ALLEGATO VI DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 74, DELLE MODALITA' E DEI LIVELLI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE DI EMERGENZA 1. I lavoratori ed il personale delle squadre speciali di intervento che, in relazione all'attivita' cui sono adibiti, siano suscettibili di incorrere in esposizioni professionali di emergenza, comportanti il rischio di superare anche uno dei limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, sono soggetti classificati in categoria A preventivamente indicati dal medico autorizzato sulla base dell'eta' e dello stato di salute. 2. Ai soggetti di cui al paragrafo 1 non si applicano i limiti di dose efficace e di dose equivalente stabiliti per i lavoratori esposti nei paragrafi 1 e 2 dell'Allegato IV. 3. Nella pianificazione e nell'attuazione degli interventi di emergenza, vengono previste ed adottate, per quanto ragionevolmente possibile tenuto conto delle circostanze reali dell'emergenza, dei vincoli tecnici e dei rischi di radioprotezione, le misure necessarie a contenere l'esposizione dei soggetti di cui al paragrafo 1 entro i seguenti livelli operativi: a) 100 mSv di dose efficace; b) 300 mSv di dose equivalente al cristallino; c) 1 Sv di dose equivalente alle mani, agli avambracci, ai piedi ed alle caviglie; d) 1 Sv di dose equivalente alla pelle. 4. Un'esposizione al disopra dei livelli di cui al paragrafo 3 e' ammessa, in via eccezionale, soltanto allo scopo di salvare vite umane per volontari scelti tra le squadre speciali che siano, comunque, informati dei rischi connessi all'intervento specifico da effettuare. 5. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 74 e 91 del presente decreto legislativo. 6. Nella pianificazione e nell'attuazione degli interventi di emergenza vengono previste ed adottate le misure idonee ad evitare che i lavoratori ed il personale addetto agli interventi, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, siano suscettibili di incorrere in esposizioni superiori ai limiti stabiliti per i lavoratori esposti nei paragrafi 1 e 2 dell'Allegato IV.