(Allegato IX)
                             ALLEGATO IX 
 
Determinazione, ai sensi  dell'articolo  27,  comma  2  dei  presente
decreto, delle condizioni per la classificazione in Categoria A ed in
Categoria  B  dell'impiego  delle  sorgenti  di   radiazioni,   delle
condizioni per l'esenzione dal nulla osta e delle  modalita'  per  il
rilascio e la revoca del nullaosta. 
 
 
  1. Condizioni per l'esenzione dal nulla osta all'impiego di 
sorgenti di radiazioni 
  1.1. Sono esenti dal nulla osta di cui all'articolo 27 del presente
decreto le pratiche  comportanti  l'impiego  a  qualsiasi  titolo  di
sorgenti di tipo riconosciuto ai sensi dell'articolo 26 del  presente
decreto per le quali l'esonero da tale nulla osta sia  esplicitamente
stabilito nel conferimento della qualifica. 
  1.2. Sono esenti dal nulla osta di cui all'articolo 27 del presente
decreto  le  pratiche  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  2-bis,
dell'articolo 27 dei presente decreto comportanti l'impiego a 
qualsiasi titolo 
  a) di macchine radiogene con energia  delle  particelle  accelerate
non superiore a 200 keV. 
  b) di sorgenti di radiazioni con  produzione  media  nel  tempo  di
neutroni su tutto l'angolo solido non  superiore  a  10(elevato)4  al
secondo. 
  c) di materie radioattive allorche' si verifichi una delle seguenti
condizioni: 
  1 l'attivita' totale presente nella installazione sia non superiore 
per un fattore 10(elevato)3 ai valori indicati nella Tabella IX-1 
  2 l'attivita' totale detenuta in ragione d'anno sia  non  superiore
per un fattore 50 ai valori di cui al punto 1.2.c).1. 
  3 il valore massimo della concentrazione di attivita' per unita' di 
massa sia non superiore ai valori indicati nella Tabella IX-1 
 
  2. Condizioni per la classificazione dell'impiego di sorgenti di 
radiazioni in Categoria A ed in Categoria B 
  2.1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7 ed al 
Capo VII viene classificato in categoria A 
  a) l'impiego di materie  radioattive  allorche'  si  verifichi  una
delle seguenti condizioni: 
  1 per le materie in forma di sorgenti non sigillate 
  A l'attivita' totale presente sia uguale o superiore di un fattore 
10(elevato)6 ai valori indicati nella Tabella IX-1 
  B l'attivita' totale detenuta in ragione d'anno solare sia uguale o
superiore per un fattore 50 ai valori di cui al punto 2.1.a).1.A.: 
  2 per le materie in forma di sorgenti sigillate: 
  A l'attivita' totale presente sia uguale o superiore di un  fattore
3000 ai valori di cui al punto 2.1.a).1.A. 
  B l'attivita' totale detenuta in ragione d'anno solare sia uguale o
superiore per un fattore 50 ai valori di cui al punto 2.1.a).2.A. 
  b) l'impiego di sorgenti di radiazioni  con  produzione  media  nel
tempo di neutroni su  tutto  l'angolo  solido  sia  superiore  a  107
neutroni al secondo,.. 
  c) l'impiego di macchine radiogene  che  accelerino  elettroni  con
energia massima di accelerazione uguale o superiore a 20 MeV. 
  2.2. Al di fuori di quanto previsto nel punto 2.1  l'impiego  delle
sorgenti di radiazioni e' classificato in categoria B. 
  2.3. L'impiego nello stesso luogo di macchine radiogene  e  materie
radioattive viene classificato in Categoria A allorche' si  verifichi
anche una delle condizioni di cui al punto 2.1. 
  2.4. Indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di  cui  al
punto 2.1 e'  comunque  classificato  in  Categoria  B  l'impiego  di
apparecchiature contenenti sorgenti di radiazioni per il cui uso  non
siano necessari, ai fini della sicurezza nucleare e della  protezione
sanitaria,  schermature  fisse  o  dispositivi  di   contenimento   o
dispositivi di sicurezza o di protezione in aggiunta a quelli 
incorporati nelle apparecchiature stesse 
  2.5. Sono comunque escluse dal nulla osta di cui all'articolo 27 le
macchine  radiogene  con  energia  delle  particelle  accelerate  non
superiore a 200 keV ancorche' impiegate insieme ad altre sorgenti  di
radiazione. 
