(Allegato XI)
                             ALLEGATO XI 
 
Determinazione ai sensi dell'art.62, comma 3, dell'art.91, comma 6  e
dell'art.91, comma 5, delle modalita' di tenuta della  documentazione
relativa alla sorveglianza fisica e  medica  della  protezione  dalle
radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per
i lavoratori esterni. 
 
  1. Libretto personale di radioprotezione e suo rilascio 
  1.1. Il libretto personale di radioprotezione  di  cui  all'art.62,
comma 2, lettera e), del presente decreto e' istituito conformemente 
al modello di cui all'allegato A 
  1.2. Il libretto personale di cui al punto  1.1  e'  istituito  dal
datore di lavoro di impresa esterna,  o  dal  lavoratore  esterno  se
autonomo, che provvede a compilare le sezioni 1 e 2, apponendo timbro
e sottoscrizione, e ad inviare il libretto stesso  al  Ministero  del
Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione  Generale  Rapporti  di
Lavoro. 
  1.3. L'organo  di  cui  al  punto  2.2  provvede  al  rilascio  con
l'attribuzione di un numero  progressivo  di  registrazione  e  della
data. 
  1.4.  Il  lavoratore  in  possesso   di   libretto   personale   di
radioprotezione gia' rilasciato ai sensi del punto 1.3 lo consegna al
proprio datore di lavoro di impresa esterna all'inizio  di  un  nuovo
rapporto di lavoro. 
 
  2. Modalita' di compilazione e di conservazione del libretto 
personale di radioprotezione 
  2.1. Il libretto personale e'  compilato  in  ogni  sua  parte,  in
conformita' agli eventuali accordi contrattuali di cui agli  articoli
62, comma 1, e 63, comma 1, del presente decreto a cura del datore di
lavoro, dell'esercente l'impianto che si avvale della prestazione del
lavoratore  esterno,  degli  esperti   qualificati   e   del   medico
autorizzato, per le parti di rispettiva competenza. 
  2.2. Nel caso non sia possibile valutare la dose al  termine  della
prestazione, l'esperto qualificato dell'esercente trasmette al datore
di lavoro, nel tempo  tecnicamente  necessario  i  relativi  dati  di
esposizione. L'esperto qualificato del  datore  di  lavoro  risponde,
firmando nell'apposito  spazio,  dell'esatta  trascrizione  dei  dati
stessi e procede alla valutazione della dose. 
  2.3. Il libretto personale e' conservato dal datore di  lavoro  che
lo consegna al lavoratore prima di ogni prestazione presso terzi.  In
caso di cessazione del  rapporto  di  lavoro,  il  datore  di  lavoro
consegna definitivamente il libretto al lavoratore. 
  2.4. Nelle schede personali  dei  lavoratori  esterni  deve  essere
annotato il contributo complessivo derivante da tutte le  esposizioni
lavorative  individuali,   relative   al   periodo   di   valutazione
determinato ai sensi dell'art.80, comma 1, lettera  c)  del  presente
decreto legislativo. 
  2.5. L'esercente l'impianto, nel caso di lavoratori  dipendenti  da
datori di lavoro di paesi esteri, provvede a  compilare  il  libretto
personale,  ove  previsto  dallo   Stato   d'origine   dei   predetti
lavoratori; l'esercente e' in ogni caso tenuto ad ottemperare a tutti
gli obblighi di cui all'art.63, comma 2, del presente decreto,  anche
mediante altra documentazione. 
  2.6. Resta fermo che  i  libretti  personali  rilasciati  da  Stati
membri dell'Unione Europea sono validi nel territorio italiano e sono
regolamentati, per la loro  compilazione  e  la  loro  conservazione,
dalle norme dello Stato che li ha rilasciati. 
 
  3. Sede di conservazione della documentazione della sorveglianza 
fisica 
  3.1. La documentazione  relativa  alla  sorveglianza  fisica  della
protezione dalle  radiazioni  ionizzanti,  di  cui  all'art.  81  del
presente decreto, e' conservata e  mantenuta  disponibile  presso  la
sede di  lavoro  o,  se  necessario  per  una  maggiore  garanzia  di
conservazione, presso la sede legale del datore di lavoro. 
 
  4. Registro 
  4.1 La documentazione di cui all'art. 81, comma 1, lettere a), b) e
c) del presente decreto, con esclusione dei documenti di cui al punto
5.3, e' costituita  da  un  registro  con  fogli  legati  e  numerati
progressivamente,  intestato  al   datore   di   lavoro   e   recante
l'indicazione della sede legale e della sede di lavoro. 
  4.2. La documentazione di cui agli articoli  61,  comma  2,  e  80,
comma 1, puo' essere costituita da  relazioni  tecniche  datate,  con
pagine numerate progressivamente, i cui  estremi  sono  riportati  su
registro di protocollo tenuto a cura del datore di lavoro. 
  4.3. Il registro di cui al punto 4.1 puo' essere suddiviso in  piu'
sezioni staccate, in riferimento alle diverse  installazioni  facenti
parte dello stesso complesso produttivo o agli argomenti  di  cui  al
punto  5;  la  prima  pagina  reca  le  indicazioni   inerenti   alle
installazioni ed agli argomenti cui il registro si riferisce. 
 
  5. Contenuti del registro 
  5.1. Il registro di cui al punto 4 deve contenere: 
  a) la planimetria o una descrizione dei luoghi ed ambienti  in  cui
vengono  esercitate  attivita'  comportanti  rischi   da   radiazioni
ionizzanti, con l'indicazione della classificazione delle zone; 
  b) l'elencazione, aggiornata in caso di variazioni, delle  sorgenti
sigillate  e  delle  macchine  radiogene  in  uso  o  detenute,   con
specificazione,  per  ciascuna  di  esse,  della   natura   e   delle
caratteristiche fondamentali; 
  c) l'annotazione, per le  sorgenti  non  sigillate,  dell'attivita'
massima  detenibile  dei  radionuclidi  e   di   quella   impiegabile
annualmente ai sensi dell'art.27 del presente decreto; 
  d)  le  modalita'  di  valutazione  delle  dosi   individuali   per
lavoratori ed individui dei gruppi di riferimento della popolazione a
partire dai dati di  sorveglianza  fisica  di  cui  all'art.  79  del
presente decreto legislativo; 
  e) copia delle relazioni di cui agli articoli 61, comma  2,  e  80,
comma 1, lettere b), c), d) del presente decreto,  qualora  l'esperto
qualificato non si avvalga della facolta' di cui al punto 4.2; 
  f) gli esiti della sorveglianza ambientale di  cui  all'  art.  79,
comma 1, lettera c) del presente decreto; 
  g) gli esiti delle verifiche di cui all'art.79,  comma  1,  lettera
b), nn.3) e 4), del presente decreto; 
  h) gli estremi di riferimento degli atti  autorizzativi  rilasciati
ai sensi del presente decreto; 
  i) l'annotazione dell'esito della prima  verifica  di  sorveglianza
fisica di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), n.2 del  presente
decreto, con riferimento al relativo benestare di  cui  al  comma  1,
lettera b), n.1), dello stesso articolo 79. 
  5.2. Le informazioni di cui al punto 5.1, lettere a), b), c) e  gli
eventuali provvedimenti di cui all'articolo 80, comma 1, lettera  d),
del  presente  decreto,  vanno  registrate  per  ogni  localita'   in
relazione all'attivita' esercitata e  alle  sorgenti  utilizzate,  in
caso di impiego temporaneo di sorgenti mobili di  radiazioni  diverse
da: 
  a) materie radioattive non soggette ai provvedimenti  autorizzativi
di cui ai Capi VI e VII del presente decreto; 
  b) macchine radiogene installate su mezzi mobili in cui il rateo di
dose a contatto di un punto qualunque delle schermature  solidali  ai
mezzi stessi e' inferiore a 1 µSv/h; 
  5.3. Al registro devono essere allegate le copie delle prescrizioni
e delle disposizioni formulate dagli organi di  vigilanza  che  siano
divenute esecutive. 
 
  6. Attivita' ed impianti soggetti ad autorizzazione 
  6.1. Per le attivita' e gli impianti soggetti  alle  autorizzazioni
previste dal presente decreto o dalla legge 31 dicembre 1962, n.1860,
nel registro di cui all'art.4, in alternativa alle indicazioni di cui
al punto 5.1, lettere a), b), c), puo' essere fatto riferimento  alle
notizie contenute nelle autorizzazioni stesse o nella  documentazione
allegata. 
 
  7. Scheda personale dosimetrica 
  7.1. La scheda personale dosimetrica di cui  all'art.81,  comma  1,
lettera d) del  presente  decreto  e'  compilata  in  conformita'  al
modello allegato B. 
  7.2. La scheda di cui al punto 1.1 e' costituita da fogli legati  e
numerati progressivamente. 
  7.3. E' consentita  l'adozione  di  schede  dosimetriche  personali
diverse dal modello B di  cui  al  punto  1.1  sempre  che  vi  siano
comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso. 
  7.4. Ai fini dell'adempimento degli  obblighi  di  cui  all'art.81,
comma 4, del presente decreto, le relazioni di cui  alla  lettera  e)
del  comma  1  dello  stesso  articolo  sono  allegate  alla   scheda
dosimetrica che deve contenere i necessari riferimenti ad esse. 
 
