(Allegato V)
                             ALLEGATO V 
 
ISTITUZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI  ESPERTI  QUALIFICATI  E  DEI  MEDICI
AUTORIZZATI E DETERMINAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 78  E  88  DELLE
MODALITA',   TITOLI   DI   STUDIO,   ACCERTAMENTO   DELLA   CAPACITA'
TECNICO-PROFESSIONALE PER L'ISCRIZIONE. 
 
  1. Elenchi nominativi 
  1.1. Sono istituiti  presso  il  Ministero  del  Lavoro  -Direzione
Generale Rapporti di Lavoro- gli  elenchi  nominativi  degli  esperti
qualificati e  dei  medici  autorizzati,  incaricati  rispettivamente
della  sorveglianza  fisica  e  della   sorveglianza   medica   della
radioprotezione, secondo quanto stabilito dagli artt. 78 e 88. 
  1.2. Gli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei  medici
autorizzati, costituiti separatamente, devono contenere, per ciascuno
degli iscritti , il cognome, il nome, il luogo e la data di  nascita,
il domicilio, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione. 
  1.3. Per l'iscrizione negli elenchi di  cui  al  punto  1.1  devono
essere osservate le modalita' stabilite nel presente allegato. 
 
  2. Requisiti per l'iscrizione 
  2.1. Agli elenchi  nominativi  di  cui  al  precedente  punto  1.1.
possono essere iscritti, su domanda diretta al Ministero del Lavoro -
Direzione Generale Rapporti di Lavoro- coloro che: 
  a) siano cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione  Europea,
ovvero cittadini di altri Stati nei cui confronti vige un  regime  di
reciprocita'; 
  b) godano  dei  diritti  politici  e  non  risultino  essere  stati
interdetti; 
  c) siano in possesso dei titoli previsti dal successivo punto 9, se
aspiranti  all'iscrizione  nell'elenco  degli  esperti   qualificati,
ovvero dei titoli previsti  dal  successivo  punto  14  se  aspiranti
all'elenco dei medici autorizzati; 
  d) siano dichiarati abilitati dalle competenti Commissioni  di  cui
ai punti 3 e 4 allo svolgimento dei compiti di sorveglianza fisica  e
medica della radioprotezione; 
  e) non  siano  stati  cancellati  dagli  elenchi  nominativi  degli
esperti qualificati e dei medici autorizzati negli ultimi cinque anni
ai sensi dei punto 15 lettere a) e b). 
 
  3.  Commissione  per  l'iscrizione  nell'elenco  nominativo   degli
esperti qualificati. 
  3.1. Presso il Ministero del lavoro -Direzione Generale Rapporti di
Lavoro- e' istituita  la  Commissione  per  l'iscrizione  nell'elenco
nominativo degli esperti qualificati. 
  3.2.  La  Commissione  e'   composta   da   laureati   in   materia
tecnico-scientifiche, esperti in sorveglianza fisica della protezione
dalle radiazioni ionizzanti di cui: 
  due designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
tra i propri funzionari 
  - uno designato dal Ministero della sanita' tra i propri funzionari
  - uno designato dall'Istituto superiore di sanita'; 
  - uno  designato  dall'Istituto  superiore  per  la  sicurezza  sul
lavoro; 
  - uno designato dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica tra i professori universitari di ruolo; 
  -  due  designati  dall'Agenzia   nazionale   per   la   protezione
dell'ambiente, di  cui  uno  esperto  in  sorveglianza  medica  della
radioprotezione. 
  Le funzioni di segreteria della Commissione sono  espletate  da  un
funzionario del Ministero del Lavoro. 
  3.3. I componenti della Commissione, il presidente,  scelto  tra  i
membri del Ministero del Lavoro, ed il segretario sono  nominati  con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in
carica cinque anni e possono essere riconfermati. 
  In  corrispondenza  di  ogni  membro  effettivo  e'   nominato   un
supplente. 
 
