(Allegato III)
                            Allegato III 
 
DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 82 DEL PRESENTE  DECRETO,  DEI
CRITERI PER L'ADOZIONE DELLA SORVEGLIANZA FISICA NONCHE' DEI  CRITERI
E DELLE  MODALITA'  PER  LA  CLASSIFICAZIONE  DEI  LAVORATORI,  DEGLI
         APPRENDISTI, DEGLI STUDENTI E DELLE AREE DI LAVORO. 
 
0. Definizioni 
0.1. Ai fini del presente Allegato valgono, oltre quelle  di  cui  al
Capo II, le definizioni di cui all'Allegato IV. 
 
1. Classificazione dei lavoratori ai fini della radioprotezione 
1.1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in  ragione
della attivita' lavorativa svolta per conto  del  datore  di  lavoro,
sono suscettibili  di  una  esposizione  alle  radiazioni  ionizzanti
superiore ad uno qualsiasi dei limiti  fissati  per  le  persone  del
pubblico dall'Allegato IV. 
1.2. Sono considerati lavoratori non esposti i  soggetti  sottoposti,
in ragione dell'attivita' lavorativa svolta per conto del  datore  di
lavoro, ad una esposizione che non sia suscettibile di  superare  uno
qualsiasi  dei  limiti  fissati   per   le   persone   del   pubblico
dall'Allegato IV. 
 
2. Apprendisti e studenti 
2.1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
decreto gli apprendisti e gli studenti esposti al  rischio  derivante
dalle radiazioni ionizzanti, in ragione della attivita' di  studio  o
di apprendistato, vengono suddivisi nelle seguenti categorie: 
a) apprendisti e studenti, di eta' non inferiore a 18  anni,  che  si
avviano ad una professione nel corso della quale saranno esposti alle
radiazioni  ionizzanti,  o  i  cui  studi  implicano  necessariamente
l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti; 
b) apprendisti e studenti di eta' compresa tra 16 e 18 anni,  che  si
trovino nelle condizioni di cui alla precedente lettera a); 
c) apprendisti e studenti di eta' non inferiore a 16 anni, che non si
trovino nelle condizioni di cui alla lettera a); 
d) apprendisti e studenti di eta' inferiore a 16 anni. 
 
3. Classificazione dei lavoratori esposti, degli apprendisti e degli 
studenti 
3.1. Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla
base degli accertamenti compiuti dall'esperto  qualificato  ai  sensi
del paragrafo 5, sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un
anno solare, ad uno dei seguenti valori: 
a) 6 mSv di dose efficace; 
b) i tre decimi di uno  qualsiasi  dei  limiti  di  dose  equivalente
fissati al paragrafo 2 dell'Allegato IV, per il cristallino,  per  la
pelle nonche' per  mani  ,  avambracci,  piedi  e  caviglie,  con  le
modalita' di valutazione stabilite al predetto paragrafo. 
3.2. I lavoratori esposti non classificati in Categoria  A  ai  sensi
del paragrafo 3.1 sono classificati in Categoria B. 
3.3. Agli apprendisti ed agli studenti di cui  alla  lettera  a)  del
paragrafo 2.1 si applicano le modalita' di classificazione  stabilite
per i lavoratori al paragrafo 1 e ai paragrafi 3.1 e 3.2. 
3.4. Sono classificati in categoria A i prestatori di lavoro  addetti
alle lavorazioni minerarie disciplinate  dal  Capo  IV  del  presente
decreto, salvo esplicita dimostrazione di non necessita' da parte  di
un esperto qualificato. 
 
4. Classificazione e delimitazione delle aree di lavoro 
4.1. Ogni area di lavoro in cui,  sulla  base  degli  accertamenti  e
delle valutazioni compiuti  dall'esperto  qualificato  ai  sensi  del
paragrafo 5 del presente Allegato, sussiste per i lavoratori in  essa
operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui
al precedente paragrafo 3.1 e' classificata Zona Controllata. 
4.2. Ogni area di lavoro in cui,  sulla  base  degli  accertamenti  e
delle valutazioni compiuti  dall'esperto  qualificato  ai  sensi  del
paragrafo 5 del presente Allegato, sussiste per i lavoratori in  essa
operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose  fissati
per le persone del pubblico nell'Allegato IV, ma che non debba essere
classificata  Zona  Controllata  ai  sensi  del  paragrafo  4.1,   e'
classificata Zona Sorvegliata. 
4.3. Le  Zone  Controllate  e  le  Zone  Sorvegliate  sono  segnalate
utilizzando la segnaletica definita dalle norme di  buona  tecnica  o
comunque in maniera visibile e  comprensibile.  Le  Zone  Controllate
sono delimitate e le modalita' di accesso ad esse sono  regolamentate
secondo procedure scritte indicate dall'esperto qualificato al datore
di lavoro ai sensi dell'articolo 61, comma 2, e dell'articolo 80  del
presente decreto legislativo. 
4.4. Nelle procedure di cui  al  paragrafo  4.3  sono,  tra  l'altro,
previste istruzioni di radioprotezione, adeguate al rischio derivante
dalle sorgenti di radiazioni e  dalle  attivita'  svolte  nelle  zone
controllate e sorvegliate nonche' quelle ai  fini  del  controllo  di
persone e di attrezzature in uscita dalle zone  in  cui  sussista  un
rischio significativo di diffusione di contaminazione. 
 
5. Accertamenti dell'esperto qualificato 
5.1. L'accertamento delle condizioni di cui ai paragrafi  1,  3  e  4
deve essere effettuato da un esperto qualificato di cui  all'articolo
77 e da questi comunicato al datore di lavoro ai sensi degli articoli
61, comma 2, e 80. 
5.2. Nell'accertamento di cui al paragrafo 5.1. si deve  tener  conto
del rischio di esposizione interna ed esterna, secondo  le  modalita'
stabilite  nell'Allegato  IV,  derivante  dalla   normale   attivita'
lavorativa  programmata  nonche'  dal  contributo  delle  esposizioni
potenziali conseguenti a eventi anomali e malfunzionamenti che  siano
suscettibili di aumentare le dosi  dei  singoli  derivanti  da  detta
normale attivita' lavorativa programmata. 
 
6. Sorveglianza fisica della radioprotezione 
6.1.  La  sorveglianza  fisica  della  radioprotezione  deve   essere
effettuata, ai  sensi  dell'articolo  75,  ove  le  attivita'  svolte
comportino la classificazione delle aree di lavoro in una o piu' Zone
Controllate o in una o piu' Zone  Sorvegliate  oppure  comportino  la
classificazione degli addetti alle attivita' come lavoratori esposti,
anche  di  categoria  B,  o  come  apprendisti  e  studenti  ad  essi
equiparati ai sensi dei paragrafi 3.3 e 3.4. 
6.2. La sorveglianza fisica deve  comunque  essere  effettuata  nelle
seguenti installazioni: 
a) impianti nucleari di cui all'articolo 7; 
b) miniere di cui al Capo IV; 
c) installazioni soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 33; 
d) installazioni soggette al nulla  osta  di  Categoria  B  ai  sensi
dell'articolo 29; 
e) installazioni soggette all'autorizzazione di cui  all'articolo  13
della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860; 
f) installazioni soggette al nulla  osta  di  Categoria  A  ai  sensi
dell'articolo 28. 
6.3.  Fermo  restando  quanto  stabilito   al   paragrafo   6.1,   la
sorveglianza fisica puo' non essere effettuata per  le  installazioni
di cui alle lettera d) del paragrafo 6.2, quando sia  data  esplicita
dimostrazione di non necessita' da parte di  un  esperto  qualificato
nella relazione di radioprotezione di cui all'articolo 61, comma 2, o
di cui all'articolo 80 del presente decreto. 
 
7. Valutazione della dose efficace e delle dosi equivalenti 
7.1. La valutazione delle dosi  efficaci  e  delle  dosi  equivalenti
ricevute o impegnate deve essere  effettuata,  in  modo  sistematico,
dall'esperto qualificato mediante apparecchi o metodiche di misura di
tipo individuale per i lavoratori classificati in categoria A. 
7.2. Con motivata relazione, ai  sensi  dell'articolo  80,  l'esperto
qualificato indica, per gli effetti di cui all'articolo 79, comma  4,
se le valutazioni individuali di cui al  paragrafo  precedente  siano
impossibili o insufficienti, in quanto tecnicamente non significative
in relazione al  tipo  ed  alle  caratteristiche  delle  sorgenti  di
radiazioni, alle  specifiche  modalita'  delle  esposizioni  ed  alla
sensibilita' delle metodiche di misura. 
7.3. Nei casi in cui  sia  stata  ritenuta  la  non  significativita'
tecnica delle valutazioni individuali,  nella  relazione  di  cui  al
paragrafo 7.2 vengono indicati i criteri e  le  modalita'  specifiche
con cui sono utilizzati, sempre ai fini delle valutazioni individuali
di cui al paragrafo 7.1, i dati della sorveglianza  dell'ambiente  di
lavoro  o  quelli  relativi  a  misurazioni  individuali   su   altri
lavoratori esposti classificati in categoria A. 
 
8. Sorveglianza fisica ambientale nelle Zone Controllate e nelle Zone 
Sorvegliate 
8.1. L'esperto qualificato,  nell'ambito  della  sorveglianza  fisica
della protezione nelle Zone Controllate  e  nelle  Zone  Sorvegliate,
deve effettuare le seguenti valutazioni nell'ambiente di lavoro: 
a) delle grandezze operative di radioprotezione di cui  al  paragrafo
12 dell'Allegato IV ai fini della valutazione della dose  equivalente
e della dose efficace [delle esposizioni  esterne  e  delle  relative
intensita]; 
b) della concentrazione volumetrica o superficiale  dei  radionuclidi
contaminanti e della natura, stato fisico e forma chimica di essi. 
 
9.  Altre  modalita'  di   esposizione.   Esposizioni   soggette   ad
autorizzazione speciale. 
9.1. In situazioni eccezionali, esclusi gli interventi per  emergenze
radiologiche e  nucleari,  lavoratori  classificati  in  categoria  A
possono essere sottoposti ad esposizioni superiori ai limiti di  dose
per i lavoratori esposti, quando  non  si  possano  utilizzare  altre
tecniche che permettano di evitarlo e previa autorizzazione  speciale
da parte delle autorita' di vigilanza territorialmente competenti  ai
sensi dell'articolo 59. 
9.2.  Le  esposizioni  di  cui  al  paragrafo  9.1  sono  inerenti  a
situazioni specifiche limitate nel tempo, circoscritte a  determinate
aree di lavoro e non possono superare i limiti fissati  per  il  caso
specifico dalle autorita' di vigilanza di cui al paragrafo 9.1 stesso
nonche', comunque, il doppio dei limiti di dose fissati nei paragrafi
1 e 2 dell'Allegato IV. 
9.3. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, possono adibire alle operazioni
che comportano le  esposizioni  di  cui  al  paragrafo  9.1  soltanto
lavoratori scelti tra  quelli  preventivamente  indicati  dal  medico
autorizzato sulla base dell'eta' e dello stato di salute. 
9.4. Non possono essere in nessun caso sottoposti alle esposizioni di
cui al paragrafo 9.1: 
a) le donne in eta' fertile; 
b) gli apprendisti e studenti; 
b) i lavoratori che abbiano subito, nei dodici mesi  precedenti,  per
qualsiasi motivo, esposizioni comportanti dosi  superiori  ai  valori
dei limiti stabiliti ai paragrafi 1 e 2 dell'Allegato IV. 
9.5. Le modalita' tecniche delle esposizioni di cui al paragrafo  9.1
debbono essere preventivamente valutate ed  approvate  per  iscritto,
con apposita relazione,  dall'esperto  qualificato  incaricato  della
sorveglianza fisica della protezione. 
9.6.  La  richiesta  alle  autorita'  di  vigilanza  territorialmente
competenti per l'autorizzazione alle esposizioni di cui al  paragrafo
9.1 deve essere corredata di: 
a) adeguata descrizione delle operazioni da eseguire; 
b) motivazione della necessita' delle esposizioni di cui al paragrafo
9.1; 
c) relazione dell'esperto qualificato di cui al paragrafo 9.5; 
d) resoconti di riunione o riunioni in cui le esposizioni siano state
discusse con i lavoratori  interessati,  i  loro  rappresentanti,  il
medico - autorizzato e l'esperto qualificato. 
9.7. Alle esposizioni  di  cui  al  paragrafo  9.1  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 9 1.