IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in paricolare, l'articolo
19;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
  Vista la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996,
che  stabilisce  le  norme  fondamentali  di  sicurezza relative alla
protezione  sanitaria  della  popolazione  e  dei lavoratori contro i
pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
  Considerato  che  il  Senato  della  Repubblica  non ha espresso il
proprio parere nel termine prescritto;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 26 maggio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e dei
Ministri  dell'ambiente, della sanita', del lavoro e della previdenza
sociale,  dell'industria  del  commercio  e  dell'artigianato  e  del
commercio  con  l'estero,  e dell'interno, di concerto con i Ministri
degli  affari  esteri,  della  giustizia,  del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Il  titolo  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
sostituito dal seguente:
  "Attuazione   delle   direttive   89/618/Euratom,   90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.".
 
Avvertenza:
    Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'  stato  redatto
dall'ammini-strazione  competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi  2  e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle   leggi,  sull'emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni  di  legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
    - L'art.  76  della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione  legislativa  non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
    - L'art.  87  della  Costituzione  conferisce,  tra  l'altro,  al
Presidente  della  Repubblica  il  potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
    - La  legge  5 febbraio  1999,  n.  25  reca:  "Disposizioni  per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1998).
    - L'art. 19 della succitata legge cosi' recita:
    "Art.   19   (Protezione   sanitaria   della  popolazione  e  dei
lavoratori: criteri di delega). -1. Il Governo e' delegato ad emanare
uno  o  piu'  decreti  legslativi  per  dare organica attuazione alla
direttiva  96/29/EURATOM  del  Consiglio,  del  13 maggio  1996,  nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
      a) definire   le   misure  necessarie  ad  assicurare,  in  via
generale, la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione,
nonche'  le  specifiche  misure di protezione da attuare anche per le
esposizioni a sorgenti naturali di radiazione e per gli interventi di
cui,   rispettivamente,   ai   titoli   VII   e  IX  della  direttiva
96/29/EURATOM;
      b) individuare  le  altre pratiche di cui all'art. 2, paragrafo
1,  lettera  c),  della  direttiva  96/29/EURATOM,  nonche'  le altre
pratiche   da  sottoporre  ad  autorizzazione  preventiva,  ai  sensi
dell'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM;
      c) indicare le pratiche non soggette ad autorizzazione previste
dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva 96/29/EURATOM;
      d) fissare  i  livelli  di  eliminazione per lo smaltimento, il
riciclo  o la riutilizzazione ai fini della deroga di cui all'art. 5,
paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM.".
    - Il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 230 reca: Attuazione
delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3
in materia di radiazioni ionizzanti.
    - La  direttiva  96/29/Euratom e' pubblicata in G.U.C.E n. L. 159
del 29 giugno 1996.
    - Il   decreto   legislativo   31 marzo   1998,   n.   112  reca:
Conferlinento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del Capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59.
Note all'art. 1:
    - Per  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 230, vedi note
alle premesse.
    - La  direttiva 89/618/Euratom e' pubblicata in G.U.C.E n. L. 357
del 7 dicembre 1989.
    - La  direttiva 90/641/Euratom e' pubblicata in G.U.C.E n. L. 349
del 31 dicembre 1990.
    - La  direttiva  92/3/Euratom  e' pubblicata in G.U.C.E n. L. 035
del 12 febbraio 1992.
    - La  direttiva 96/29/Euratom e' pubblicata in G.U.C.E. n. L. 159
del 29 giugno 1996.