  4. Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo  dei  medici
autorizzati. 
  4.1. Presso il Ministero dei lavoro- Direzione Generale Rapporti di
Lavoro- e' istituita  la  Commissione  per  l'iscrizione  nell'elenco
nominativo dei medici autorizzati. 
  4.2. La Commissione e' composta da laureati , esperti in materia di
sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti,  di
cui: 
  - due designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
tra i propri funzionari tecnici; 
  - uno designato dal Ministero della sanita' tra i propri funzionari
tecnici; 
  - uno designato dall'Istituto superiore di sanita'; 
  - uno  designato  dall'Istituto  superiore  per  la  sicurezza  sul
lavoro; 
  - uno designato dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica tra i professori universitari di ruolo; 
  -  due  designati  dall'Agenzia   nazionale   per   la   proiezione
dell'ambiente, di cui uno laureato in materie scientifiche esperto in
sorveglianza fisica della radioprotezione. 
  Le funzioni di segreteria della Commissione sono  espletate  da  un
funzionario del Ministero del Lavoro. 
  4.3. I componenti della Commissione, il presidente,  scelto  tra  i
membri del Ministero del Lavoro, ed il segretario sono  nominati  con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in
carica cinque anni e possono essere riconfermati. 
  In  corrispondenza  di  ogni  membro  effettivo  e'   nominato   un
supplente. 
 
  5. Compiti e deliberazioni delle Commissioni 
  5.1.  Alle  Commissioni  di  cui  ai  punti  3  e  4  spettano   le
deliberazioni  relative  all'iscrizione  nell'elenco  nominativo   di
rispettiva competenza. 
  5.2.  Esse  decidono,  nel  merito  tecnico  e  scientifico,  sulla
validita' ed idoneita' della documentazione  comunque  esibita  dagli
interessati  ai  fini  dell'iscrizione.  Le   Commissioni   esprimono
altresi' proposte o pareri  nel  merito  della  sospensione  e  della
cancellazione dagli elenchi e sottopongono all'esame di  abilitazione
i richiedenti che vi siano stati ammessi. 
  La Commissione di cui al punto 4 esprime inoltre pareri  in  merito
ai ricorsi di cui all'art. 95. 
  5.3 Le deliberazioni delle  Commissioni  sono  valide  in  presenza
della meta' piu' uno dei componenti e sono adottate a maggioranza. In
caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente. 
  5.4. Le deliberazioni delle Commissioni sono definitive. 
 
  6. Accertamento della capacita tecnica e professionale 
  6.1. L'abilitazione, prevista al punto 2 lettera d), e'  conseguita
dal richiedente l'iscrizione con il superamento di  un  esame  i  cui
contenuti sono  definiti  nei  successivi  punti  10,  11  e  12  per
l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e nel  punto  14
per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati. 
  6.2 In base all'esito  del  predetto  esame  il  richiedente  viene
considerato "abilitato" o "non abilitato". 
  Limitatamente agli esperti qualificati, l'abilitazione puo'  essere
riconosciuta per gradi inferiori a quello richiesto. 
 
  7. Modalita'  per  l'ammissione  e  lo  svolgimento  dell'esame  di
abilitazione. 
  7.1. Con la domanda di ammissione  all'esame  di  abilitazione  per
l'iscrizione negli elenchi degli esperti  qualificati  e  dei  medici
autorizzati il candidato deve dimostrare il possesso, anche nei  modi
e nelle forme stabilite dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, di tutti i
requisiti previsti dal punto 2 lettere a), b) ed e) e dei  titoli  di
studio indicati alla  lettera  c),  nonche'  di  aver  provveduto  al
pagamento della tassa d'esame, valido per  una  sola  sessione.  Alla
domanda di ammissione va anche allegato l'attestato di tirocinio di 
cui al punto 9.3 
  7.2. La frequenza delle sessioni di esame e' annuale:  ai  predetti
esami vengono ammessi i  richiedenti  che  abbiano  prodotto  domanda
entro il 31 dicembre del precedente anno solare. 
  7.3. Gli esami di abilitazione si svolgono a Roma; la relativa data
e sede sono comunicate agli interessati almeno quindici giorni  prima
dello svolgimento delle prove stesse. 
  7.4. La mancata presentazione, per qualunque motivo,  all'esame  di
abilitazione e' considerata come rinuncia. 
  7.5. L'esame di abilitazione per  l'accertamento  del  possesso  da
parte  del  richiedente  l'iscrizione   nell'elenco   degli   esperti
qualificati dei requisiti di preparazione, verte sui principi teorici
delle materie indicate nei punti 10, 11 e  12  nonche'  su  argomenti
concernenti l'applicazione pratica dei principi e delle  tecniche  di
radioprotezione e dosimetria. 
  7.6. L'esame di cui al punto 7.5 puo' essere completato a  giudizio
della Commissione con l'effettuazione di prove pratiche e scritte. 
  7.7. L'esame di abilitazione per  l'accertamento  del  possesso  da
parte del richiedente l'iscrizione nell'elenco nominativo dei  medici
autorizzati dei requisiti di  preparazione  verte  sulle  materie  ed
argomenti relativi alle attribuzioni e compiti del medico autorizzato
ed indicate al successivo punto 14. 
 
  8. Iscrizione negli elenchi 
  8.1. Coloro che sono stati dichiarati abilitati  dalle  Commissioni
di cui al punti 3 e 4 possono essere iscritti  nei  relativi  elenchi
previa domanda redatta su carta legge  e  diretta  al  Ministero  del
Lavoro- Direzione Generale Rapporti di Lavoro. 
  8.2. Alla domanda di cui al punto 8.1 devono essere allegati: 
  a) certificati in bollo dei titoli posseduti; 
  b) attestazione del versamento della relativa tassa di  concessione
governativa nella misura prevista dalle norme in corso; 
  c) codice fiscale. 
  d) marca da bollo per il rilascio del certificato di iscrizione. 
 
  9.  Titoli  per  l'ammissione   all'esame   di   abilitazione   per
l'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati. 
  9.1.  Per  l'accesso  ai  vari  gradi  di   abilitazione   previsti
dall'articolo 78 sono richiesti: 
  a) per l'abilitazione di primo grado: 
  - laurea o diplomi universitari (laurea  breve)  in  fisica,  o  in
chimica, o in chimica industriale o in ingegneria  e  un  periodo  di
tirocinio di  almeno  120  giorni  lavorativi  presso  strutture  che
utilizzano sorgenti per le quali e'  richiesta  l'abilitazione  di  I
grado e sotto la guida del relativo esperto qualificato. 
  b) per l'abilitazione di II grado: 
  - laurea o diplomi universitari (laurea  breve)  in  fisica,  o  in
chimica, o in chimica industriale o  in  ingegneria,  il  periodo  di
tirocinio di cui al punto a) ed un periodo di tirocinio di almeno 120
giorni lavorativi presso strutture che  utilizzano  sorgenti  per  le
quali e' richiesta l'abilitazione di II grado e sotto  la  guida  del
relativo esperto qualificato. 
  c) per l'abilitazione di III grado: 
  - laurea in fisica, o in chimica o  in  chimica  industriale  o  in
ingegneria, i periodi di tirocinio di cui ai punti  a)  e  b)  ed  un
periodo di tirocinio di almeno 120 giorni lavorativi presso strutture
che utilizzano acceleratori di elettroni di energia  superiore  a  10
MeV o acceleratori di particelle diverse dagli  elettroni,  o  presso
impianti di cui al Capo VII, sotto  la  guida  del  relativo  esperto
qualificato. 
  9.2. L'inizio del  tirocinio  di  cui  al  punto  9.1  deve  essere
comunicato alla  Direzione  Provinciale  del  Lavoro  competente  per
territorio, che provvede ad effettuare i necessari controlli. 
  9.3.   L'attestazione   di   tirocinio   deve   essere   rilasciata
dall'esercente delle sorgenti presso le  quali  viene  effettuato  il
tirocinio stesso. 
  9.4. Il tirocinio non e' richiesto per coloro che sono in  possesso
di diploma di specializzazione  post-laurea  in  fisica  sanitaria  o
specializzazioni equipollenti. 
 
  10. Contenuto  dell'esame  per  l'iscrizione  nel  primo  grado  di
abilitazione dell'elenco degli esperti qualificati. 
  10.1 Il richiedente l'iscrizione al  primo  grado  di  abilitazione
deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza in materia di: 
  - Fisica nucleare e fisica atomica di base; 
  - Biologia di base; 
  - natura e proprieta' della radiazione elettromagnetica ionizzante,
modalita' di interazione con la materia; 
  - caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature  emittenti
raggi X, parametri radioprotezionistici, carico di  lavoro,  barriere
primarie e secondarie, loro progettazione e verifica; 
  - tipi e  usi  delle  sorgenti  RX  :  attrezzature  sanitarie  per
diagnostica  e  terapia,  industriali,  per  la  ricerca  scientifica
(es.cristallografia). 
  - protezione del paziente, in particolare legislazione nazionale  e
comunitaria in materia di radioprotezione del  paziente,  incluse  le
disposizioni   relative   alle   esposizioni   potenziali   e    alle
attrezzature; 
  - problemi specifici del controllo delle esposizioni del  personale
e del pubblico in ambito sanitario; 
  - grandezze e unita' di misura; 
  - rilevazione e dosimetria dei raggi X:  principi  teorici,  teoria
della cavita', metodi e strumenti di misura (incluse le incertezze  e
i limiti di rivelazione), loro taratura e collaudo ; 
  - dosimetria personale per  esposizione  a  raggi  X,  dosimetri  e
principi di funzionamento; 
  - effetti biologici delle radiazioni ionizzanti; 
  -   principi   fondamentali   delle   norme   di    radioprotezione
(epidemiologia, ipotesi lineare  degli  effetti  stocastici,  effetti
deterministici); 
  - principi ICRP: giustificazione, ottimizzazione, limitazione delle
dosi; 
  - raccomandazioni/convenzioni internazionali; 
  - disposizioni legislative  nazionali  e  comunitarie  e  normative
tecniche sulla tutela contro il rischio da radiazioni ionizzanti; 
  - protezione della popolazione: concetto di gruppo di  riferimento,
calcolo di dose per tale gruppo; 
  - valutazione e riduzione dei rischi; 
  - monitoraggio delle zone classificate; 
  - ergonomia; 
  - norme operative e pianificazione per le emergenze; 
  - procedure di emergenza; 
  - analisi degli infortuni passati; 
  -  organizzazione  della  radioprotezione:  ruolo   degli   esperti
qualificati,  cultura  in  materia  di  sicurezza   (importanza   del
comportamento umano), abilita' a comunicare (capacita' di  instillare
una cultura della sicurezza negli  altri),  registrazione  (sorgenti,
dosi, eventi anomali), permessi di lavoro  ed  altre  autorizzazioni,
definizione delle zone e classificazione dei lavoratori, controlli di
qualita' per sorgenti che richiedono  il  I  grado  di  abilitazione,
relazioni con gli esercenti. 
 
  11. Contenuto dell'esame per l'iscrizione nel secondo grado di 
abilitazione dell'elenco degli esperti qualificati 
  11.1 Il richiedente l'iscrizione al secondo grado  di  abilitazione
deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che  degli
argomenti indicati al precedente punto 10. anche in materia di: 
  - argomenti di cui al punto 10 riferiti alle sostanze radioattive; 
  - rilevazione e misura dei raggi X e gamma di  energia  fino  a  10
Mev; 
  - interazione delle particelle elementari cariche con la materia; 
  - rilevazione  e  misure  di  flusso  delle  particelle  elementari
cariche, dose assorbita; 
  - tipi di  sorgenti:  sigillate,  non  sigillate,  acceleratori  di
elettroni con energia fino a 10 Mev; 
  - principali impieghi delle  sostanze  radioattive  nell'industria,
nella ricerca scientifica e nella medicina; 
  - pratiche ed interventi (inclusa la radiazione naturale, in specie
il radon); 
  - controllo delle emissioni e impatto ambientale delle stesse; 
  - manipolazione di materie radioattive, progettazione di laboratori
e  reparti  per  impieghi  medici,  industriali   e   nella   ricerca
scientifica, contaminazione superficiale ed interna, limiti derivati,
sistemi di rilevazione e misura per i singoli radioisotopi, inclusi i
radionuclidi di origine naturale (in particolare radon e toron); 
  -  dosimetria  interna  (inclusa  la  dosimetria  per  radionuclidi
specifici, molecole complesse ecc.) 
  - calcolo della dose efficace per contaminazione  interna,  inclusa
la dose da radionuclidi naturali; 
  - - problemi speciali di decontaminazione; 
  - contenimento e filtrazione; 
  - fisiologia specifica dell'inalazione e dell'ingestione; 
  - misure di protezione contro l'incorporazione; 
  - rischi legati alla produzione ed all'uso di isotopi 
  -  uso   delle   sorgenti   sigillate   nell'industria:   controllo
dell'accesso  in  localita'   periferiche,   trasporto,   esposizione
accidentale  dei  lavoratori  non  addetti  all'uso  delle  sorgenti,
corretta manipolazione, rischi potenziali, esempi di incidenti che si 
sono verificati 
  - rischi specifici associati alla radioattivita' naturale; 
  - azioni di rimedio per  ridurre  le  esposizioni  nelle  attivita'
lavorative con le materie radioattive naturali di  cui  al  Capo  III
bis; 
  - gestione dei rifiuti e principi per l'eliminazione degli stessi; 
  - trasporto di materiali radioattivi; 
  - cenni sulla radiazione neutronica; 
  - controlli di qualita' per sorgenti che richiedono il II grado  di
abilitazione. 
 
  12. Contenuto  dell'esame  per  l'iscrizione  nel  terzo  grado  di
abilitazione dell'elenco degli esperti qualificati. 
  12.1 il richiedente l'iscrizione al  terzo  grado  di  abilitazione
deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che  degli
argomenti indicati nei precedenti punti 10 e 11, anche in materia di: 
  - processo e prodotti di fissione e di fusione; 
  - ingegneria dei reattori; 
  -  fabbricazione  del  combustibile,  tossicita'  e   problemi   di
misurazione associati agli elementi di alto numero atomico; 
  -   trattamento   del   combustibile:   chimica    del    processo,
telemanipolazione,   problemi   specifici   dello   stoccaggio    del
combustibile e della gestione dei residui; 
  - criticita'; 
  - misura e  rilevazione  dei  flussi  di  neutroni,  spettrometria,
principi e strumenti di misura; 
  - misura e rilevazione di particelle ad energia elevata; 
  - dosimetria dei raggi cosmici; 
  - dosimetria neutronica individuale, caratteristiche e modalita' 
  -   radioprotezione   nel   campo   dell'irradiazione   neutronica,
progettazione di barriere; 
  -  caratteristiche  di  installazione  e  di   funzionamento,   con
particolare riferimento al rischio da  radiazioni  ionizzanti,  delle
sorgenti emittenti neutroni; 
  - caratteristiche di installazione, autorizzazione e gestione,  con
riferimento al rischio da radiazioni ionizzanti,  degli  impianti  di
cui all'articolo 7. 
  - situazioni di emergenza nucleare. 
  - Controllo di qualita' per sorgenti che richiedono il III grado di
abilitazione. 
 
  13. Titoli di studio per l'ammissione all'esame di abilitazione per
l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati. 
  13.1 Per l'ammissione all'esame di  abilitazione  per  l'iscrizione
nell'elenco  nominativo  dei  medici  autorizzati  e'  richiesto   il
possesso della laurea in medicina e chirurgia nonche' del  titolo  di
medico competente ai sensi del decreto legislativo del  19  settembre
1994, n. 626. 
 
  14.  Contenuto  dell'esame   di   abilitazione   per   l'iscrizione
nell'elenco dei medici autorizzati. 
  14.1 Il  richiedente  l'iscrizione  deve  dimostrare  di  possedere
un'adeguata conoscenza  dei  problemi  generali  di  prevenzione,  di
diagnostica precoce e di terapia, relativi alle malattie  da  lavoro,
nonche'  dei  problemi  particolari  riguardanti  la  patologia,   la
clinica, l'igiene del lavoro, la radiobiologia e  la  radiopatologia,
la radiotossicologia e la  medicina  legale  connesse  con  l'impiego
delle radiazioni ionizzanti, sia di origine artificiale che naturale. 
E' richiesta altresi' un'adeguata conoscenza dei problemi particolari
di igiene della popolazione nei confronti dei  rischi  da  radiazioni
ionizzanti,  sia  di  origine  artificiale  che  naturale,  e   delle
disposizioni legislative  e  regolamentari  concernenti  la  relativa
tutela. 
  Il richiedente deve altresi' dimostrare di conoscere  gli  elementi
essenziali della sorveglianza fisica della protezione. 
 
  15. Cancellazioni 
  15.1  La  cancellazione  dagli  elenchi  nominativi  degli  esperti
qualificati e dei medici autorizzati si effettua: 
  a) per disposizione del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale ai sensi dell'articolo 93; 
  b) in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  durante  i  periodi  di
sospensione di cui all'articolo 93; c) su domanda dell'iscritto. 
  d) in caso di iscrizione ad un grado superiore.