ALLEGATO VII Determinazione, ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto delle modalita' della notifica delle pratiche di importazione e di produzione, a fini commerciali, di materie radioattive, di prodotti, apparecchiature e dispositivi in genere contenenti dette materie, nonche' delle esenzioni da tale obbligo; Determinazione, ai sensi dell'articolo 18-bis del presente decreto delle disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione per l'aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione e manifattura di beni di consumo e per l'importazione o l'esportazione di tali beni di consumo; Determinazione delle modalita' di notifica delle pratiche di cui al comma 1 dell'articolo 22 e dei valori di attivita' e dei valori di concentrazione di attivita' per unita' di massa di cui alle lettere a) e b) dei comma 2 dello stesso articolo Determinazione, ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto delle modalita' di attuazione dell'obbligo di informativa relativo alle materie radioattive immesse in commercio, nonche' delle esenzioni da tale obbligo; 1. Notifica dell'importazione e della produzione a fini commerciali di materie radioattive 1.1. Gli obblighi di notifica di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del presente decreto delle pratiche di importazione o produzione a fini commerciali di materie radioattive, di prodotti, apparecchiature e dispositivi in genere contenenti dette materie sussistono allorche', con riferimento alle materie radioattive che siano oggetto dell'importazione o della produzione a fini commerciali, il valore massimo della concentrazione di attivita' per unita' di massa sia superiore ai valori indicati nella Tabella VII-1 oppure l'attivita' totale riferita ad un anno solare di produzione o importazione sia superiore ai valori indicati nella Tabella VII-1 1.2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al punto 1.1 chiunque intende svolgere le pratiche di cui al punto 1.1 deve comunicare alle amministrazioni ed agli organismi tecnici individuati al comma 4 dell'articolo 18, entro i termini previsti dal citato articolo 18 mediante raccomandata, i seguenti dati ed elementi: a) generalita', codice fiscale e domicilio del soggetto che esercisce la pratica; qualora si tratti di societa' debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale b) sede (o sedi), comprese le eventuali installazioni, dove la pratica di importazione o di esportazione verra' svolta; c) descrizione della pratica, con indicazione delle finalita' della pratica; d) quantita' di radioattivita' delle materie radioattive (massa per le materie fissili speciali, le materie grezze ed i minerali) che si prevede di importare o produrre, con indicazione dei radionuclidi e dello stato fisico e della forma chimica; e) considerazioni relative all'applicazione dei principi di cui all'articolo. 2 del presente decreto. 1.3. La variazione dei dati comunicati ai sensi del punto 1.2 o la cessazione della pratica di importazione o produzione devono essere preventivamente comunicate, entro i termini e con le modalita' di cui al punto 1.2, alle amministrazioni di cui al punto 1.2; 1.4. Copia della notifica e della documentazione atta a dimostrare il regolare invio deve essere conservata presso la sede di svolgimento della pratica per cinque anni a partire dalla data di spedizione. In caso di cessazione dell'impresa prima di tale termine la copia della notifica e la relativa documentazione devono essere consegnati all'Ufficio provinciale dell'industria, commercio ed artigianato territorialmente competente, che lo conserva fino alla scadenza dei cinque anni. 2. Autorizzazione all'aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione e manifattura di beni di consumo, nonche' all'importazione o all'esportazione di tali beni di consumo 2.1. L'autorizzazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 18-bis del presente decreto, all'aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione e manifattura di beni di consumo delle materie medesime, nonche' all'importazione o all'esportazione di tali beni di consumo e' richiesta anche per valori di attivita' e di concentrazione per unita' di massa inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto. 2.2. Il produttore, l'importatore o l'esportatore che intenda ottenere l'autorizzazione di cui al punto 2.1 deve inoltrare domanda, sottoscritta dal richiedente, al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato. Copia della domanda e della documentazione tecnica di cui al punto 2.4 devono essere contemporaneamente trasmesse dal richiedente alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui all'articolo 18 2.3. La domanda di cui al punto 2.2 deve contenere, per quanto applicabili, i dati e gli elementi seguenti: a) generalita', codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di societa', debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale b) sede (o sedi) delle installazioni dove la attivita' verra' svolta c) descrizione della pratica d) quantita' di radioattivita', concentrazione stato fisico e forma chimica delle materie radioattive che saranno oggetto della pratica e) descrizione dei beni di consumo prodotti, importati od esportati f) Paesi di importazione ed esportazione dei beni di consumo; g) Individuazione degli obblighi di cui al presente decreto dai quali l'utente finale del bene di consumo puo' essere esonerato con il provvedimento di autorizzazione di cui al presente paragrafo; h) considerazioni relative all'applicazione dei principi di cui all'articolo 2 del presente decreto, con indicazione dei valori massimi di dose individuale di dose attesi a seguito dell'uso dei beni di consumo, con riferimento anche allo smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti. 2.4. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del versamento prescritto. 2.5. La documentazione tecnica, di cui al punto 2.3 deve essere firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato. 2.6. Le amministrazioni e gli organismi tecnici di cui al punto 2.2 trasmettono il proprio parere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2.7. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della conferenza di servizi di cui alla legge 241190 e dell'eventuale accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento della pratica il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo provvede al rilascio dell'autorizzazione. 2.8. Nell'autorizzazione sono inserite specifiche prescrizioni tecniche relative a) al valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa interessata, a seguito del consumo dell'impiego dei beni di consumo; b) all'obbligo di inoltrare, ogni sette anni, a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alle amministrazioni ed agli organismi tecnici 3 consultati ai sensi del punto 2.2 una relazione tecnica, eventualmente sottoscritta per la parte di propria competenza dall'esperto qualificato incaricato della sorveglianza fisica della protezione ai sensi dell'articolo 77 del presente decreto, contenente: 1 l'aggiornamento, laddove necessario, della documentazione tecnica prodotta ai sensi del punto 2.3; 2 i dati e gli elementi relativi alle quantita' di radioattivita' connesse con la pratica ed alle esposizioni risultanti 2.9. L'autorizzazione viene modificata in accordo alle disposizioni di cui al presente paragrafo su richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da parte a) dei titolare dell'autorizzazione nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica, che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento e comunque nelle prescrizioni tecniche in esso presenti; b) delle Amministrazioni o degli organismi tecnici di cui al punto 2.2, ove ritenuto necessario, a seguito della comunicazione di cui al punto 2.11.a) oppure sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica di cui al punto 2.81) tenuto conto anche del progresso scientifico e tecnologico, c) degli organi di vigilanza; 2.10. L'istanza di modifica di cui al punto 2.9.a) deve essere inoltrata, con i dati e gli elementi di cui al punto 2.3 che risultino applicabili, anche alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al punto 2.2 2.11. Il titolare dell'autorizzazione deve preventivamente comunicare all'amministrazione procedente ed alle Amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al punto 2.2 variazioni nello svolgimento dell'attivita', rispetto a quanto risultante dalla documentazione tecnica di cui al punto 2.3, che non comportino modifiche nel provvedimento autorizzativo o nelle prescrizioni in esso contenute. 2.12. Le variazioni comunicate possono essere adottate qualora, entro novanta giorni dalla comunicazione una delle Amministrazioni o degli organismi tecnici di cui al punto 2.2 non abbia comunicato al titolare dell'autorizzazione ed all'amministrazione procedente la richiesta di modifica dell'autorizzazione ai sensi del punto 2.9 lettera b). 2.13. Le amministrazioni e gli organismi tecnici consultati trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio parere sull'istanza di modifica. 2.16. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della conferenza di servizi di cui alla legge 241/90 e dell'eventuale accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento della pratica il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo provvede al rilascio dell'autorizzazione alla modifica. 2.17. L'intendimento di cessare le pratiche per cui e' stato emanato l'autorizzazione deve essere comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla revoca di essa. 2.18. Nelle more dell'autorizzazione di cui all'articolo 18-bis all'aggiunta intenzionale di materie radioattive nella produzione e manifattura di beni di consumo. nonche' all'importazione e all'esportazione di tali beni di consumo che siano svolte in conformita' alle norme vigenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146. 3. Modalita' di effettuazione della comunicazione preventiva di pratiche comportanti la detenzione di sorgenti di radiazioni 3.1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 22 del presente decreto chiunque, intende intraprendere una pratica comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti deve darne, comunicazione trenta giorni prima dell'inizio della detenzione, alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al comma 1 dell'articolo 22, indicando i dati e gli elementi seguenti, atti anche a dimostrare l'idoneita' della localita' dove la pratica verra' svolta: a) Generalita', codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di societa' debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale; b) Descrizione della pratica che si intende svolgere compresi gli elementi per effettuare il processo di giustificazione; c) l'ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere; d) per ogni macchina radiogena: il tipo e l'energia massima di accelerazione delle particelle cariche e la corrente massima; e) per le materie radioattive: le quantita' totali di radioattivita' dei radionuclidi, distinguendo tra sorgenti non sigillate e sorgenti sigillate, che si intende detenere contemporaneamente e ricevere in ragione di anno solare; f) per tutte le sorgenti: l'eventuale produzione di neutroni; g) modalita' di produzione ed eventuale smaltimento di rifiuti, con indicazione dell'applicabilita' o meno delle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 154 del presente decreto; h) l'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali; i) l'eventuale presenza di zone classificate ai sensi dell'articolo 82 del presente decreto; l) descrizione delle operazioni che si intendono svolgere, delle sorgenti di radiazioni e delle attrezzature; m) modalita' previste per la disattivazione dell'installazione; n) valutazione delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione in condizioni di normale attivita'; 3.2. La documentazione tecnica di cui al punto 3.1 deve essere firmata, per la parte di competenza, dall'esperto qualificato. 3.3. Copia della comunicazione e della documentazione atta a dimostrare il regolare invio deve essere conservata presso la sede di svolgimento della pratica per cinque anni a partire dalla data di spedizione. In caso di cessazione della pratica prima di tale termine la copia della comunicazione e la relativa documentazione devono essere consegnati alla Azienda sanitaria locale competente per territorio, che ne cura la conservazione fino alla scadenza dei cinque anni. 3.4. La variazione dei dati comunicati ai sensi del punto 3.1 deve essere preventivamente comunicata alle amministrazioni di cui di cui al punto 3.1 fornendo, per quanto applicabili, i dati e gli elementi indicati nello stesso punto. 3.5. La cessazione della pratica deve essere preventivamente comunicata alle amministrazioni di cui di cui al punto 3.1, allegando una relazione dell'esperto qualificato che attesti l'assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui la pratica e' stata effettuata e la corretta sistemazione delle sorgenti detenute e dei rifiuti prodotti durante la gestione della pratica o durante le operazioni di disattivazione. Detta comunicazione tiene luogo alla comunicazione di cui all'articolo 24. 4. Condizioni per l'esenzione dalla comunicazione preventiva di pratiche comportanti la detenzione di sorgenti di radiazioni 4.1. I valori di concentrazione di attivita' per unita' di massa di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 del presente decreto sono indicati della Tabella VII.1, con riferimento al valore massimo nella pratica. 4.2. I valori di attivita' di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 22 del presente decreto sono indicati nella Tabella VII.1, con riferimento all'attivita' massima presente ad un certo istante nella pratica. 4.3. I nuclidi marcati con il suffisso *** o "sec" nella Tabella VII.1 rappresentano i nuclidi padri in equilibrio con i corrispondenti nuclidi figli rappresentati nella Tabella VII.2; in questo caso, i valori forniti nella Tabella V11.2 si riferiscono al solo nuclide padre, e tengono gia' conto dei nuclide o dei nuclidi figli presenti. 4.4. Ai radionuclidi non riportati nella Tabella VII.1, a meno che non siano disponibili indicazioni dell'Unione Europea o di competenti organismi internazionali vengono assegnati i seguenti valori a) 1 Bq/g per la concentrazione di attivita' per unita' di massa; b) 10(elevato)3 Bq se emettitori di radiazioni alfa, 10(elevato)4 Bq negli altri casi per l'attivita' presente ad un certo istante nella installazione in cui la pratica viene svolta. 