 
  3. Modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 
1 e 2 
  3.1. I nuclidi marcati con il suffisso *** o  "sec"  nella  Tabella
IX-1 rappresentano i nuclidi padri in equilibrio con i corrispondenti
nuclidi figli rappresentati nella Tabella IX-2.; in  questo  caso,  i
valori forniti nella Tabella IX-2  si  riferiscono  al  solo  nuclide
padre, e tengono gia' conto del nuclide o dei nuclidi figli presenti. 
  3.2. Ai radionuclidi non riportati nella Tabella IX.1, a  meno  che
non siano disponibili indicazioni dell'Unione Europea o di competenti 
organismi internazionali vengono assegnati i seguenti valori 
  a) 1 Bq/g per la concentrazione di attivita' per unita' di massa; 
  b) 10(elevato)3 Bq se emettitori di radiazioni  alfa,  10(elevato)4
Bq negli altri casi. 
  3.3. Per le materie radioattive, nel caso di presenza di 
radionuclidi con esclusione dei casi di cui al punto 3.1 
  a) le condizioni per la classificazione in Categoria A ai sensi del
punto 2.1 si intendono verificate allorche' sia uguale o superiore ad 
1 
  1 la  somma  dei  rapporti  della  attivita'  presente  di  ciascun
radionuclide, divisa per il  pertinente  valore  indicato  nel  punto
2.1.a).2.A per le sorgenti in forma sigillata o nel punto  2.1.a).1.A
per le sorgenti in forma non sigillata. 
  2 la somma dei rapporti della  attivita'  di  ciascun  radionuclide
detenuta in ragione di anno solare, divisa per il  pertinente  valore
indicato nel punto 2.1.a).2.B per le sorgenti in  forma  sigillata  o
nel punto 2.1.a).1.B per le sorgenti in forma non sigillata. 
  3 La somma dei valori determinati ai sensi dei  punti  3.3.  a)1  e
3.3. a)2 nel caso di impiego di sorgenti sigillate e non sigillate 
3.4. Ai fini delle disposizioni di cui al punto 3.3 
  a) si tiene conto della quantita' di  radioattivita'  eventualmente
detenuta come rifiuto radioattivo. 
  b) non si tiene conto: 
  1  delle  quantita'  di  radioattivita'  prodotte  da  fenomeni  di
attivazione qualora la produzione delle stesse non  rientri  tra  gli
scopi dell'attivita'; 
  2 della contemporanea  presenza  nell'installazione  delle  materie
radioattive destinate a sostituire le sorgenti in usc, sempreche'  si
tratti di sorgenti sigillate, la sostituzione avvenga nel tempo  piu'
breve tecnicamente possibile e le sorgenti in sostituzione  e  quelle
da  sostituire  si  trovino  contemporaneamente  al  di  fuori  degli
imballaggi di trasporto  esclusivamente  per  il  tempo  tecnicamente
necessario ad eseguire la sostituzione; 
  3 delle  materie  radioattive  contenute  nelle  sorgenti  di  tipo
riconosciuto qualora l'esonero sia stato esplicitamente previsto  nel
conferimento di qualifica; 
  4  delle  materie  radioattive  naturali,  con   esclusione   delle
attivita' lavorative di cui al punto 2.5. 
 
  4. Istanza per il rilascio del nulla osta all'impiego 
  4.1. La domanda di nulla osta, sottoscritta dal  richiedente,  deve
essere  inoltrata,  in   accordo   alle   disposizioni   sul   bollo,
all'Amministrazione procedente individuata: 
  a) per l'impiego di categoria A di cui all'articolo 28 del presente
decreto, nel Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato. 
  b) per l'impiego di categoria B di cui  all'articolo  29,  comma  2
secondo periodo del presente  decreto  nel  Prefetto  competente  per
territorio in relazione alla localita' di svolgimento della  pratica,
fatte salve le specifiche disposizioni di cui al paragrafo 7. 
  4.2. Copia della domanda e della documentazione tecnica di  cui  ai
punto 4.3  e  4.4  devono  essere  contemporaneamente  trasmesse  dal
richiedente: 
  a) per l'impiego  di  categoria  A  alle  Amministrazioni  ed  agli
organismi tecnici di cui all'articolo 28; 
  b) per l'impiego  di  categoria  B  alle  Amministrazioni  ed  agli
organismi tecnici di cui all'articolo 29, comma 2, secondo periodo; 
  4.3. La domanda di cui al punto  4.1  deve  contenere,  per  quanto
applicabili, i dati e gli elementi seguenti: 
  a) Generalita', codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora
si tratti di societa' debbono essere indicati la denominazione  o  la
ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale; 
  b) il tipo di pratica che si intende svolgere; 
  c) l'ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica  che
si intende svolgere; 
  d) per ogni macchina radiogena: il  tipo  e  l'energia  massima  di
accelerazione delle particelle cariche,  la  corrente  massima  e  la
potenza, tenendo  conto,  nel  caso  di  elettroni,  del  fattore  di
utilizzo (duty cycle), e il numero  delle  macchine  che  si  intende
utilizzare; e) per le materie radioattive:  le  quantita'  totali  di
radioattivita'  dei  radionuclidi,  distinguendo  tra  sorgenti   non
sigillate   e   sorgenti   sigillate,   che   si   intende   detenere
contemporaneamente e in ragione di anno solare; 
  f) per tutte le sorgenti: l'eventuale produzione di neutroni; 
  g) modalita' di produzione ed eventuale smaltimento di rifiuti, con
indicazione dell'applicabilita' o meno delle  previsioni  di  cui  al
comma 2 dell'articolo 154 del presente decreto; 
  h) l'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali 
  4.4. La domanda di cui al punto  4.3  deve  essere  corredata,  per
quanto applicabile, della seguente  documentazione  firmata,  per  la
parte di propria competenza, dall'esperto qualificato, atta  anche  a
dimostrare Inidoneita' della localita' dove la pratica verra' svolta: 
  a) descrizione dei locali e delle  aree  interessati  all'attivita'
che si intende svolgere, illustrati  con  disegni  in  planimetria  e
sezione, indicando, per ogni locale ed area,  la  classificazione  in
zone ai sensi dell'articolo 82 del presente  decreto,  nonche'  degli
ambienti e delle aree circostanti  anche  esterni  all'installazione,
indicandone la destinazione d'uso e le eventuali sorgenti  impiegate;
anche da parte di soggetti terzi; 
  b) criteri seguiti ai fini della individuazione  e  classificazione
delle zone e della classificazione del  personale  addetto  ai  sensi
dell'articolo 82 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230; 
  c) descrizione delle operazioni che si  intendono  svolgere,  delle
sorgenti di radiazioni  e  delle  attrezzature,  con  riferimento  ai
diversi locali ed aree;  descrizione  delle  modalita'  di  eventuale
movimentazione  delle  sorgenti  all'interno   della   installazione;
indicazione della rispondenza a norme di buona tecnica applicabili in
fase di progettazione, costruzione ed esercizio; 
  d) individuazione e analisi  degli  eventuali  scenari  comportanti
esposizioni potenziali, e delle specifiche modalita' di intervento al
fine di prevenire le esposizioni o di limitarne  le  conseguenze  sui
lavoratori e sulla popolazione; 
  e) produzione e modalita' di gestione dei rifiuti radioattivi e dei
materiali di riciclo o riutilizzati; 
  f) programmi di costruzione o di adattamento  dei  locali  e  delle
aree destinati allo svolgimento delle attivita', nonche' delle  prove
previste;   g)   modalita'    previste    per    la    disattivazione
dell'installazione; 
  h) valutazione delle dosi per  i  lavoratori  e  per  i  gruppi  di
riferimento della popolazione in condizioni di normale attivita'; 
  i) i risultati delle valutazioni di cui all'articolo 115-ter 
  l) criteri e modalita'  di  attuazione  degli  adempimenti  di  cui
all'articolo 79 ed all'articolo 80 del presente decreto; 
  m) indicazione delle modalita' con cui si  intende  adempiere  agli
ulteriori pertinenti obblighi di cui  all'articolo  61  del  presente
decreto, con particolare riferimento al contenuto delle norme interne
di sicurezza e protezione; indicazione delle  modalita'  con  cui  si
intende assicurare la formazione di radioprotezione dei lavoratori ed
indicazione della qualificazione professionale dei medesimi; 
  n) nel caso degli impieghi medici  delle  materie  radioattive,  ai
fini delle valutazioni e delle soluzioni progettuali ed operative  di
cui alle lettere precedenti, indicazione, particolarmente per  quanto
riguarda la gestione  e  l'eventuale  smaltimento  nell'ambiente  dei
rifiuti radioattivi, anche del contributo delle  materie  radioattive
somministrate ai pazienti sottoposti  ad  indagine  diagnostica  o  a
trattamento terapeutico. 
