionale.