Allegato X Determinazione, ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto delle disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione all'attivita' di raccolta di rifiuti radioattivi provenienti da terzi e delle esenzioni da tale autorizzazione. 1. Autorizzazione alla attivita' di raccolta di rifiuti radioattivi provenienti da terzi 1.1. L'autorizzazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 31 del presente decreto, alla attivita' di raccolta, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi provenienti da terzi allo scopo di conferire i medesimi ad installazioni di trattamento o di deposito oppure di procedere allo smaltimento di essi nell'ambiente ai sensi dell'articolo 30 dello stesso decreto legislativo e' richiesta quando siano verificate le condizioni stabilite ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto con riferimento alla concentrazione di attivita' nel singolo contenitore ed alla attivita' totale raccolta nel corso di un anno solare. 1.2. L'attivita' di raccolta di rifiuti radioattivi di cui al punto 1.1 e' esente dall'autorizzazione di cui all'articolo 31 del presente decreto allorche' lo smaltimento avvenga nel rispetto delle disposizioni legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, e si verifichi una delle condizioni seguenti: a) i rifiuti radioattivi oggetto dell'attivita' di raccolta contengano esclusivamente radionuclidi naturali, presenti nelle materie radioattive naturali proveniente dalle attivita' disciplinate ai sensi del Capo III-bis; b) i rifiuti radioattivi oggetto dell'attivita' di raccolta contengano esclusivamente, anche con valori di attivita' e di concentrazione superiori ai valori indicati al punto 1., radionuclidi provenienti da sorgenti di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto per le quali l'esonero dagli obblighi di autorizzazione relativi alla raccolta dei rifiuti sia stato esplicitamente stabilito nel conferimento della qualifica 2. Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione 2.1. La richiesta per l'autorizzazione alla attivita' di raccolta di rifiuti radioattivi di cui al punto 1.1 sottoscritta dal richiedente, deve essere inoltrata, al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato. Copia della domanda e della documentazione tecnica di cui al punto 2.4 devono essere contemporaneamente trasmesse dal richiedente all'ANPA 2.2. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del versamento prescritto. 2.3. Nella domanda di cui al punto 2.1 devono essere indicati i dati e gli elementi seguenti, in quanto applicabili con riferimento agli argomenti indicati: a) generalita', codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di societa' debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale; b) per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti radioattivi dovranno essere indicati gli estremi dell'autorizzazione al trasporto di materie radioattive ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; nel caso si preveda l'impiego di mezzi altrui dovranno essere indicati i soggetti che hanno la responsabilita' e la disponibilita' di tali mezzi e dovranno essere forniti gli elementi atti a dimostrare la disponibilita' dei terzi alle prestazioni sopra indicate; c) per quanto riguarda le installazioni di deposito o trattamento in cui i rifiuti verranno conferiti dovra' essere indicata la localizzazione di tali installazioni e gli estremi dei relativi provvedimenti autorizzativi, con particolare riguardo ai provvedimenti relativi allo smaltimento di rifiuti nell'ambiente, ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi VI o VII del presente decreto oppure, in attesa della convalida o conversione ai sensi dell'articolo 146 del presente decreto, delle previgenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 che risultino applicabili; nel caso in cui si tratti di installazioni di deposito o trattamento esercite da terzi dovranno essere indicati gli estremi identificativi di essi e dovranno essere forniti gli elementi atti a dimostrare la disponibilita' dei terzi alle prestazioni sopra indicate; d) per quanto riguarda lo smaltimento nell'ambiente dei rifiuti raccolti, senza il conferimento di essi ad installazioni di trattamento o deposito, dovra' essere indicato se il richiedente intenda operare, direttamente oppure tramite terzi, in regime di esenzione dall'autorizzazione di cui all'articolo 30 del presente decreto; alternativamente dovranno essere indicati i provvedimenti autorizzativi, rilasciati ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 30 del presente decreto oppure, in attesa della convalida o conversione ai sensi dell'articolo 146 del presente decreto, delle previgenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 che risultino applicabili nel cui ambito lo smaltimento avverra'; nel caso si intenda avvalersi di provvedimenti a nome di terzi dovranno essere indicati gli estremi identificativi dei terzi e dovranno essere forniti gli elementi atti a dimostrare la disponibilita' dei terzi alle prestazioni sopra indicate e) dovranno essere indicati la natura e l'ammontare della garanzia finanziaria, ove richiesta; f) ferme restando le disposizioni di cui al punto 1.2, dovra' essere inoltre indicato, fornendo i necessari dati quantitativi, se il richiedente intende avvalersi, delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 154 del presente decreto, limitatamente allo smaltimento nell'ambiente di materie radioattive contenenti radionuclidi con periodo di dimezzamento fisico inferiore a settantacinque giorni. g) dovranno essere indicati gli accordi con i produttori dei rifiuti oggetto della raccolta stabiliti al fine di assicurare la rispondenza dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore stesso, nonche' delle modalita' per la verifica del rispetto di tali accordi. 2.4. La domanda di cui al punto 2.1 dovra' essere corredata da idonea documentazione tecnica, firmata per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato che illustri: b) la natura dei rifiuti radioattivi che formeranno oggetto dell'attivita' di raccolta, con specificazione: 1 dello stato fisico e della forma chimico fisica di essi, con riferimento alla natura dell'attivita' svolta nelle installazioni in cui tali rifiuti vengono prodotti; 2 della tipologia di essi (sorgenti non sigillate o sorgenti sigillate); c) le modalita' di confezionamento dei rifiuti; d) la classificazione dei rifiuti con riferimento alla specifica normativa, con indicazione dei dati e degli elementi su cui tale classificazione e' basata; e) le modalita' di trasporto dei rifiuti, con riferimento alle norme regolamentari sul trasporto di materie radioattive; f) le eventuali caratteristiche di pericolosita' aggiuntive a quelle di natura radiologica, con indicazione della pertinente classificazione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti non radioattivi; g) radionuclidi presenti e valore stimato della quantita' di radioattivita' (o di massa per le materie fissili speciali, i minerali, le materie grezze) e della concentrazione di essi all'atto della raccolta, con riferimento a partite di rifiuti omogenee per modalita' di produzione, per tipologia, per provenienza, per modalita' di deposito o per destinazione; h) l'ammontare stimato di quantita' di radioattivita' (o di massa per le materie fissili speciali, i minerali, le materie grezze), con riferimento ai diversi radionuclidi e della massa dei rifiuti che si prevede di raccogliere in un anno solare; i) dimostrazione della congruita' dei valori di quantita' di radioattivita' (o di massa per le materie fissili speciali, i minerali, le materie grezze) di cui alle lettere f) e g) e della quantita' di radioattivita' eventualmente smaltita nell'ambiente con le disposizioni di cui ai provvedimenti autorizzativi indicati al punto 2.1 che risultino applicabili; l) con riferimento all'attivita' di raccolta e di trasporto dei rifiuti: 1 le valutazioni dell'esperto qualificato di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 79 e dell'articolo 80 del presente decreto; 2 l'indicazione della qualificazione professionale e della classificazione, ai sensi dell'articolo 82 del citato decreto legislativo, del personale addetto; 3 la valutazione delle esposizioni per i lavoratori e per la popolazione in condizioni di normale attivita' e di incidente, con individuazione degli eventuali scenari di tipo incidentale; 4 la descrizione delle operazioni svolte sui rifiuti radioattivi, con particolare attenzione alla movimentazione di essi; m) indicazione delle modalita' con cui si intende adempiere agli ulteriori pertinenti obblighi di cui all'articolo 61 del presente decreto, con particolare riferimento al contenuto delle norme interne di sicurezza e protezione; indicazione delle modalita' con cui si intende assicurare la formazione di radioprotezione dei lavoratori ed indicazione della qualificazione professionale dei medesimi; 2.5. L'ANPA trasmette il proprio parere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2.6. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della conferenza di servizi di cui alla legge 241190 e dell'eventuale accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento della pratica il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo provvede al rilascio dell'autorizzazione. 