4.5. Nei casi di presenza di piu' di un radionuclide, con esclusione dei casi di cui al punto 4.3, le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 22 del presente decreto si considerano soddisfatte allorche' sia non superiore a1 a) la somma dei rapporti della concentrazione di attivita' per unita' di massa divisa per il pertinente valore indicato nella Tabella VII.1, o determinato ai sensi del punto 4.4, lettera a), oppure b) la somma dei rapporti, della attivita' totale presente ad un certo istante nell'installazione divisa per il pertinente valore indicato nella Tabella VII.1 o determinato ai sensi dei punto 4.4, lettera b). 4.6. Ai fini delle disposizioni di cui al presente paragrafo a) si tiene conto della quantita' di radioattivita' eventualmente detenuta come rifiuto radioattivo. b) non si tiene conto: 1 delle quantita' di radioattivita' prodotte da fenomeni di attivazione qualora la produzione delle stesse non rientri tra gli scopi dell'attivita'; 2 della contemporanea presenza nell'installazione delle materie radioattive destinate a sostituire le sorgenti in uso, sempreche' si tratti di sorgenti sigillate, la sostituzione avvenga nel tempo piu' breve tecnicamente possibile e le sorgenti in sostituzione e quelle da sostituire si trovino contemporaneamente al di fuori degli imballaggi di trasporto esclusivamente per il tempo tecnicamente necessario ad eseguire la sostituzione; 3 delle materie radioattive contenute nelle sorgenti di tipo riconosciuto qualora l'esonero sia stato esplicitamente previsto nel conferimento di qualifica; 4 delle materie radioattive naturali il cui impiego non sia lo scopo della pratica. 5. Informativa 5.1. Gli obblighi di informativa di cui al comma 1 dell'articolo 19 del presente decreto sussistono allorche', con riferimento alle materie radioattive che siano oggetto dell'attivita' commerciale, siano verificate, le condizioni stabilite con i decreti di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto 5.2. Ferme restando le disposizioni in materia di etichettatura di sostanze pericolose previste dalle norme vigenti in materia, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al punto 5.1 chiunque importa o produce, ai fini commerciali, o comunque commercia materie radioattive, prodotti e apparecchiature in genere contenenti dette materie deve provvedere a che ogni sorgente immessa in commercio sia accompagnata da una informativa scritta sulle precauzioni da adottare per prevenire eventuali esposizioni indebite, nonche' sulle modalita' di smaltimento o comunque di cessazione della detenzione. 5.3. L'informativa scritta di cui al punto 5.2 deve contenere, in lingua italiana, gli elementi seguenti: a) il simbolo di radioattivita' con la scritta ben visibile "MATERIALE RADIOATTIVO"; b) radionuclidi presenti c) quantita' di radioattivita' ad una data di riferimento specificata; d) solo per le sorgenti sigillate, codice di identificazione della sorgente che indichi il fabbricante, il radionuclide, l'attivita' presente, la data cui l'attivita' viene riferita. e) precauzioni da adottare per prevenire eventuali esposizioni indebite, con indicazione delle modalita' di uso e/o di eventuale manutenzione; f) richiamo all'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, con particolare riguardo alle modalita' dello smaltimento o di cessazione dalla detenzione; g) eventuale disponibilita' per il ritiro delle sorgenti da parte del fornitore e relative modalita'; h) eventuale dichiarazione attestante che la sorgente e' del tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto ed indicazione degli obblighi di sorveglianza fisica, notifica, registrazione ed autorizzazione da cui la sorgente e' esente ai sensi del decreto di conferimento della qualifica di sorgente di tipo riconosciuto. 5.4. L'obbligo di informativa di cui al punto 5.1 non si applica: a) ai rifiuti radioattivi; b) al riciclo e riutilizzazione di materiali contenenti sostanze radioattive, salvo il caso in cui l'obbligo sia previsto dallo specifico provvedimento autorizzativo; 6. Modalita' di comunicazione 6.1. Per l'invio all'ANPA delle comunicazioni previste nel presente Allegato si utilizzano i moduli riportati in Appendice, con le relative modalita' di compilazione, per quanto concerne i dati specificati nell'Appendice stessa. 6.2. L'ANPA e le Amministrazioni possono chiedere chiarimenti ed integrazioni relativamente alle informazioni richieste. 6.3. Le Appendici possono essere modificate ai sensi dell'articolo 153 del presente decreto. Tabella VII-1 Parte di provvedimento in formato grafico Tabella VII-2 Elenco dei radionuclidi in equilibrio secolare Parte di provvedimento in formato grafico