  8. Documento sanitario personale 
  8.1. Il documento  sanitario  personale  di  cui  all'  art.90  del
presente  decreto,  valido  anche   per   i   casi   di   esposizione
contemporanea a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di  rischio,
e' compilato in conformita' al modello allegato C. 
  8.2. Il documento di cui al punto 8.1 e' costituito da fogli legati
e numerati progressivamente. 
  8.3. E'  consentita  l'adozione  di  documenti  sanitari  personali
diversi dal modello C sempre che vi siano comunque inclusi i  dati  e
le notizie indicati nel modello stesso. 
  8.4. Il documento di cui al punto 8.1 e' conservato presso la  sede
di lavoro ovvero presso la sede legale  del  datore  di  lavoro,  con
salvaguardia  del  segreto  professionale,  fatto  salvo   il   tempo
strettamente necessario per  l'esecuzione  delle  visite  mediche  di
idoneita' e la trascrizione dei relativi risultati. 
 
  9. Accertamenti integrativi 
  9.1.  Gli  esiti  degli  accertamenti  integrativi   indicati   nel
documento sanitario personale, vistati e numerati dal medico  addetto
alla sorveglianza medica, devono essere allegati al documento stesso,
di cui costituiscono parte integrante. 
 
  10. Comunicazione del giudizio d'idoneita' 
  10.1. Le comunicazioni del medico addetto alla sorveglianza  medica
previste  dall'articolo  84,   comma   5,   del   presente   decreto,
costituiscono prova dell'avvenuta esecuzione  delle  relative  visite
mediche. 
 
  11. Modalita' di istituzione della documentazione inerente alla 
sorveglianza fisica e medica 
  11.1. L'esperto qualificato istituisce: 
  a) la scheda personale dosimetrica  per  ogni  lavoratore  esposto,
apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina  della  scheda
stessa,  debitamente  compilata  con  le  informazioni  previste  nel
modello B; 
  b)  il  registro  di  cui  al  punto  4,   apponendo   la   propria
sottoscrizione sulla prima pagina del  registro  stesso,  debitamente
intestato. 
  11.2. Il medico addetto  alla  sorveglianza  medica  istituisce  il
documento sanitario personale,per ogni lavoratore  esposto  apponendo
la propria sottoscrizione sulla prima pagina  del  documento  stesso,
debitamente compilato con le informazioni previste nel modello C. 
  11.3.  Il  datore  di  lavoro  appone  la   data   e   la   propria
sottoscrizione sulla prima pagina dei documenti  istituiti  ai  sensi
dei punti 11.1 e 11.2, dichiarando altresi' il numero  di  pagine  di
cui si compongono i documenti medesimi. 
 
  12. Compilazione dei documenti 
  12.1. Il libretto personale di cui al punto 1, i documenti relativi
alla sorveglianza fisica della protezione di cui ai punti 4 e 7, e il
documento sanitario personale di cui al punto 8, sono  compilati  con
inchiostro o altra materia indelebile, senza abrasioni; le rettifiche
o correzioni, siglate dal compilatore, sono eseguite in modo  che  il
testo sostituito sia leggibile; gli  spazi  bianchi  tra  annotazioni
successive sono barrati. 
  12.2. E' consentito che le registrazioni sui documenti  di  cui  al
punto 12.1  siano  effettuate,  ove  sia  possibile,  mediante  fogli
prestampati. In tale caso tutti i fogli devono  essere  applicati  in
modo stabile sulle pagine dei documenti e controfirmati  dall'esperto
qualificato o dal medico  incaricato  della  sorveglianza  medica  in
maniera che la firma interessi il margine  di  ciascun  foglio  e  la
pagina sulla quale e' applicato. 
  12.3. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di  cui  all'articolo
73, comma 1, e dell' art. 84,  comma  3,  del  presente  decreto,  il
datore di lavoro, chiede ad ogni lavoratore esposto, che e' tenuto  a
fornirle,le informazioni sulle dosi ricevute  relative  a  precedenti
rapporti di lavoro. 
  12.4.  L'esperto  qualificato  ed  il   medico   incaricato   della
sorveglianza medica procedono,  per  le  parti  di  competenza,  alla
trascrizione dei dati di cui al  punto  12.3,  rispettivamente  sulla
scheda dosimetrica e sul documento sanitario personale. 
 