2.7. Nel nullaosta sono inserite specifiche prescrizioni tecniche relative, se del caso a. alle installazioni di deposito o trattamento ove i rifiuti verranno conferiti od alle modalita' di smaltimento dei rifiuti nell'ambiente. b. al valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa interessata; c. all'obbligo di inoltrare, ogni sette anni, a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ANPA una relazione tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza dall'esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica della protezione, contenente: 1. l'aggiornamento, laddove necessario, della documentazione tecnica a suo tempo prodotta ai sensi dei punti 2.3 e 2.4; 2. dati ed elementi relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione connessi con l'attivita' svolta, con particolare riferimento all'esposizione dei lavoratori e della popolazione ed alla immissione di radionuclidi nell'ambiente 2.8. L'autorizzazione viene modificata in accordo alle disposizioni di cui al presente paragrafo su richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da parte a) del titolare dell'autorizzazione nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica, che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento e comunque nelle prescrizioni tecniche in esso presenti; b) dell'ANPA; c) degli organi di vigilanza; 2.9. L'istanza di modifica di cui al punto 2.8.a) deve essere inoltrata, con i dati e gli elementi di cui ai punti 2.2 e 2.3 che risultino applicabili, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ANPA. 2.10. Il titolare del nullaosta deve preventivamente comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'ANPA variazioni nello svolgimento dell'attivita', rispetto a quanto risultante dalla documentazione tecnica di cui ai punti 2.2 e 2.3, che non comportino modifiche nel provvedimento autorizzativo o nelle prescrizioni in esso contenute 2.11. Le variazioni comunicate possono essere adottate qualora, entro novanta giorni dalla comunicazione l'ANPA non abbia comunicato al titolare del nullaosta ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la richiesta di modifica dell'autorizzazione ai sensi del punto 2.8 lettera b). 2.12. L'ANPA trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio parere sull'istanza di modifica. 2.13. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della conferenza di servizi di cui alla legge 241190 e dell'eventuale accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento della pratica il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo provvede alla modifica dell'autorizzazione. 2.12. L'intendimento di cessazione dell'attivita' di raccolta dei rifiuti per cui e' stata emessa l'autorizzazione deve essere comunicato al Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, che provvede alla revoca dell'autorizzazione, previo parere dell'ANPA in merito alla sistemazione nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto dei rifiuti radioattivi che avevano formato oggetto dell'attivita' di raccolta. 2.13. La procedura di cui ai punti da 2.12 si applica nel caso di adozione del provvedimento di revoca di cui all'articolo 35 del presente decreto. 3. Ulteriori disposizioni 3.1. I soggetti che effettuano, anche con mezzi altrui, l'attivita' di raccolta dei rifiuti radioattivi provenienti da terzi in esenzione, ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 1, dall'autorizzazione di cui all'articolo 31 del presente decreto devono notificare l'attivita' stessa, almeno sessanta giorni prima dell'inizio di essa, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed all'ANPA. 3.2. La notifica, firmata per la parte di propria competenza dall'esperto qualificato, deve essere inviata mediante raccomandata, e deve contenere, per quanto applicabili, i dati e gli elementi di cui ai punti 2.2 e 2.3. 3.3. La variazione dei dati comunicati ai sensi del punto 3.1 o la cessazione dell'attivita' di raccolta devono essere preventivamente comunicate, entro i termini e con le modalita' definiti al punto 2.1 alle amministrazioni individuate al punto 2.1. 3.4. Ogni sette anni dall'invio della notifica di cui al punto 3.1 deve essere inviata alle amministrazioni ed agli organismi tecnici individuati al punto 2.1 una relazione tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza dall'esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica della protezione, contenente: a. l'aggiornamento, laddove necessario, della documentazione tecnica a suo tempo prodotta ai sensi del punto 3.1; b. dati ed elementi relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione connessi con l'attivita' svolta, con particolare riferimento all'esposizione dei lavoratori e della popolazione ed alla immissione di radionuclidi nell'ambiente 3.5. I soggetti che all'entrata in vigore delle disposizioni del presente Allegato svolgono attivita' di raccolta di rifiuti radioattivi per conto di terzi e che siano esentati dall'autorizzazione di cui all'articolo 31 del presente decreto ai sensi del paragrafo 1 provvedono alla notifica dell'attivita' ai sensi del punto 3.1