(Allegato XII)
                            ALLEGATO XII 
 
DETERMINAZIONE, Al SENSI DELL'ARTICOLO 115 COMMA 2,  DEI  LIVELLI  DI
INTERVENTO NEL CASO DI EMERGENZE RADIOLOGICHE E NUCLEARI. 
 
  1. Definizioni 
  1.1. Dose evitabile: dose efficace o  dose  equivalente  che  viene
evitata ad un individuo della popolazione in un determinato periodo 
di tempo per 
  effetto dell' adozione di uno specifico  intervento,  relativamente
alle vie di esposizione cui va applicato l'intervento stesso; la dose
evitabile e' valutata come la differenza tra  il  valore  della  dose
prevista senza l'adozione dell'azione protettiva e  il  valore  della
dose prevista se l'intervento viene adottato; 
  1.2. Livello di intervento : valore di dose equivalente o  di  dose
efficace evitabile o di grandezza derivata, in relazione al quale  si
prende in considerazione  l'adozione  di  adeguati  provvedimenti  di
intervento; 
  1.3. - Dose proiettata: dose assorbita  ricevuta  da  un  individuo
della   popolazione   su   un   intervallo   di   tempo   dall'inizio
dell'incidente, da tutte le vie di esposizione, quando non vengono 
adottati interventi 
 
  2. Interventi nelle emergenze radiologiche e nucleari 
  2.1. Le disposizioni di cui al capo X si applicano alle esposizioni
potenziali suscettibili di comportare,  nell'arco  di  un  anno,  per
gruppi di riferimento della  popolazione  interessati  dall'emergenza
valori di dose efficace o di dose equivalente superiori ai limiti  di
dose  per  gli  individui  della  popolazione  stabiliti   ai   sensi
dell'articolo 96. 
 
  3. Livelli di intervento 
  3.1. I livelli di intervento relativi alle emergenze radiologiche e
nucleari sono definiti, nella programmazione degli interventi stessi,
per singolo  tipo  di  azione  protettiva,  considerando  le  vie  di
esposizione influenzate dall'azione protettiva stessa  ed  ognuno  di
essi  e'  espresso  in  termini  della  dose  evitabile   a   seguito
dell'adozione dell'intervento specifico. I livelli di  intervento  si
riferiscono a gruppi di  riferimento  della  popolazione  interessati
dall'emergenza. 
  3.2. I livelli di intervento di cui all'articolo 115, comma 2  sono
stabiliti sulla base dei principi di  cui  all'articolo  115-bis,  in
relazione tra l'altro alle caratteristiche specifiche dell'emergenza,
dei sito e del gruppo di riferimento della  popolazione  interessato.
Ai fini  dell'adozione  di  eventuali  misure  protettive,  si  tiene
adeguato conto delle circostanze del caso concreto, quali il numero e
le  caratteristiche  delle  persone  interessate  e   le   condizioni
atmosferiche. 
  3.3.  Ai  fini   della   programmazione,   nonche'   dell'eventuale
attuazione dei piani di cui al Capo X, ferme restando le disposizioni
di cui ai paragrafi 3.4 e 3.5, sono stabiliti,  in  termini  di  dose
equivalente evitabile e di dose efficace evitabile, gli intervalli di
livelli di intervento in relazione ai  provvedimenti  di  protezione,
specificati nella Tabella A. 
  3.4. Dei due riferimenti di dose indicati in Tabella A per ciascuna
azione protettiva considerata, il  valore  inferiore  rappresenta  il
livello al di sotto del quale non si ritiene giustificata  l'adozione
della contromisura, mentre quello  superiore  indica  il  livello  al
disopra del quale l'introduzione della contromisura  dovrebbe  essere
garantita. 
  3.5.  E'  da  considerare   sempre   giustificata   l'adozione   di
provvedimenti di intervento  nel  caso  in  cui  le  dosi  proiettate
relative agli individui piu' esposti  della  popolazione  interessati
dall'emergenza  siano   suscettibili   di   produrre   seri   effetti
deterministici in mancanza di misure protettive. 
  3.6. Ai fini della predisposizione e  dell'eventuale  adozione  dei
provvedimenti di intervento di cui al  paragrafo  3.5,  i  valori  di
soglia per la dose proiettata in un intervallo di tempo minore di due
giorni sono riportati nella tabella B: 
 
 
Tabella A Livelli di intervento di emergenza per l'adozione di misure
protettive, espressi in millisievert: 
 
    

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    TIPO DI INTERVENTO
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Riparo al chiuso           Da alcune unita' ad alcune decine di dose
                           efficace
Somministrazione di        Da alcune decine ad alcune centinaia di
iodio stabile - tiroide    dose equivalente
Evacuazione                Da alcune decine ad alcune centinaia di
                           dose efficace
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Tabella  B  - Valori di soglia di dose proiettata in un intervallo di
tempo inferiore a due giorni, espressi in gray

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ORGANO O TESSUTO                    DOSE PROIETTATA (Gy)
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Corpo intero (midollo osseo)                1
Polmoni                                     6
Pelle                                       3
Tiroide                                     5
Cristallino                                 2
Gonadi                                      3
Feto                                        0,1
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