  4.5.  Alla  domanda  deve  essere   allegata   l'attestazione   del
versamento prescritto. 
 
  5. Disposizioni  comuni  per  il  rilascio  del  nullaosta  di  cui
all'articolo 28 da parte del Ministero dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato e del nullaosta di cui all'articolo  29  da  parte
del prefetto. 
  5.1.  Le  amministrazioni  e  gli  organismi   tecnici   consultati
trasmettono il proprio parere all'amministrazione procedente. 
  5.2. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della
conferenza di servizi di  cui  alla  legge  241/90  e  dell'eventuale
accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento della  pratica,
l'Amministrazione procedente  comunica  all'interessato  l'esito  del
procedimento e, in caso positivo provvede al rilascio del nullaosta. 
  5.3. Nel nullaosta sono inserite specifiche prescrizioni tecniche 
relative 
  a) se del caso, alle fasi di costruzione, di prova e di  esercizio,
alla gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo  dei  materiali  ed
alla disattivazione degli impianti,  compresa  l'eventuale  copertura
finanziaria per la disattivazione medesima. 
  b) al valore massimo  di  dose  derivante  dalla  pratica  per  gli
individui  dei  gruppi  di  riferimento  della  popolazione  ad  essa
interessata,    tenendo    conto    dell'esposizione    esterna     e
dell'esposizione interna; 
  c) all'eventuale smaltimento di materie radioattive  nell'ambiente,
nel rispetto dei criteri stabiliti con i decreti di cui  all'articolo
1, comma 2; 
  d) se dei caso, agli aspetti della  radioprotezione  del  paziente;
queste prescrizioni vengono stabilite in via esclusiva dal  Ministero
della  sanita'  per  le  pratiche  di  cui  alle  lettere  d)  e   e)
dell'articolo 27 che siano classificate in Categoria A; 
  e) all'obbligo di inoltrare, ogni sette  anni,  a  decorrere  dalla
data dei rilascio del nulla osta, alla amministrazione procedente  ed
alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui  al  punto  4.2
una  relazione  tecnica,  sottoscritta  per  la  parte   di   propria
competenza dall'esperto  qualificato  incaricato  della  sorveglianza
fisica della  protezione  ai  sensi  dell'articolo  77  del  presente
decreto, contenente: 
  1 l'aggiornamento, laddove necessario, della documentazione tecnica
a suo tempo prodotta ai sensi dei punti 4.3 e 4.4; 
  2 i dati degli elementi relativi agli aspetti  di  sicurezza  e  di
radioprotezione connessi  con  l'attivita'  svolta,  con  particolare
riferimento  all'esposizione  dei  lavoratori   e   dei   gruppi   di
riferimento della popolazione, alla produzione di rifiuti radioattivi
ed  all'eventuale  immissione  di   radionuclidi   nell'ambiente   od
all'eventuale riciclo di materiali; 
  5.4. Il nullaosta viene modificato in accordo alle disposizioni  di
cui ai paragrafi 4 e 5 su richiesta all'Amministrazione procedente da 
parte 
  a)  del  titolare  del  nullaosta  nel  caso  di  variazioni  nello
svolgimento della pratica, che comportino modifiche  all'oggetto  del
provvedimento  e  comunque  nelle  prescrizioni  tecniche   in   esso
presenti; 
  b) delle Amministrazioni o degli organismi tecnici di cui al  punto
4.2, ove ritenuto necessario, a seguito della comunicazione di cui al
punto 5.6; oppure sulla  base  di  quanto  indicato  nella  relazione
tecnica di cui al punto 5.3, e)  tenuto  conto  anche  del  progresso
scientifico e tecnologico, 
  c) degli organi di vigilanza; 
  5.5. L'istanza di modifica di  cui  al  punto  5.4.a)  deve  essere
inoltrata, con i dati e gli elementi di cui ai punti 4.3  e  4.4  che
risultino applicabili, anche alle amministrazioni ed agli organismi 
tecnici di cui al punto 4.1 
  5.6. Il titolare dei nulla  osta  deve  preventivamente  comunicare
all'amministrazione  procedente  ed  alle  Amministrazioni  ed   agli
organismi tecnici di cui al punto 4.2  variazioni  nello  svolgimento
dell'attivita', rispetto a  quanto  risultante  dalla  documentazione
tecnica di cui ai punti 4.3 e 4.4, che non comportino  modifiche  nel
provvedimento autorizzativo o nelle prescrizioni in esso contenute. 
  5.7. Le variazioni  comunicate  possono  essere  adottate  qualora,
entro novanta giorni dalla comunicazione una delle Amministrazioni  o
degli organismi tecnici di cui al punto 4.2 non abbia  comunicato  al
titolare del nullaosta ed all'amministrazione procedente la richiesta
di modifica del nullaosta ai sensi del punto 5.4 lettera b). 
  5.8.  Le  amministrazioni  e  gli  organismi   tecnici   consultati
trasmettono  all'amministrazione   procedente   il   proprio   parere
sull'istanza di modifica. 
  5.9. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della
conferenza di servizi di  cui  alla  legge  241/90  e  dell'eventuale
accesso di propri funzionari nel luogo di svolgimento della  pratica,
l'Amministrazione procedente  comunica  all'interessato  l'esito  del
procedimento   e,   in   caso   positivo   provvede    al    rilascio
dell'autorizzazione alla modifica. 
  5.10. L'intendimento di cessare la pratica  oggetto  dei  nullaosta
deve essere comunicato all'Amministrazione  procedente  che  provvede
alla revoca del nulla osta, salvo quanto previsto  ai  punti  5.11  a
5.13. 
  5.11. Qualora  nel  nulla  osta  siano  state  inserite  specifiche
prescrizioni   in   merito   alle   modalita'    di    disattivazione
dell'installazione in cui la pratica veniva svolta, il  titolare  del
nullaosta  deve  inviare  all'amministrazione  procedente   ed   alle
amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al punto 4.2,  entro
i termini previsti nel nulla  osta,  un  piano  delle  operazioni  da
seguire per la disattivazione, comprendente le pertinenti valutazioni
di sicurezza e protezione, con particolare riferimento alle modalita'
di gestione e smaltimento dei rifiuti  radioattivi  risultanti  dallo
svolgimento della pratica e dalle  operazioni  di  disattivazione  ed
alla sistemazione delle sorgenti di radiazioni impiegate. 
  5.12. L'Amministrazione  procedente  provvede  alla  autorizzazione
delle operazioni di disattivazione in accordo  alle  disposizioni  di
cui  al  paragrafo  5,   stabilendo   nei   provvedimento   eventuali
prescrizioni  tecniche  relative  alla  fase  di   disattivazione   e
subordinando la revoca a specifico  parere  sulla  conclusione  della
disattivazione; 
  5.13. Il parere sulla conclusione della disattivazione  di  cui  al
punto 5.12, che attesta la mancanza di vincoli di natura  radiologica
sull'installazione in cui  la  pratica  era  stata  esercitata  e  la
corretta sistemazione dei  rifiuti  radioattivi  prodotti  nel  corso
della  pratica  o  della  disattivazione   nonche'   delle   sorgenti
impiegate, viene rilasciato, su richiesta del titolare del nullaosta,
dall'ANPA per l'impiego di Categoria A e per l'impiego  di  Categoria
B, congiuntamente, da parte del Comando provinciale  dei  Vigili  del
fuoco;  dell'ispettorato   provinciale   del   lavoro,   dell'azienda
sanitaria locale e dell'agenzia regionale o della provincia  autonoma
per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. 
  5.14. La procedura di revoca del nullaosta di cui ai punti da  5.11
a 5.13 viene avviata d'ufficio  dall'Amministrazione  procedente  nel
caso di adozione del provvedimento di revoca di cui  all'articolo  35
del presente decreto. 
 
  6.   Particolari   disposizioni   relative   alle    autorizzazioni
all'impiego di isotopi radioattivi. 
  6.1. Ai sensi e per gli effetti di  quanto  previsto  dal  comma  4
dell'articolo 27  e  dal  comma  2  dell'articolo  163  del  presente
decreto, le condizioni per l'assoggettamento  agli  obblighi  di  cui
all'articolo  13  della  legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,   come
modificata dal decreto del Presidente della  Repubblica  30  dicembre
1965, n. 1704, sono quelle previste al punto 2.1  relativamente  alla
classificazione in Categoria A dell'impiego di sorgenti di radiazioni 
costituite da materie radioattive 
  6.2. Oltre quanto previsto in tema di nulla osta  dall'articolo  28
del presente decreto, resta fermo l'obbligo di autorizzazione di  cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per  l'impiego
di isotopi radioattivi per usi agricoli e per usi didattici. 
  In tali casi concorrono alla formazione del parere, in accordo alle
disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5, il  Ministero  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali nel caso degli usi agricoli  e,  nel
caso degli usi didattici, il Ministero della Pubblica  Istruzione  ed
il Ministero della ricerca scientifica e dell'Universita' per  quanto
di competenza. 
  6.3. Le risultanze del procedimento autorizzativo per  il  rilascio
del  nulla  osta  di  categoria  A  valgono  ai  fini  dei   rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 13 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, come  modificata  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704. 
 
  7. Particolari disposizioni per le pratiche di cui al  comma  1-bis
dell'articolo 27 del presente decreto. 
  7.1.  Le  condizioni  per  l'esenzione  dal  nullaosta  di  cui  al
paragrafo 1 non si applicano alle pratiche  di  cui  al  comma  1-bis
dell'articolo 27 del presente decreto. 
  7.2. Per le pratiche di cui di cui al comma 1-bis dell'articolo  27
del presente decreto, classificate in Categoria A o in Categoria B in
accordo alle disposizioni di cui al paragrafo 2, il rilascio del 
nullaosta e' subordinato 
  a) alla dimostrazione che la radioprotezione dei lavoratori e degli
individui della popolazione, secondo i principi di  cui  all'articolo
2, e' garantita esclusivamente dalle  caratteristiche  proprie  delle
sorgenti  di  radiazioni  che  intervengono  nella  pratica  e  dalle
modalita' di impiego di esse, indipendentemente dalle caratteristiche
dell'ambito in cui l'impiego avviene. 
  b) all'inserimento di specifiche prescrizioni tecniche relative 
all'obbligo 
  1  di  informare,  almeno   quindici   giorni   prima   dell'inizio
dell'impiego in un determinato ambito, gli organi di vigilanza 
territorialmente competenti 
  2  di   acquisire   dall'esperto   qualificato   incaricato   della
sorveglianza fisica della protezione ai sensi  dell'articolo  77  del
presente decreto e di trasmettere agli organi di vigilanza di cui  al
punto  7.21)  1  una  specifica  relazione  sul   verificarsi   della
condizione di cui al  punto  7.2.a)  con  riferimento  all'ambito  di
impiego di cui al punto 7.21) 1; 
  7.3.  Il  nullaosta  per  le  pratiche  di  cui  al   comma   1-bis
dell'articolo 27  del  presente  decreto,  che  sia  classificato  in
Categoria B ai sensi del paragrafo 2, viene rilasciato  dal  prefetto
della provincia in cui e' situata  la  sede  operativa  primaria  del
titolare del nullaosta. 
  7.4. E' consentito l'esercizio della pratica di cui al punto 7.3 in
ambiti localizzati al di fuori  della  provincia,  per  la  quale  il
nullaosta stesso era stato rilasciato ai sensi del punto 7.3. 
 
  8. Particolari disposizioni 
  8.1. Deposito temporaneo ed occasionale di materie fissili speciali
o di combustibili nucleari non irradiati di cui  al  comma  1,  prima
parte, dell'articolo 53 del presente decreto, 
  a) Il nullaosta viene rilasciato dal Prefetto secondo le  procedure
stabilite nei paragrafi 4 e 5, per quanto applicabili. 
  b) Per i depositi in zona  portuale  o  aeroportuale  l'istanza  di
nulla  osta  e  la  relativa  documentazione  tecnica  devono  essere
inoltrate rispettivamente al comandante di porto o al direttore della
circoscrizione   aeroportuale;    copia    dell'istanza    e    della
documentazione tecnica devono essere inviate anche al prefetto ed 
agli organismi tecnici di cui al punto 4.1 
  c) Il  nulla  osta  viene  rilasciato,  sentito  il  Prefetto,  dal
direttore della circoscrizione aeroportuale per i  depositi  in  zona
aeroportuale, o dal comandante di  porto,  per  i  depositi  di  zona
portuale, sentito il dirigente dell'ufficio di sanita' marittima; 
  d) per  la  formazione  del  parere  del  Prefetto  si  applica  la
procedura di cui ai paragrafi 4 e 5. 
  e) Nelle prescrizioni formulate dalle amministrazioni di  cui  alle
lettere a), b) e c) si  deve  tenere  conto,  sentita  l'ANPA,  delle
misure di protezione fisica passiva di cui alla legge 7 agosto 1982, 
n. 704 
  8.2. Fino all'emanazione del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri di  cui  al  comma  1  dell'articolo  156  del  presente
decreto, sono esenti dal nulla osta preventivo di cui all'articolo 27
del  presente  decreto  le  installazioni  ed  aree  adibite  in  via
esclusiva ad operazioni connesse all'attivita'  di  trasferimento  in
corso di trasporto di  imballaggi  di  trasporto  contenenti  materie
radioattive tra mezzi di trasporto diversi, allorche' si  verifichino
congiuntamente le seguenti condizioni. 
  a) dette installazioni od  aree  si  trovino  nella  disponibilita'
esclusiva e sotto la responsabilita' di un  soggetto  autorizzato  al
trasporto di materie radioattive ai sensi  della  legge  31  dicembre
1962 n. 1860, come modificata dal decreto del Presidente della 
Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704 
  b) sia garantita l'integrita' degli imballaggi di trasporto; 
  c)  la  permanenza  di  ogni  imballaggio  di  trasporto  in  dette
installazioni od aree non superi 3 giorni; 
  8.3. Esoneri per sorgenti di calibrazione 
  a) Sono esenti dal nulla osta di cui all'articolo 27  del  presente
decreto, le sorgenti di taratura, dei singoli mezzi di misura di  cui
al comma 2 dell'articolo 107  dello  stesso  decreto  o  dei  singoli
strumenti   impiegati   per   il   controllo   di   qualita'    delle
apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare allorche' si 
verifichino congiuntamente le seguenti condizioni 
  1 la quantita' totale di radioattivita' presente nella singola 
sorgente non sia superiore ai valori indicati nella Tabella IX-1 
  2 la adesivita' del composto contenente la materia  radioattiva  al
supporto sia tale da non consentirne il distacco, anche parziale, in 
condizioni di normale impiego 
  b) Le condizioni per l'esenzione dal nulla osta preventivo  di  cui
alla lettera a)non si applicano alle pratiche destinate alla 
produzione delle sorgenti di taratura di cui alla stessa lettera 
 
  9. Abrogazione 
  9.1.  Viene  abrogato  il  decreto  1  marzo  1974   del   Ministro
dell'industria, commercio ed artigianato emanato ai sensi del comma 5
dell'articolo  13  della  legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,  come
modificata dal decreto del Presidente della  Repubblica  30  dicembre
1965, n. 1704. 
  9.2.  Viene  abrogato  il  decreto  15  giugno  1966  del  Ministro
dell'industria,   commercio   ed   artigianato   emanato   ai   sensi
dell'articolo 32 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1964, n. 185. 
  9.3. Viene  abrogato  il  decreto  26  ottobre  1966  del  Ministro
dell'industria,   commercio   ed   artigianato   emanato   ai   sensi
dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1964, n. 185. 
  9.4.  Viene  abrogato  il  decreto  4  gennaio  1977  del  Ministro
dell'industria, commercio ed artigianato emanato ai sensi del comma 3
dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 13 
febbraio 1964, n. 185 
  9.5. Vengono abrogati gli articoli 12, 13, 14 e 15 del  decreto  27
luglio 1966 del Ministro dell'industria,  commercio  ed  artigianato,
come modificato in data 25 settembre 1982,  emanato  ai  sensi  degli
articoli 3 e 13 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, come modificata
dal decreto del Presidente della  Repubblica  30  dicembre  1965,  n.
1704, e dell'articolo 30 del decreto dei Presidente della  Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185. 
9.6. Vengono abrogati gli articoli 3, 4 e 5  del  decreto  14  luglio
1970 del Ministro della sanita' emanato ai  sensi  dell'articolo  110
del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 
 
  10. Modalita' di comunicazione 
  10.1.  Per  l'invio  all'ANPA  delle  comunicazioni  previste   nel
presente Allegato si utilizzano i moduli riportati in Appendice,  con
le relative modalita' di compilazione, per  quanto  concerne  i  dati
specificati nell'Appendice stessa. 
  10.2. L'ANPA e le Amministrazioni possono chiedere  chiarimenti  ed
integrazioni relativamente alle informazioni richieste. 
  10.3. Le Appendici possono essere modificate ai sensi dell'articolo
153 del presente decreto. 
 
 
                            Tabella IX-1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                            Tabella IX-2 
           Elenco dei radionuclidi in equilibrio secolare 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico