ALLEGATO V ISTITUZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ESPERTI QUALIFICATI E DEI MEDICI AUTORIZZATI E DETERMINAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 78 E 88 DELLE MODALITA', TITOLI DI STUDIO, ACCERTAMENTO DELLA CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE PER L'ISCRIZIONE. 1. Elenchi nominativi 1.1. Sono istituiti presso il Ministero del Lavoro -Direzione Generale Rapporti di Lavoro- gli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, incaricati rispettivamente della sorveglianza fisica e della sorveglianza medica della radioprotezione, secondo quanto stabilito dagli artt. 78 e 88. 1.2. Gli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, costituiti separatamente, devono contenere, per ciascuno degli iscritti , il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione. 1.3. Per l'iscrizione negli elenchi di cui al punto 1.1 devono essere osservate le modalita' stabilite nel presente allegato. 2. Requisiti per l'iscrizione 2.1. Agli elenchi nominativi di cui al precedente punto 1.1. possono essere iscritti, su domanda diretta al Ministero del Lavoro - Direzione Generale Rapporti di Lavoro- coloro che: a) siano cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione Europea, ovvero cittadini di altri Stati nei cui confronti vige un regime di reciprocita'; b) godano dei diritti politici e non risultino essere stati interdetti; c) siano in possesso dei titoli previsti dal successivo punto 9, se aspiranti all'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati, ovvero dei titoli previsti dal successivo punto 14 se aspiranti all'elenco dei medici autorizzati; d) siano dichiarati abilitati dalle competenti Commissioni di cui ai punti 3 e 4 allo svolgimento dei compiti di sorveglianza fisica e medica della radioprotezione; e) non siano stati cancellati dagli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati negli ultimi cinque anni ai sensi dei punto 15 lettere a) e b). 3. Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati. 3.1. Presso il Ministero del lavoro -Direzione Generale Rapporti di Lavoro- e' istituita la Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati. 3.2. La Commissione e' composta da laureati in materia tecnico-scientifiche, esperti in sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti di cui: due designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i propri funzionari - uno designato dal Ministero della sanita' tra i propri funzionari - uno designato dall'Istituto superiore di sanita'; - uno designato dall'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro; - uno designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica tra i professori universitari di ruolo; - due designati dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, di cui uno esperto in sorveglianza medica della radioprotezione. Le funzioni di segreteria della Commissione sono espletate da un funzionario del Ministero del Lavoro. 3.3. I componenti della Commissione, il presidente, scelto tra i membri del Ministero del Lavoro, ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In corrispondenza di ogni membro effettivo e' nominato un supplente. 4. Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati. 4.1. Presso il Ministero dei lavoro- Direzione Generale Rapporti di Lavoro- e' istituita la Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati. 4.2. La Commissione e' composta da laureati , esperti in materia di sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui: - due designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i propri funzionari tecnici; - uno designato dal Ministero della sanita' tra i propri funzionari tecnici; - uno designato dall'Istituto superiore di sanita'; - uno designato dall'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro; - uno designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica tra i professori universitari di ruolo; - due designati dall'Agenzia nazionale per la proiezione dell'ambiente, di cui uno laureato in materie scientifiche esperto in sorveglianza fisica della radioprotezione. Le funzioni di segreteria della Commissione sono espletate da un funzionario del Ministero del Lavoro. 4.3. I componenti della Commissione, il presidente, scelto tra i membri del Ministero del Lavoro, ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In corrispondenza di ogni membro effettivo e' nominato un supplente. 5. Compiti e deliberazioni delle Commissioni 5.1. Alle Commissioni di cui ai punti 3 e 4 spettano le deliberazioni relative all'iscrizione nell'elenco nominativo di rispettiva competenza. 