  13. Sistemi di elaborazione automatica dei dati 
  13.1. E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica
dei dati per la memorizzazione della scheda personale e del documento
sanitario personale purche' siano rispettate le condizioni di cui  ai
commi seguenti. 
  13.2. Le modalita' di memorizzazione  dei  dati  e  di  accesso  al
sistema di gestione delle dosi devono essere tali da assicurare che: 
  a) l'accesso alle funzioni  del  sistema  sia  consentito  ai  soli
soggetti a cio' espressamente abilitati dal datore di lavoro; 
  b) l'accesso alle funzioni di valutazione delle dosi sia consentito
soltanto all'esperto qualificato; 
  c) le operazioni di  valutazione  delle  dosi  di  ogni  lavoratore
esposto  devono   essere   univocamente   riconducibili   all'esperto
qualificato mediante  la  memorizzazione  di  codice  identificativo,
autogenerato dal medesimo; 
  d) le eventuali  informazioni  di  modifica,  ivi  comprese  quelle
inerenti alle generalita' ed ai dati  occupazionali  del  lavoratore,
siano solo aggiuntive a quelle gia' memorizzate; 
  e) sia possibile  riprodurre  su  supporti  a  stampa,  secondo  le
modalita' di cui al punto 7, le informazioni contenute  nei  supporti
di memoria; 
  f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti
informatici di memoria. 
  g) siano implementati programmi di protezione e  di  controllo  del
sistema da codici virali; 
  h) sia redatta, a cura dell'esercente il sistema, una procedura  in
cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per  la
gestione del sistema medesimo;  nella  procedura  non  devono  essere
riportati i codici di accesso. 
  13.3.  Le  modalita'  di  memorizzazione  dei  documenti   sanitari
personali e di accesso al sistema di  gestione  degli  stessi  devono
essere tali da assicurare che: 
  a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito  soltanto  al
medico addetto alla sorveglianza medica o a suo delegato; 
  b) le operazioni di espressione dei giudizi di  idoneita'  di  ogni
lavoratore  esposto  e  delle  eventuali  limitazioni  devono  essere
univocamente riconducibili al medico addetto alla sorveglianza medica
mediante la memorizzazione di codice identificativo, autogenerato dal
medesimo; 
  c) le eventuali  informazioni  di  modifica,  ivi  comprese  quelle
inerenti alle generalita' ed ai dati  occupazionali  del  lavoratore,
siano solo aggiuntive a quelle gia' memorizzate; 
  d) sia possibile  riprodurre  su  supporti  a  stampa,  secondo  le
modalita' di cui al punto 8, le informazioni contenute  nei  supporti
di memoria; 
  e) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti
informatici di memoria; 
  f) siano implementati programmi di protezione e  di  controllo  del
sistema da codici virali; 
  g) sia redatta, a cura, dell'esercente il sistema, una procedura in
cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per  la
gestione del sistema medesimo;  nella  procedura  non  devono  essere
riportati i codici di accesso. 
  13.4. La rispondenza dei sistemi  di  elaborazione  automatica  dei
dati ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e' dichiarata dal  datore  di
lavoro. 
  13.5. In caso di cessazione del  rapporto  di  lavoro  i  documenti
informatizzati,  riportati  su  supporto  cartaceo  e   firmati   dai
responsabili dei dati e delle notizie in essi contenuti, sono inviati
secondo le modalita' e la destinazione indicate  negli  articoli  81,
comma 4, e 90, comma 4, del presente decreto. 
 
  14. Norme transitorie e finali 
  14.1. I registri istituiti ai sensi del decreto  del  Ministro  del
Lavoro e della Previdenza sociale 13 luglio 1990, n. 449,  conservano
la loro validita' e possono essere usati fino al loro esaurimento. 
  14.2. Le schede personali  e  i  documenti  sanitari  di  cui  agli
articoli 7 e 8 devono essere istituiti entro un anno  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  14.3. I sistemi di elaborazione automatica dei dati autorizzati  ai
sensi dell'art.17 del decreto di cui al punto  14.1  sono  aggiornati
entro  sei  mesi  per  adeguarli  alle  esigenze  dei  nuovi  modelli
approvati. L'aggiornamento e' dichiarato dal datore di lavoro. 
  14.4. I libretti di cui al  punto  1  devono  essere  istituiti  ed
inviati, ai fini del  rilascio,  al  Ministero  del  Lavoro  e  della
Previdenza Sociale entro 120 giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto. 
  14.5. Le schede dosimetriche relative ai lavoratori per i quali  il
rapporto risulti cessato in data anteriore alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e conservate ai sensi  dell'articolo  74,
comma 2 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185, devono  essere  trasmesse
dal datore di lavoro,  entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, allo stesso  organismo  individuato  dall'art.  90,
comma 4. 
  14.6. I documenti di cui ai punti 7  e  8  sono  custoditi  secondo
quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n.675. 
  14.7. Il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale
13 luglio 1990, n. 449, e' abrogato. 
 
 
MODELLO A 
                LIBRETTO PERSONALE DI RADIOPROTEZIONE 
       (articolo 62 comma 2 lettera e) D.Lgs. 17.03.95 n. 230) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
Mod. B 
                    SCHEDA PERSONALE DOSIMETRICA 
                                       (art. 81 D.Lgs. 17/3/95 n.230) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
Mod. C 
                    DOCUMENTO SANITARIO PERSONALE 
                     (art. 90 del D.Lgs 230/95) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico