(Allegato VI)
                             ALLEGATO VI 
 
DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 74, DELLE MODALITA' E DEI 
LIVELLI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE DI EMERGENZA 
 
  1.  I  lavoratori  ed  il  personale  delle  squadre  speciali   di
intervento che, in relazione all'attivita' cui  sono  adibiti,  siano
suscettibili di incorrere in esposizioni professionali di  emergenza,
comportanti il rischio di superare  anche  uno  dei  limiti  di  dose
stabiliti per i lavoratori esposti,  sono  soggetti  classificati  in
categoria A preventivamente indicati  dal  medico  autorizzato  sulla
base dell'eta' e dello stato di salute. 
  2. Ai soggetti di cui al paragrafo 1 non si applicano i  limiti  di
dose efficace e  di  dose  equivalente  stabiliti  per  i  lavoratori
esposti nei paragrafi 1 e 2 dell'Allegato IV. 
  3. Nella  pianificazione  e  nell'attuazione  degli  interventi  di
emergenza, vengono previste ed adottate, per  quanto  ragionevolmente
possibile tenuto conto delle circostanze  reali  dell'emergenza,  dei
vincoli tecnici e dei rischi di radioprotezione, le misure necessarie
a contenere l'esposizione dei soggetti di cui al paragrafo 1 entro  i
seguenti livelli operativi: 
    a) 100 mSv di dose efficace; 
    b) 300 mSv di dose equivalente al cristallino; 
    c) 1 Sv di dose equivalente alle mani, agli avambracci, ai  piedi
ed alle caviglie; 
    d) 1 Sv di dose equivalente alla pelle. 
  4. Un'esposizione al disopra dei livelli di cui al paragrafo  3  e'
ammessa, in via eccezionale, soltanto  allo  scopo  di  salvare  vite
umane per  volontari  scelti  tra  le  squadre  speciali  che  siano,
comunque, informati dei rischi connessi all'intervento  specifico  da
effettuare. 
  5. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 74 e  91  del
presente decreto legislativo. 
  6. Nella  pianificazione  e  nell'attuazione  degli  interventi  di
emergenza vengono previste ed adottate le misure  idonee  ad  evitare
che i lavoratori ed il personale addetto agli interventi, diversi  da
quelli di cui al paragrafo 1,  siano  suscettibili  di  incorrere  in
esposizioni superiori ai limiti stabiliti per  i  lavoratori  esposti
nei paragrafi 1 e 2 dell'Allegato IV.