5.2. Esse decidono, nel merito tecnico e scientifico, sulla validita' ed idoneita' della documentazione comunque esibita dagli interessati ai fini dell'iscrizione. Le Commissioni esprimono altresi' proposte o pareri nel merito della sospensione e della cancellazione dagli elenchi e sottopongono all'esame di abilitazione i richiedenti che vi siano stati ammessi. La Commissione di cui al punto 4 esprime inoltre pareri in merito ai ricorsi di cui all'art. 95. 5.3 Le deliberazioni delle Commissioni sono valide in presenza della meta' piu' uno dei componenti e sono adottate a maggioranza. In caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente. 5.4. Le deliberazioni delle Commissioni sono definitive. 6. Accertamento della capacita tecnica e professionale 6.1. L'abilitazione, prevista al punto 2 lettera d), e' conseguita dal richiedente l'iscrizione con il superamento di un esame i cui contenuti sono definiti nei successivi punti 10, 11 e 12 per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e nel punto 14 per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati. 6.2 In base all'esito del predetto esame il richiedente viene considerato "abilitato" o "non abilitato". Limitatamente agli esperti qualificati, l'abilitazione puo' essere riconosciuta per gradi inferiori a quello richiesto. 7. Modalita' per l'ammissione e lo svolgimento dell'esame di abilitazione. 7.1. Con la domanda di ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati il candidato deve dimostrare il possesso, anche nei modi e nelle forme stabilite dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, di tutti i requisiti previsti dal punto 2 lettere a), b) ed e) e dei titoli di studio indicati alla lettera c), nonche' di aver provveduto al pagamento della tassa d'esame, valido per una sola sessione. Alla domanda di ammissione va anche allegato l'attestato di tirocinio di cui al punto 9.3 7.2. La frequenza delle sessioni di esame e' annuale: ai predetti esami vengono ammessi i richiedenti che abbiano prodotto domanda entro il 31 dicembre del precedente anno solare. 7.3. Gli esami di abilitazione si svolgono a Roma; la relativa data e sede sono comunicate agli interessati almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. 7.4. La mancata presentazione, per qualunque motivo, all'esame di abilitazione e' considerata come rinuncia. 7.5. L'esame di abilitazione per l'accertamento del possesso da parte del richiedente l'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati dei requisiti di preparazione, verte sui principi teorici delle materie indicate nei punti 10, 11 e 12 nonche' su argomenti concernenti l'applicazione pratica dei principi e delle tecniche di radioprotezione e dosimetria. 7.6. L'esame di cui al punto 7.5 puo' essere completato a giudizio della Commissione con l'effettuazione di prove pratiche e scritte. 7.7. L'esame di abilitazione per l'accertamento del possesso da parte del richiedente l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati dei requisiti di preparazione verte sulle materie ed argomenti relativi alle attribuzioni e compiti del medico autorizzato ed indicate al successivo punto 14. 8. Iscrizione negli elenchi 8.1. Coloro che sono stati dichiarati abilitati dalle Commissioni di cui al punti 3 e 4 possono essere iscritti nei relativi elenchi previa domanda redatta su carta legge e diretta al Ministero del Lavoro- Direzione Generale Rapporti di Lavoro. 8.2. Alla domanda di cui al punto 8.1 devono essere allegati: a) certificati in bollo dei titoli posseduti; b) attestazione del versamento della relativa tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle norme in corso; c) codice fiscale. d) marca da bollo per il rilascio del certificato di iscrizione. 9. Titoli per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati. 9.1. Per l'accesso ai vari gradi di abilitazione previsti dall'articolo 78 sono richiesti: a) per l'abilitazione di primo grado: - laurea o diplomi universitari (laurea breve) in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria e un periodo di tirocinio di almeno 120 giorni lavorativi presso strutture che utilizzano sorgenti per le quali e' richiesta l'abilitazione di I grado e sotto la guida del relativo esperto qualificato. b) per l'abilitazione di II grado: - laurea o diplomi universitari (laurea breve) in fisica, o in chimica, o in chimica industriale o in ingegneria, il periodo di tirocinio di cui al punto a) ed un periodo di tirocinio di almeno 120 giorni lavorativi presso strutture che utilizzano sorgenti per le quali e' richiesta l'abilitazione di II grado e sotto la guida del relativo esperto qualificato. c) per l'abilitazione di III grado: - laurea in fisica, o in chimica o in chimica industriale o in ingegneria, i periodi di tirocinio di cui ai punti a) e b) ed un periodo di tirocinio di almeno 120 giorni lavorativi presso strutture che utilizzano acceleratori di elettroni di energia superiore a 10 MeV o acceleratori di particelle diverse dagli elettroni, o presso impianti di cui al Capo VII, sotto la guida del relativo esperto qualificato. 9.2. L'inizio del tirocinio di cui al punto 9.1 deve essere comunicato alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, che provvede ad effettuare i necessari controlli. 9.3. L'attestazione di tirocinio deve essere rilasciata dall'esercente delle sorgenti presso le quali viene effettuato il tirocinio stesso. 9.4. Il tirocinio non e' richiesto per coloro che sono in possesso di diploma di specializzazione post-laurea in fisica sanitaria o specializzazioni equipollenti. 10. Contenuto dell'esame per l'iscrizione nel primo grado di abilitazione dell'elenco degli esperti qualificati. 10.1 Il richiedente l'iscrizione al primo grado di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza in materia di: - Fisica nucleare e fisica atomica di base; - Biologia di base; - natura e proprieta' della radiazione elettromagnetica ionizzante, modalita' di interazione con la materia; - caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature emittenti raggi X, parametri radioprotezionistici, carico di lavoro, barriere primarie e secondarie, loro progettazione e verifica; - tipi e usi delle sorgenti RX : attrezzature sanitarie per diagnostica e terapia, industriali, per la ricerca scientifica (es.cristallografia). - protezione del paziente, in particolare legislazione nazionale e comunitaria in materia di radioprotezione del paziente, incluse le disposizioni relative alle esposizioni potenziali e alle attrezzature; - problemi specifici del controllo delle esposizioni del personale e del pubblico in ambito sanitario; - grandezze e unita' di misura; - rilevazione e dosimetria dei raggi X: principi teorici, teoria della cavita', metodi e strumenti di misura (incluse le incertezze e i limiti di rivelazione), loro taratura e collaudo ; - dosimetria personale per esposizione a raggi X, dosimetri e principi di funzionamento; - effetti biologici delle radiazioni ionizzanti; - principi fondamentali delle norme di radioprotezione (epidemiologia, ipotesi lineare degli effetti stocastici, effetti deterministici); - principi ICRP: giustificazione, ottimizzazione, limitazione delle dosi; - raccomandazioni/convenzioni internazionali; - disposizioni legislative nazionali e comunitarie e normative tecniche sulla tutela contro il rischio da radiazioni ionizzanti; - protezione della popolazione: concetto di gruppo di riferimento, calcolo di dose per tale gruppo; - valutazione e riduzione dei rischi; - monitoraggio delle zone classificate; - ergonomia; - norme operative e pianificazione per le emergenze; - procedure di emergenza; - analisi degli infortuni passati; - organizzazione della radioprotezione: ruolo degli esperti qualificati, cultura in materia di sicurezza (importanza del comportamento umano), abilita' a comunicare (capacita' di instillare una cultura della sicurezza negli altri), registrazione (sorgenti, dosi, eventi anomali), permessi di lavoro ed altre autorizzazioni, definizione delle zone e classificazione dei lavoratori, controlli di qualita' per sorgenti che richiedono il I grado di abilitazione, relazioni con gli esercenti. 11. Contenuto dell'esame per l'iscrizione nel secondo grado di abilitazione dell'elenco degli esperti qualificati 11.1 Il richiedente l'iscrizione al secondo grado di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti indicati al precedente punto 10. anche in materia di: - argomenti di cui al punto 10 riferiti alle sostanze radioattive; - rilevazione e misura dei raggi X e gamma di energia fino a 10 Mev; - interazione delle particelle elementari cariche con la materia; - rilevazione e misure di flusso delle particelle elementari cariche, dose assorbita; - tipi di sorgenti: sigillate, non sigillate, acceleratori di elettroni con energia fino a 10 Mev; - principali impieghi delle sostanze radioattive nell'industria, nella ricerca scientifica e nella medicina; - pratiche ed interventi (inclusa la radiazione naturale, in specie il radon); - controllo delle emissioni e impatto ambientale delle stesse; - manipolazione di materie radioattive, progettazione di laboratori e reparti per impieghi medici, industriali e nella ricerca scientifica, contaminazione superficiale ed interna, limiti derivati, sistemi di rilevazione e misura per i singoli radioisotopi, inclusi i radionuclidi di origine naturale (in particolare radon e toron); - dosimetria interna (inclusa la dosimetria per radionuclidi specifici, molecole complesse ecc.) - calcolo della dose efficace per contaminazione interna, inclusa la dose da radionuclidi naturali; - - problemi speciali di decontaminazione; - contenimento e filtrazione; - fisiologia specifica dell'inalazione e dell'ingestione; - misure di protezione contro l'incorporazione; - rischi legati alla produzione ed all'uso di isotopi - uso delle sorgenti sigillate nell'industria: controllo dell'accesso in localita' periferiche, trasporto, esposizione accidentale dei lavoratori non addetti all'uso delle sorgenti, corretta manipolazione, rischi potenziali, esempi di incidenti che si sono verificati - rischi specifici associati alla radioattivita' naturale; - azioni di rimedio per ridurre le esposizioni nelle attivita' lavorative con le materie radioattive naturali di cui al Capo III bis; - gestione dei rifiuti e principi per l'eliminazione degli stessi; - trasporto di materiali radioattivi; - cenni sulla radiazione neutronica; - controlli di qualita' per sorgenti che richiedono il II grado di abilitazione. 12. Contenuto dell'esame per l'iscrizione nel terzo grado di abilitazione dell'elenco degli esperti qualificati. 12.1 il richiedente l'iscrizione al terzo grado di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti indicati nei precedenti punti 10 e 11, anche in materia di: - processo e prodotti di fissione e di fusione; - ingegneria dei reattori; - fabbricazione del combustibile, tossicita' e problemi di misurazione associati agli elementi di alto numero atomico; - trattamento del combustibile: chimica del processo, telemanipolazione, problemi specifici dello stoccaggio del combustibile e della gestione dei residui; - criticita'; - misura e rilevazione dei flussi di neutroni, spettrometria, principi e strumenti di misura; - misura e rilevazione di particelle ad energia elevata; - dosimetria dei raggi cosmici; - dosimetria neutronica individuale, caratteristiche e modalita' - radioprotezione nel campo dell'irradiazione neutronica, progettazione di barriere; - caratteristiche di installazione e di funzionamento, con particolare riferimento al rischio da radiazioni ionizzanti, delle sorgenti emittenti neutroni; - caratteristiche di installazione, autorizzazione e gestione, con riferimento al rischio da radiazioni ionizzanti, degli impianti di cui all'articolo 7. - situazioni di emergenza nucleare. - Controllo di qualita' per sorgenti che richiedono il III grado di abilitazione. 13. Titoli di studio per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati. 13.1 Per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati e' richiesto il possesso della laurea in medicina e chirurgia nonche' del titolo di medico competente ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626. 14. Contenuto dell'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati. 14.1 Il richiedente l'iscrizione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza dei problemi generali di prevenzione, di diagnostica precoce e di terapia, relativi alle malattie da lavoro, nonche' dei problemi particolari riguardanti la patologia, la clinica, l'igiene del lavoro, la radiobiologia e la radiopatologia, la radiotossicologia e la medicina legale connesse con l'impiego delle radiazioni ionizzanti, sia di origine artificiale che naturale. E' richiesta altresi' un'adeguata conoscenza dei problemi particolari di igiene della popolazione nei confronti dei rischi da radiazioni ionizzanti, sia di origine artificiale che naturale, e delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti la relativa tutela. Il richiedente deve altresi' dimostrare di conoscere gli elementi essenziali della sorveglianza fisica della protezione. 15. Cancellazioni 15.1 La cancellazione dagli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati si effettua: a) per disposizione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 93; b) in caso di esercizio dell'attivita' durante i periodi di sospensione di cui all'articolo 93; c) su domanda dell'iscritto. d) in caso di iscrizione ad un grado superiore.